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Ministero dell’Istruzione, nota del 25 gennaio 2013

Chiarimenti in merito all’iscrizione di bambini stranieri senza il permesso di soggiorno, iscrizioni multiple per più figli, e per i figli di persone non coniugate. Leggi il testo di seguito Scarica il testo (allegato)   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica   Ufficio Sesto   Nota Prot. n.375   Roma, 25-1-2013   OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014. Chiarimenti.   A seguito di nuovi quesiti qui pervenuti, relativi alla procedura delle iscrizioni on line, si ritiene di dover chiarire alcune questioni.   E’ opportuno subito informare che è disponibile sul portale SIDI nell’Area Alunni - Gestione Alunni la nuova funzione “Gestione iscrizioni”, che consente alle scuole di visualizzare sia le domande ricevute sia di verificare lo stato di iscrizione dei propri alunni frequentanti le classi conclusive. Alla voce “Gestione domande ricevute” è possibile visualizzare le domande compilate dalle famiglie, ed eventualmente restituirle alle famiglie stesse per effettuare le necessarie rettifiche.   Sui quesiti posti, si fa presente:   1)- Alunni non ancora in regola con il permesso di soggiorno Come specificato nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, allegate alla CM n.24 dell’1-3-2006, l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione. Pertanto, sarà cura delle scuole provvedere alla iscrizione on line degli studenti stranieri, ancora non in regola con il permesso di soggiorno. Le scuole procederanno all’inserimento dei dati anagrafici nella procedura delle iscrizioni on line, con le stesse modalità previste per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale alunni. La stessa procedura sarà adottata per i minori interessati da adozioni internazionali non ancora perfezionate.   2)- Iscrizione di più figli Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte. La registrazione infatti serve per ottenere un codice di accesso al servizio delle iscrizioni on line con cui possono essere presentate tutte le domande di iscrizione necessarie.   3) - Iscrizione di alunni figli di genitori non coniugati Nel caso di genitori non coniugati è possibile indicare nel modulo di iscrizioni on line l’“affido congiunto” senza dover necessariamente selezionare l’opzione “divorziato / separato”.   IL DIRETTORE GENERALE Carmela Palumbo  

2013-01-28T22:28:04+01:0028 Gennaio 2013|Regolamenti e Prassi in Italia|

Accordo Stato-Regioni sull’assistenza sanitaria agli immigrati

Concluso l’accordo per la corretta applicazione della normativa sull’accesso al SSN degli stranieri presenti sul territorio nazionale. La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 definisce un Accordo sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” considerato che: - sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata; - è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza; - è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari. Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche (vedi quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della Caritas di Roma) sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011) e che ha visto la SIMM una competente protagonista. L’approvazione di tale documento è stata richiesta formalmente al Ministro della salute nell’incontro con il Presidente della SIMM l’11 maggio 2012 e tale volontà è stata ribadita dal Ministro stesso nel video messaggio al Congresso nazionale SIMM del 12 ottobre 2012. Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e P.A. Le novità principali sono: - iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno; - iscrizione obbligatoria al SSN dei regolarizzandi; - iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo pds per uno dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN; - iscrizione volontaria al SSR per gli over 65enni con tariffe attuali; garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche eventuali trapianti; - rilascio preventivo del codice STP per facilitare l’accesso alle cure; - definizione del codice di esenzione X01 per gli STP; - iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani; - iscrizione volontaria per i comunitari residenti; - iscrizione volontaria per studenti comunitari con il solo domicilio; equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI; - proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora previsto. Questo Accordo è uno strumento prezioso soprattutto per i GrIS per quell’azione di advocacy perché nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un’ottica di equità e giustizia sociale (SG).   fonte: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni http://www.simmweb.it  

2013-01-10T00:00:00+01:0010 Gennaio 2013|Regolamenti e Prassi in Italia|

Direttiva del Governo Svedese sull’accertamento dell’età del 26 giugno 2012

Il Consiglio Nazionale per la Sanità e il Welfare svedese (Socialstyrelsen) ha adottato le seguenti raccomandazioni in materia di accertamento dell’età di minori stranieri non accompagnati al fine del rilascio del permesso di soggiorno. Scarica il documento (in inglese) con il pulsante rosso a destra. Queste le raccomandazioni: 1. Una valutazione medica dell’età deve iniziare con un esame clinico e pediatrico del/la giovane. Deve comprenderne la storia medica e una valutazione antropometrica. 2. Per una valutazione dell’età medica, gli esami radiografici delle ossa delle mani e dei denti dovrebbero essere complementare a quello di indagine pediatrica. 3. I bisogni sanitari del bambino identificato durante la valutazione dell’età dovrebbero essere controllati, con riferimento alle cure odontoiatriche e sanitarie. 4. Le incertezze che esistono con i metodi disponibili radiografici devono essere espresse in modo standardizzato utilizzando protocolli consolidati per comunicare i risultati della valutazione dell’età medica sulla base di esami radiografici. 5. La valutazione della probabilità che un individuo sia superiore a 18 anni dovrebbe essere fatta ad un livello accettabile, che in un contesto medico è del 95 per cento di probabilità. 6. In considerazione delle incertezze dei metodi disponibili, la valutazione complessiva di tutti i materiali di indagine devono essere generosi e di essere guidati dai principi del beneficio del dubbio e del rispetto del superiore interesse per il bambino. 7. Protocolli sviluppati congiuntamente dal Consiglio per l’Immigrazione (Migrationsverket) e il Consiglio Nazionale della sanità e del Welfare (Socialstyrelsen) devono essere utilizzati come riferimento per gli esami medici/radiografici e per gli esiti. 8. Gli esami radiografici e pediatrica e le valutazioni devono preferibilmente essere condotti da radiologi, dentisti forensi e pediatri in un numero limitato di cliniche in tutto il paese. Una completa valutazione medica sulla base degli esiti di tali esami, deve essere eseguitia da specialisti in una o più istituzioni, autorità o equivalenti, con cui il Consiglio per l’Immigrazione (Migrationsverket) ha stipulato convenzioni. Fonte: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-5  

2012-07-15T15:18:39+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Svezia|

Protocollo Ministero dell’Interno – Ministero della Salute sull’accertamento dell’età del 21 maggio 2009

Protocollo sulla “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati” Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute si impegnano ad individuare un procedimento unitario cui fare riferimento nelle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”, in relazione a casi nei quali è incerta la determinazione della maggiore o minore età, al fine di evitare conseguenze lesive dei diritti del minore. Scarica il documento (pulsante rosso a destra). Ai lavori ha partecipato Save the Children. Il documento di analisi elaborato da Save the Children è disponibile a questa pagina.  

2012-07-15T13:02:33+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Italia|
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