Home/Leggi e Materiali/Giurisprudenza/Giurisprudenza italiana

Tribunale di Treviso, sentenza del sentenza del 18 dicembre 2012 n. 2063

I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio anche la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza. Il Tribunale applica tale normativa anche se essa comporta l’immediato scioglimento del matrimonio, senza passare attraverso il periodo triennale di separazione previsto dalla legge italiana. Il tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento immediato del matrimonio celebrato in Italia fra un cittadino italiano ed una cittadina messicana in applicazione del regolamento comunitario e del Codice civile federale messicano. Questo è un esempio degli effetti dell’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personal, adottato il 20 dicembre 2010, ed applicabile in Italia dal 21 giugno 2012. L’applicazione del regolamento prevale su quella della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995.   Fonte: ASGI http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2579&l=i        

2013-01-24T00:19:58+01:0024 Gennaio 2013|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza dell’11 gennaio 2013 n. 601

Confermato l’affidamento di un bambino alla madre separata che convive con un’altra donna a cui è legata da una relazione omosessuale. La sentenza non ha precedenti in Italia.   Si tratta della conferma della decisione della Corte d’Appello di Brescia di affidare in via esclusiva il figlio minore alla mamma, a fronte del comportamento pregiudizievole del padre. Il fatto che la madre conviva con una donna non è di per sé un impedimento. Si deve infatti provare che vi è o può essere un pregiudizio per il bambino che vive in tale contesto. Nelle parole della Corte: "Non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita dle bambino, dell’ambiente familiare in cui il bambino viveva presso la madre (...). All base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo dle bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo, si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’Appello ha preteso fosse specificamente argomentata." La sentenza, pronunciata l’8 novembre 2012, è stata depositata l’11 gennaio.    

2013-01-12T11:04:29+01:0012 Gennaio 2013|Giurisprudenza italiana|

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sentenza dell’11 dicembre 2012 n. 1833

L’indennità di accompagnamento per minori invalidi per la frequenza di centri ambulatoriali per l’assistenza e la riabilitazione, ovvero di scuole o centri fi formazione per il reinserimento sociale è prestazione di carattere assistenzale che spetta anche ai minori stranieri, anche se privi di un permesso di soggiorno di lungo periodo (legge 21 novembre 1988, n. 508). Il tribunale richiama la decisione della Corte Costituzionale che dichiarò illegittimo l’articolo 80 comma 19 della legge 388/2000 nella parte in cui subordina il requisito della carta di soggiorno la concesisone ai minori stranieri regolarmente soggiornanti la concessione dell’indennità di frequenza suddetta (sentenza della Corte Costituzionale del 16 dicembre 2011 n. 32).  

2012-12-16T16:28:44+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 16 dicembre 2011 n. 329

E’ incostituzionale l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi).

2012-12-16T16:26:46+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 21 luglio 2011 n. 222

L’applicazione di nuove norme in materia di rilascio del permesso alla maggiore età ai minori non accompagnati che compiano la maggiore età dopo un congruo lasso di tempo per aver maturato i nuovi requisiti (art. 32 del testo Unico sull’Immigrazione, commi 1bis e ter, come modficato dalla legge n. 94/2009). In particolare, la normativa che ha introdotto il requisito di avere frequentato un percorso biennale di integrazione sociale è stata giudicata applicabile solo ai ragazzi che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della modifica legislativa, in modo da consentire agli stessi di partecipare al progetto biennale.  

2012-12-12T11:23:25+01:0012 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|
Go to Top