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Corte di Cassazione Sez. I Civ. – sentenza del 15.12.2011, n. 27069

Doppio cognome per il figlio riconosciuto dal padre successivamente alla nascita. Corrisponde all’interesse del bambino aggiungere il cognome paterno a quello originario della madre. In tal modo si intende garantire la tutela dell’identità personale, in relazione all’ambiente familiare e sociale di vita, anche non si prospetta la convivenza con il padre. Si tratta di affermare il diritto all’dentità della persona, anche quando è appena nata. La Corte richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni, il diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (e quindi diritto “alla personalità” e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al vissuto del minore, alla vita sua trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future.

2011-12-31T11:21:44+01:0031 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 1 marzo 2010 n. 4868

Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano, ai fini del ricongiungimento familiare, ma non quando esso è disposto nei confronti del “affidatario” che abbia la cittadinanza italiana. La Corte sostiene che il ricongiungimento familiare del minore affidato con provvedimento di Kafalà possa essere realizzato solo dai cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione e non, invece, da cittadini italiani in quanto a questi ultimi dovrebbe applicarsi esclusivamente la normativa italiana di cui alla legge n. 184 del 1983. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 23 settembre 2011 n. 1945.

2011-11-07T19:50:34+01:007 Novembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 23 settembre 2011 n. 19450

Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano quale affidamento, ai fini del ricongiungimento familiare di minori stranieri in stato di abbandono a cittadini stranieri, rispetto a quegli ordinamenti che non prevedono l'adozione. Tale riconoscimento non può avvenire nei confronti di cittadini italiani, essendo obbligatoria l'applicazione ad essi del regime di adozione internazionale (articolo 36, legge n. 184/1983, in attuazione della Convenzione de L’Aja del 1993). Alla domanda di ricongiungimento familiare in base al provvedimento di Kafalah, volta ad ad assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia di un minore straniero versante in stato di abbandono, non possono applicarsi le norme previste per il ricongiungimento, né per il riconosicimento automatico dei  provvedimenti stranieri. Le norme in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri  non si applicano ai casi di adozione (articoli 41, 64 e seguenti della legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato). Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 4868 del 201.  

2011-11-07T19:48:32+01:007 Novembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sentenza dell’11 agosto 2011 n. 17191

Dati gli effetti negativi che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della figlia minore dall’affidamento condiviso, in presenza di un continuo comportamento  denigratorio da parte di un genitore e della sua famiglia nei confronti dell’altro, l’affidamento del minore è disposto nei confronti di quest’ultimo: un' eccezione alla regola dell’affidamento condiviso fra i genitori. Conforme: Corte di Cassazione, I Sez. Civile, 15.09.2011 n. 1886

2011-10-25T19:59:23+02:0025 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 15 settembre 2011 n. 18867

La Corte di Cassazione ritiene che l’affidamento soltanto o anche al genitore nei confronti del quale il figlio minore ha espresso netta opposizione in sede di audizione, deve ritenersi contrario al suo interesse superiore. In questo caso l’affidamento condiviso non può essere disposto. Vedi anche: Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 11 agosto 2011 n. 1719  

2011-10-21T16:27:27+02:0021 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472

La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Si richiama la Convenzione di New York sulla protezione del fanciullo, secondo la quale, tramite procedura giudiziaria o previo accordo ratificato da un giudice, un minore per il quale è impossibile il collocamento presso la sua famiglia legittima, può essere affidato ad una coppia o ad un singolo, i quali si impegnano a crescerlo e ad educarlo fino alla maggiore età. L’esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la Kafalah èl’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 20.1.2008 n. 190

2011-05-23T14:49:30+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|
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