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Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza dell’11 settembre 2012 n. 15158

L'interesse del minore ad essere riconosciuto dal padre va considerato sussistente, in via generale, a prescindere dai rapporti di affetto che possano concretamente instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di quest'ultimo ad instaurarli. Ciò per la preminente considerazione del miglioramento obiettivo della situazione del minore in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il presunto padre a mantenere ed educare il figlio.  

2012-10-22T12:03:59+02:0022 Ottobre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza del 2 ottobre 2012, n. 16754

La Corte di Cassazione attribuisce direttamente al minore il diritto a ottenere il risarcimento in quanto soggetto che ha subto le conseguenze del danno lamentato (articoli 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione). Il diritto è esercitato senza mediazioni di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini. La domanda di risarcimento del danno è avanzata personalmente dal bambino.   Nel caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, il danno per il quale è riconociuto il diritto a chiedere il risarcimento da parte del minore in proprio è riconducibile allo stato funzionale di infermità come la condizione evolutiva della vita handicappata, ovvero ad essere messo in condizione di poter vivere meno disagevolmente, anelando ad una meno incompleta realizzazione dei suoi diritti di individuo singolo e di parte sociale scolpiti nell’articolo 2 della Costituzione.    

2012-10-22T11:44:24+02:0022 Ottobre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di cassazione, sez. VI-1 civile, ordinanza n. 15025 del 7 settembre 2012

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al familiare del minore previsto dall’art. 31 del testo Unico sul'immigrazione, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non è necessaria la presenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute. Le esigenze tutelate dalla legge possono ricomprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e concretamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, derivi o possa derivare al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Vedi anche: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 25 ottobre 201  

2012-10-18T19:32:15+02:0018 Ottobre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, sent. del 4 ottobre 2012

In materia di discriminazione indiretta, la Corte ha affermato che le autorità non possono limitare il godimento del beneficio delle tariffe di trasporto ai soli titolari degli assegni familiari, poiché questi ultimi, in base alla legge nazionale non possono essere fruiti dagli studenti provenienti da altri Stati Membri dell’Unione Europea   Commissione europea contro Repubblica d’Austria, causa C-75/11 Leggi la sentenza a questa pagin  

2012-10-18T19:03:04+02:0018 Ottobre 2012|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Giustizia UE, sentenza del 27 settembre 2012

Le norme comunitarie che garantiscono la protezione internazionale (direttiva 2003/9) devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.   L’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo stato membro che richiede il rinvio del richiedente ad altro stato, fino a che il trasferimento è avvenuto.   La sentenza è pubblicata in italiano a questa pagin del sito internet della Corte di Giustizia.  

2012-09-27T14:59:16+02:0027 Settembre 2012|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 996

La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con Kafalà è stata decisa dalle corti in modo discordante. Fra le varie decisioni, ricordiamo quelle in cui è riconosciuto il diritto al ricongiungimento quando gli affidatari sono cittadini stranieri o doppi cittadini. Per i cittadini italiani è stato spesso opposto un rifiuto, in quanto è ritenuta prevalnete l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995). Si veda l’approfondimento a questa pagina. Al fine di rivolvere il contrasto di orientamenti, la questione sarà decisa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, come richiesto dai giudici della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 gennaio 2012. Scarica il testo dell’ordinanza (pulsante rosso a destra).

2012-09-06T11:38:45+02:006 Settembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Tribunale di Roma, II Sezione Civile, ordinanza dell’8 agosto 2012

Sospesa l’assegnazione degli alloggi all’interno del villaggio della Solidatietà Nuova Barbuta di Roma, in considerazione del fondato rischio di lesione dei diritti fondamentali degli assegnatari, di etnia rom e sinti. Le seguenti ragioni fra quelle che hanno determinato la decisione: - specifica destinazione della struttura alle sole persone di etnia rom e sinti, rispetto a tutte le persone e famiglie in condizioni di disagio alloggiativo a Roma; - concepimento ed organizzazione della struttura che possono impedire l’integrazione e inserimento organico degli abitanti del villaggio nella città, con carattere tendenzialmente stabile; - imposizione agli assegnatari di un codice comportamentale potenzialmente lesivo del diritto alla libertà personale, alla vita privata e familiare, alla libertà di riunione.  

2012-08-21T12:02:15+02:0021 Agosto 2012|Giurisprudenza italiana|

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez II quater, sentenza del 16.05.2012 n. 4431

Il permesso di soggiorno per motivo di affidamento spetta al cittadino straniero anche oltre il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche dopo tale età. Nel caso di specie, il ragazzo egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge della Repubblica Araba d'Egitto e tale normativa deve essere rispettata dalle autorità italiane, in base alla legge italiana di diritto internazionale privato. Conformemente a tale principio, era stato nominato un tutore dopo i diciotto anni dal giudice tutelare.  

2012-06-05T12:04:01+02:005 Giugno 2012|Giurisprudenza italiana|
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