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Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, sent. del 4 ottobre 2012

In materia di discriminazione indiretta, la Corte ha affermato che le autorità non possono limitare il godimento del beneficio delle tariffe di trasporto ai soli titolari degli assegni familiari, poiché questi ultimi, in base alla legge nazionale non possono essere fruiti dagli studenti provenienti da altri Stati Membri dell’Unione Europea   Commissione europea contro Repubblica d’Austria, causa C-75/11 Leggi la sentenza a questa pagin  

2012-10-18T19:03:04+02:0018 Ottobre 2012|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Giustizia UE, sentenza del 27 settembre 2012

Le norme comunitarie che garantiscono la protezione internazionale (direttiva 2003/9) devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.   L’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo stato membro che richiede il rinvio del richiedente ad altro stato, fino a che il trasferimento è avvenuto.   La sentenza è pubblicata in italiano a questa pagin del sito internet della Corte di Giustizia.  

2012-09-27T14:59:16+02:0027 Settembre 2012|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 28 aprile 2011 in causa C‑61/11 PPU

In base alla direttiva comunitaria 008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri non possono introdurre una pena detentiva al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo. Ciò è invece previsto dalla legge italiana, nel caso in cui un cittadino di un paese non appartenente all’Unione Europea permanga nel territorio nazionale, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e che il termine impartito con tale ordine è scaduto. La disposizione, inserita all’articolo 14 comma 5-{quater} del Testo Unico sull’Immigrazion si applica agli adulti stranieri e ai loro figli minori, che devono seguirli: “Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5 ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5 bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.” La Corte osserva che le condizioni e le modalità applicative di una tale pena detentiva rischiano di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali. Il giudice italiano, incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, dovrà quindi disapplicare ogni disposizione nazionale contraria al risultato della direttiva (segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni) e tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Link alla sentenz sul sito della Corte di Giustizia

2011-05-18T16:32:33+02:0018 Maggio 2011|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Giustizia UE, sentenza 8 marzo 2011 in causa C-34/09

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa promossa da Gerardo Ruiz Zambrano contro Office national de l’emploi (ONEm) belga, ha affermato che, una volta acquisita la cittadinanza dello Stato Membro, i figli non possono essere privati dallo stato del godimento reale ed effettivo dei diritti lattribuiti dallo status di cittadini dell’Unione, fra i quali quello di soggiorno dei familiari dai quali dipendono, quale che sia la loro cittadinanza. In precedenza, la Corte aveva affermato il diritto di una cittadina cinese a soggiornare con il figlio minore in Irlanda, dove il figlio era nato ed era stato riconosciuto cittadino. Sentenza 19 ottobre 2004, causa C 200/02, Zhu c. U  

2011-04-06T12:25:56+02:006 Aprile 2011|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 19 ottobre 2004 in causa C‑200/02

Nella sentenza Zhu c. Regno Unito, la Corte ha affermato il diritto al soggiorno di una cittadina cinese in quanto madre di una bambina nata nel Regno Unito (in Irlanda del Nord, riconsciuta cittadina irlandese in base alle norme locali) e trasferitasi in Inghilterra. Il diritto al soggiorno della madre è stato affermato in base allo status di cittadina comunitaria della figlia, in quanto cittadina britannica. Più recentemente la Corte di Giustizia ha affermato il diritto al soggiorno dei genitori colombiani di due bambini nati in Belgio e riconosciuti cittadini belgi. Vedi la sentenza dell’8 marzo 2011 in ->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Giustizia-UE-sentenza-8][causa C-34/09  

2011-04-06T12:21:55+02:006 Aprile 2011|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|
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