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Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 31 marzo 2011 n. 7504

Richiamandosi alla giurisprudenza ormai consolidata (tra cui la recente sentenza n. 18219/2009), la Corte di Cassazione ha dichiarato che, di fronte alla situazione di degrado in cui si trovano i figli, non è sufficiente  dimostrare una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori al fine di sostenere che non sono in stato di abbandono e quindi adottabili, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo.

2011-04-12T14:51:59+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza dell’11 marzo 2011 n. 83

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del Codice Civile, nella parte in cui non prevede, per il figlio di età inferiore a sedici anni «adeguate forme di “tutela” dei suoi preminenti personalissimi diritti, nella specie di autonoma rappresentazione e difesa in giudizio, diritti costituzionalmente garantiti, la Corte Costituzionale ha affermato che la norma è conforme al dettato costituzionale in quanto interpretata nel senso di ritenere riconosciuta al minorenne la qualità di parte nel giudizio di opposizione al riconoscimento della filiazione: “Se, di regola, la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (in base agli articoli 317-bis e 320 del Codice Civile), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Ciò può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autorità giudiziaria dall'art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo. In tali sensi interpretato, il citato art. 250, quarto comma, cod. civ. si sottrae alle censure sollevate con l'ordinanza di rimessione, in relazione a tutti i parametri evocati".

2011-04-12T13:31:00+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti. Conforme: Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 3 febbraio 2011 n. 264  

2011-04-12T13:02:06+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 3 febbraio 2011 n. 2647

La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce il principio pronunciato dalle Sezioni Unite (v. sentenza del 25.10.2010 n. 2179). La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti.  

2011-04-12T13:00:04+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla strategia dell’UE per l’inclusione dei rom 2010/2276(INI)

Il Parlamento europeo ha approvato una mozione per definire “la strategia di inclusione dei rom in Europa”. L’Assemblea chiede di introdurre “standard minimi obbligatori a livello europeo per promuovere l’integrazione sociale, economica e culturale dei Rom. Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 201  

2011-04-06T12:59:12+02:006 Aprile 2011|Normativa comunitaria|

Manuale 2011 sulla disciplina comunitaria contro le discriminazioni

Un’iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e dell’Agenzia per i Diritti Fondamentali, il manuale è stato presentato il 21 Marzo 2011 in diretta mondiale via web. E’ disponibile in lingua inglese, francese e tedesca. "La prima guida esauriente al diritto europeo della non discriminazione. Si basa sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Esso annovera il contesto e lo sfondo al diritto europeo della non discriminazione (compresi i trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite), categorie e difese della discriminazione, l’ambito di applicazione del diritto (compreso chi è protetto) e i motivi di discriminazione oggetto di protezione, quali il sesso, le disabilità, l’età, la razza e la nazionalità." Il link alla notizia->http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-210311_en.htm][  e al manual In allegato: il testo in inglese (156 pagine)

2011-04-06T12:30:39+02:006 Aprile 2011|News|

Corte di Giustizia UE, sentenza 8 marzo 2011 in causa C-34/09

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa promossa da Gerardo Ruiz Zambrano contro Office national de l’emploi (ONEm) belga, ha affermato che, una volta acquisita la cittadinanza dello Stato Membro, i figli non possono essere privati dallo stato del godimento reale ed effettivo dei diritti lattribuiti dallo status di cittadini dell’Unione, fra i quali quello di soggiorno dei familiari dai quali dipendono, quale che sia la loro cittadinanza. In precedenza, la Corte aveva affermato il diritto di una cittadina cinese a soggiornare con il figlio minore in Irlanda, dove il figlio era nato ed era stato riconosciuto cittadino. Sentenza 19 ottobre 2004, causa C 200/02, Zhu c. U  

2011-04-06T12:25:56+02:006 Aprile 2011|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 19 ottobre 2004 in causa C‑200/02

Nella sentenza Zhu c. Regno Unito, la Corte ha affermato il diritto al soggiorno di una cittadina cinese in quanto madre di una bambina nata nel Regno Unito (in Irlanda del Nord, riconsciuta cittadina irlandese in base alle norme locali) e trasferitasi in Inghilterra. Il diritto al soggiorno della madre è stato affermato in base allo status di cittadina comunitaria della figlia, in quanto cittadina britannica. Più recentemente la Corte di Giustizia ha affermato il diritto al soggiorno dei genitori colombiani di due bambini nati in Belgio e riconosciuti cittadini belgi. Vedi la sentenza dell’8 marzo 2011 in ->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Giustizia-UE-sentenza-8][causa C-34/09  

2011-04-06T12:21:55+02:006 Aprile 2011|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|
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