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Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 996

La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con Kafalà è stata decisa dalle corti in modo discordante. Fra le varie decisioni, ricordiamo quelle in cui è riconosciuto il diritto al ricongiungimento quando gli affidatari sono cittadini stranieri o doppi cittadini. Per i cittadini italiani è stato spesso opposto un rifiuto, in quanto è ritenuta prevalnete l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995). Si veda l’approfondimento a questa pagina. Al fine di rivolvere il contrasto di orientamenti, la questione sarà decisa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, come richiesto dai giudici della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 gennaio 2012. Scarica il testo dell’ordinanza (pulsante rosso a destra).

2012-09-06T11:38:45+02:006 Settembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Tribunale di Roma, II Sezione Civile, ordinanza dell’8 agosto 2012

Sospesa l’assegnazione degli alloggi all’interno del villaggio della Solidatietà Nuova Barbuta di Roma, in considerazione del fondato rischio di lesione dei diritti fondamentali degli assegnatari, di etnia rom e sinti. Le seguenti ragioni fra quelle che hanno determinato la decisione: - specifica destinazione della struttura alle sole persone di etnia rom e sinti, rispetto a tutte le persone e famiglie in condizioni di disagio alloggiativo a Roma; - concepimento ed organizzazione della struttura che possono impedire l’integrazione e inserimento organico degli abitanti del villaggio nella città, con carattere tendenzialmente stabile; - imposizione agli assegnatari di un codice comportamentale potenzialmente lesivo del diritto alla libertà personale, alla vita privata e familiare, alla libertà di riunione.  

2012-08-21T12:02:15+02:0021 Agosto 2012|Giurisprudenza italiana|

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez II quater, sentenza del 16.05.2012 n. 4431

Il permesso di soggiorno per motivo di affidamento spetta al cittadino straniero anche oltre il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche dopo tale età. Nel caso di specie, il ragazzo egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge della Repubblica Araba d'Egitto e tale normativa deve essere rispettata dalle autorità italiane, in base alla legge italiana di diritto internazionale privato. Conformemente a tale principio, era stato nominato un tutore dopo i diciotto anni dal giudice tutelare.  

2012-06-05T12:04:01+02:005 Giugno 2012|Giurisprudenza italiana|

Tribunale civile di Roma, sentenza del 13 maggio 2012 n. 8748 est. Mauro

Per la dichiarazione di apolidia è sufficiente provare che l'interessato non è riconosciuto come cittadino dalle autorità dello stato in cui hanno origine i genitori. Nella specie, il giovane nato in Italia, figlio di genitori croati, ha presentato una dichiarazione delle autorità croate in cui si afferma che non è compreso nelle liste dei cittadini croati.

2012-05-15T09:49:45+02:0015 Maggio 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Appello Venezia, decreto del 9 febbraio 2011 n. 475

La Corte di Appello di Venezia dichiara che i bambini affidati in Marocco con l’istituto della Kafalà rientrano fra i familiari ammessi al soggiorno in Italia in base alle norme applicabili ai cittadini comunitari e italiani. Le norme comunitarie in materia di soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione Europea sono applicabili ai cittadini italiani per espresso rinvio della legge italiana (articolo 23 del decreto legislativo n. 30/2007 e articolo 28 del decreto legislativo n. 286/98). Nel caso di specie, la Corte dichiara tali disposizioni applicabili al genitore che ha doppia cittadinanza, italiana e marocchina, nei confronti del quale le competenti autorità marocchine hanno disposto il provvedimento della Kafalà, ritenuto assimilabile a quello dell’affidamento secondo il diritto italiano.

2012-01-22T23:01:37+01:0022 Gennaio 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione Sez. I Civ., ordinanza del 28.12.2011 n. 29424

La disponibilità di accoglienza delle coppie non può essere condizionata né limitata in funzione delle caratteristiche del minore, poché l’adozione internazionale è prima di tutto uno strumento di solidarietà. Perciò non è idonea ad adottare un bambino la coppia che pone delle riserve tali da escludere bambini per la loro provenienza da genitori di religione diversa da quella cattolica, o di origine rom, o con difficoltà psichiatriche. 

2012-01-10T20:53:32+01:0010 Gennaio 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione Sez. I Civ. – sentenza del 15.12.2011, n. 27069

Doppio cognome per il figlio riconosciuto dal padre successivamente alla nascita. Corrisponde all’interesse del bambino aggiungere il cognome paterno a quello originario della madre. In tal modo si intende garantire la tutela dell’identità personale, in relazione all’ambiente familiare e sociale di vita, anche non si prospetta la convivenza con il padre. Si tratta di affermare il diritto all’dentità della persona, anche quando è appena nata. La Corte richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni, il diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (e quindi diritto “alla personalità” e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al vissuto del minore, alla vita sua trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future.

2011-12-31T11:21:44+01:0031 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 2 dicembre 2011 n. 326

Con la riforma della normativa sul rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Riferimenti normativi: Articolo 32 del testo unico sull’immigrazione, come modificato dal decreto-legge del 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. Vedi il test

2011-12-04T19:39:51+01:004 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|
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