Home/Leggi e Materiali/Giurisprudenza/Giurisprudenza italiana

Corte di cassazione – Sezione I civile – sentenza del 3 dicembre 2012 n. 21591

La conflittualità tra i genitori non può di per sé giustificare l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei coniugi. La Corte di Cassazione ha precisato che l'affido condiviso è maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli. Nel caso concreto, il rapporto difficile del padre con i figli è stato addebitato almeno in parte alla mancanza di cooperazione tra i genitori e alla loro scelta di non volersi avvalere di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali.  

2012-12-12T10:08:38+01:0012 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 22.11.2012 n. 257

Le libere professioniste che adottano un bambino hanno diritto, come tutte le altre lavoratrici, all’indennità di maternità per cinque mesi e non solo per tre. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. «Gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993)». Scarica e leggi il testo della sentenza (pulsante rosso a destra)    

2012-11-26T13:27:48+01:0026 Novembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 18563 del 29 ottobre 2012

ls2010adIl figlio minore può essere dichiarato in stato di abbandono e adottabile solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore.     I genitori affetti da patologie mentali, anche di origine non temporanee, non sono da considerare automaticamente inadatti al ruolo genitoriale. La Corte ha evidenziato l’ importanza di tutelare il minore garantendogli la possibilità di crescere con i genitori biologici, soprattutto quando uno o entrambi i genitori si mostra disponibile a seguire un percorso psicologico finalizzato a tale scopo. I genitori che possono recuparare la capacità di occuparsi efficacemente di sé e dei loro figli possono essere aiutati dai servizi a tale fine. solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore. Fonte: Cassazione: va dichiarata adottabilità se genitori compromettono sviluppo fisico ed equilibrio psicologico del minor (StudioCataldi.it) solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore. Fonte: Cassazione: va dichiarata adottabilità se genitori compromettono sviluppo fisico ed equilibrio psicologico del minor (StudioCataldi.itIl figlio minore può essere dichiarato in stato di abbandono e adottabile solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore. Il figlio minore può essere dichiarato in stato di abbandono e adottabile solo se, per il comportamento di entrambi i genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore.   I genitori affetti da patologie mentali, anche di origine non temporanee, non sono da considerare automaticamente inadatti al ruolo genitoriale. La Corte ha evidenziato l’ importanza di tutelare il minore garantendogli la possibilità di crescere con i genitori biologici, soprattutto quando uno o entrambi i genitori si mostra disponibile a seguire un percorso psicologico finalizzato a tale scopo.  

2012-11-16T15:28:34+01:0016 Novembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza dell’11 settembre 2012 n. 15158

L'interesse del minore ad essere riconosciuto dal padre va considerato sussistente, in via generale, a prescindere dai rapporti di affetto che possano concretamente instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di quest'ultimo ad instaurarli. Ciò per la preminente considerazione del miglioramento obiettivo della situazione del minore in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il presunto padre a mantenere ed educare il figlio.  

2012-10-22T12:03:59+02:0022 Ottobre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza del 2 ottobre 2012, n. 16754

La Corte di Cassazione attribuisce direttamente al minore il diritto a ottenere il risarcimento in quanto soggetto che ha subto le conseguenze del danno lamentato (articoli 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione). Il diritto è esercitato senza mediazioni di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini. La domanda di risarcimento del danno è avanzata personalmente dal bambino.   Nel caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, il danno per il quale è riconociuto il diritto a chiedere il risarcimento da parte del minore in proprio è riconducibile allo stato funzionale di infermità come la condizione evolutiva della vita handicappata, ovvero ad essere messo in condizione di poter vivere meno disagevolmente, anelando ad una meno incompleta realizzazione dei suoi diritti di individuo singolo e di parte sociale scolpiti nell’articolo 2 della Costituzione.    

2012-10-22T11:44:24+02:0022 Ottobre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di cassazione, sez. VI-1 civile, ordinanza n. 15025 del 7 settembre 2012

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al familiare del minore previsto dall’art. 31 del testo Unico sul'immigrazione, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non è necessaria la presenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute. Le esigenze tutelate dalla legge possono ricomprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e concretamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, derivi o possa derivare al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Vedi anche: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 25 ottobre 201  

2012-10-18T19:32:15+02:0018 Ottobre 2012|Giurisprudenza italiana|
Go to Top