Le norme comunitarie che garantiscono la protezione internazionale (direttiva 2003/9) devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.

 

L’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo stato membro che richiede il rinvio del richiedente ad altro stato, fino a che il trasferimento è avvenuto.

 

La sentenza è pubblicata in italiano a questa pagina del sito internet della Corte di Giustizia.