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Articolo 32 – decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età. Testo aggiornato al 6 agosto 2011 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 28

2017-09-02T00:00:00+02:002 Settembre 2017|Normativa italiana|

Legge del 10 dicembre 2012 n. 219

E’ legge la completa equiparazione dei diritti dei figli di genitori non coniugati a quelli dei figli nati da coppie sposate. Cambia la definizione di vincolo di parentela per la legge italiana. Il nuovo testo dell’articolo 74 del codice civile prevede che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.    Le novità in breve: Per figli naturali e figli legittimi vi è da ora un unico status giuridico di figlio. Scompare ogni distinzione linguistica e la legge si riferirà ad essi solo con il termine "figli". Per la prima volta, la legge riconosce che il vincolo tra figlio e genitore non sposato ha effetto anche nei confronti dei parenti del genitore, con relativi diritti e obblighi di assistenza morale e materiale, oltre che di successione. Inoltre, il figlio nato fuori dal matrimonio può ora essere riconosciuto dai genitori, sia congiuntamente sia separatamente dalla madre e dal padre, anche se erano già uniti in matrimonio con altra persona al concepimento. Il riconoscimento del figlio ha effetto se il minore che ha almeno 14 anni vi acconsente. Le nuove norme abbassano l’età da 16 a 14 anni per l’assenso. Al di sotto dei 14 anni, il riconoscimento del figlio ha effetto solo se vi acconsente il genitore che ha riconosciuto per primo il figlio. Nell’interesse del minore, il giudice potrà autorizzare il riconoscimento dei figli nati da persone unite da vincolo di parentela in linea retta o collaterale di secondo grado, o tra affini in linea retta, al fine di dare maggiore tutela anche i figli nati in situazioni legate ad abusi familiari.   Tribunale competente Il tribunale competente per le questioni che riguardano i figli naturali sarà il Tribunale civile, lo stesso che tratta le questioni relative ai figli di coppie sposate, e non più solo il tribunale per i minorenni (nuovo testo dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile). In particolare, sarà da ora competente il Tribunale civile anche per le decisioni che riguardano il comportamento del genitore nei confronti dei figli, al fine di un eventuale provvedimento di modifica delle modalità di gestione della potestà. Eccezioni alla generale competenza del tribunale ordinario sono per le seguenti questioni che riguardano il figlio minore: autorizzazione a unirsi in matrimonio stipulare convenzioni matrimoniali decadenza, reintegrazione, limitazione della potestà genitoriale (ma rimane competente il tribunale ordinario, se è in corso un giudizio di separazione o divorzio) rimozione dall’amministrazione dei beni dei figli e la riammissione provvedimenti sul’educazione e l’amministrazione dei beni (articolo 371 del codice civile)      

2014-01-12T18:47:22+01:0012 Gennaio 2014|Normativa italiana|

Costituzione italiana in 8 lingue

è in inglese, francese, spagnolo, albanese, arabo, cinese, russo, filippino, oltre che in italiano. La versione tradotta in otto lingue della Constituzione italiana è stata realizzata dall’ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani e pubblicata l'11 settembre 2012 nell’ambito del Programma di Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri - II Edizione, finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno con il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi.      

2013-01-21T16:39:20+01:0021 Gennaio 2013|Normativa italiana|

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012

Dal 2013 le famiglie usufruiranno di bonus per l’asilo nido o per pagare la baby sitter, per un massimo di sei mesi e fino all’anno di età del bambino. Il contributo è di 300 euro al mese, con precedenza per le famiglie con il valore più basso per l’Isee, l’indicatore della ricchezza delle famiglie. Il fondo destinato dal Governo è di 20 milioni di euro. Le domande si potranno presentare a partire da un giorno prestabilito, di cui il governo darà informazione al più presto. Chi otterrà il contributo dovrà rinunciare per lo stesso periodo di tempo al congedo facoltativo successivo alla maternità obbligatoria: un periodo di aspettativa con stipendio al 30% che di cui si può fruire fino ai tre anni di età del bambino. Queste e altre importanti novità sono contenute nel decreto approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 22 dicembre 2012. Leggi il testo del decreto (pulsante rosso a destra)  

2013-01-09T00:39:41+01:009 Gennaio 2013|Normativa italiana|

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012, n. 168

Il regolamento è entrato in vigore il 14 ottobre 2012.   Esso disciplina l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorita’ garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, istuito dalla legge del 12 luglio 2011 n. 11   Il Regolamento istituisce inoltre una Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni che operano per la salvaguardia dei minori in Italia.   Sono inoltre stabilite le modalità di segnalazione di violazioni e di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.   Leggi il testo (pulsante rosso a destra)  

2012-10-18T18:32:54+02:0018 Ottobre 2012|Normativa italiana|

Costituzione della Repubblica Italiana

I principi fondamentali della comuntà italiana. Gli organi dello Stato e la loro organizzazione. INDICE: PRINCIPI FONDAMENTALI PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Scarica il testo (pulsante rosso a destra)  

2012-07-01T09:55:33+02:001 Luglio 2012|Normativa italiana|

Articolo 155bis del Codice Civile

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.  

2012-06-27T23:15:02+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|
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