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Corte di Giustizia UE, sentenza del 27 settembre 2012

Le norme comunitarie che garantiscono la protezione internazionale (direttiva 2003/9) devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.   L’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo stato membro che richiede il rinvio del richiedente ad altro stato, fino a che il trasferimento è avvenuto.   La sentenza è pubblicata in italiano a questa pagin del sito internet della Corte di Giustizia.  

2012-09-27T14:59:16+02:0027 Settembre 2012|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali

La Convenzione è stata firmata a Lanzarote, il 25 Ottobre 2007 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2010. Essa impone agli Stati di prevedere come reati tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi compresi gli abusi commessi entro le mura domestiche o all’interno della famiglia, con l’uso di forza, costrizione o minacce. Le misure preventive enunciate nella Convenzione riguardano il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini, l’educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi, e misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.   La Convenzione prevede dei programmi di sostegno alle vittime, invita gli Stati a prendere le misure necessarie per incoraggiare ogni persona che sospetti episodi di abuso o di sfruttamento sessuale a riportarli ai servizi responsabili, e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet per fornire consigli e assistenza ai minori. Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l’utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming” (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.   Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l’atto è stato commesso all’estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata. L’adozione della Convenzione rientra nell’ambito del Programma del Consiglio d’Europa “Costruire un’Europa per e con i bambini”.   La Convenzione è applicabile in Italia a seguito della ratifica del Parlamento, approvata il 19 settembre 2012.   Scarica il testo originale (pulsante rosso a destra)   Vedi la sezione dedicata alla Convenzion sul sito internet del Consiglio d’Europa  

2018-10-22T15:39:03+02:0020 Settembre 2012|Normativa internazionale|

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 996

La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con Kafalà è stata decisa dalle corti in modo discordante. Fra le varie decisioni, ricordiamo quelle in cui è riconosciuto il diritto al ricongiungimento quando gli affidatari sono cittadini stranieri o doppi cittadini. Per i cittadini italiani è stato spesso opposto un rifiuto, in quanto è ritenuta prevalnete l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995). Si veda l’approfondimento a questa pagina. Al fine di rivolvere il contrasto di orientamenti, la questione sarà decisa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, come richiesto dai giudici della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 gennaio 2012. Scarica il testo dell’ordinanza (pulsante rosso a destra).

2012-09-06T11:38:45+02:006 Settembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Tribunale di Roma, II Sezione Civile, ordinanza dell’8 agosto 2012

Sospesa l’assegnazione degli alloggi all’interno del villaggio della Solidatietà Nuova Barbuta di Roma, in considerazione del fondato rischio di lesione dei diritti fondamentali degli assegnatari, di etnia rom e sinti. Le seguenti ragioni fra quelle che hanno determinato la decisione: - specifica destinazione della struttura alle sole persone di etnia rom e sinti, rispetto a tutte le persone e famiglie in condizioni di disagio alloggiativo a Roma; - concepimento ed organizzazione della struttura che possono impedire l’integrazione e inserimento organico degli abitanti del villaggio nella città, con carattere tendenzialmente stabile; - imposizione agli assegnatari di un codice comportamentale potenzialmente lesivo del diritto alla libertà personale, alla vita privata e familiare, alla libertà di riunione.  

2012-08-21T12:02:15+02:0021 Agosto 2012|Giurisprudenza italiana|

Direttiva del Governo Svedese sull’accertamento dell’età del 26 giugno 2012

Il Consiglio Nazionale per la Sanità e il Welfare svedese (Socialstyrelsen) ha adottato le seguenti raccomandazioni in materia di accertamento dell’età di minori stranieri non accompagnati al fine del rilascio del permesso di soggiorno. Scarica il documento (in inglese) con il pulsante rosso a destra. Queste le raccomandazioni: 1. Una valutazione medica dell’età deve iniziare con un esame clinico e pediatrico del/la giovane. Deve comprenderne la storia medica e una valutazione antropometrica. 2. Per una valutazione dell’età medica, gli esami radiografici delle ossa delle mani e dei denti dovrebbero essere complementare a quello di indagine pediatrica. 3. I bisogni sanitari del bambino identificato durante la valutazione dell’età dovrebbero essere controllati, con riferimento alle cure odontoiatriche e sanitarie. 4. Le incertezze che esistono con i metodi disponibili radiografici devono essere espresse in modo standardizzato utilizzando protocolli consolidati per comunicare i risultati della valutazione dell’età medica sulla base di esami radiografici. 5. La valutazione della probabilità che un individuo sia superiore a 18 anni dovrebbe essere fatta ad un livello accettabile, che in un contesto medico è del 95 per cento di probabilità. 6. In considerazione delle incertezze dei metodi disponibili, la valutazione complessiva di tutti i materiali di indagine devono essere generosi e di essere guidati dai principi del beneficio del dubbio e del rispetto del superiore interesse per il bambino. 7. Protocolli sviluppati congiuntamente dal Consiglio per l’Immigrazione (Migrationsverket) e il Consiglio Nazionale della sanità e del Welfare (Socialstyrelsen) devono essere utilizzati come riferimento per gli esami medici/radiografici e per gli esiti. 8. Gli esami radiografici e pediatrica e le valutazioni devono preferibilmente essere condotti da radiologi, dentisti forensi e pediatri in un numero limitato di cliniche in tutto il paese. Una completa valutazione medica sulla base degli esiti di tali esami, deve essere eseguitia da specialisti in una o più istituzioni, autorità o equivalenti, con cui il Consiglio per l’Immigrazione (Migrationsverket) ha stipulato convenzioni. Fonte: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-5  

2012-07-15T15:18:39+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Svezia|

Protocollo Ministero dell’Interno – Ministero della Salute sull’accertamento dell’età del 21 maggio 2009

Protocollo sulla “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati” Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute si impegnano ad individuare un procedimento unitario cui fare riferimento nelle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”, in relazione a casi nei quali è incerta la determinazione della maggiore o minore età, al fine di evitare conseguenze lesive dei diritti del minore. Scarica il documento (pulsante rosso a destra). Ai lavori ha partecipato Save the Children. Il documento di analisi elaborato da Save the Children è disponibile a questa pagina.  

2012-07-15T13:02:33+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Italia|

Costituzione della Repubblica Italiana

I principi fondamentali della comuntà italiana. Gli organi dello Stato e la loro organizzazione. INDICE: PRINCIPI FONDAMENTALI PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Scarica il testo (pulsante rosso a destra)  

2012-07-01T09:55:33+02:001 Luglio 2012|Normativa italiana|

Articolo 155bis del Codice Civile

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.  

2012-06-27T23:15:02+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|
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