Con Ahmad per raggiungere i genitori profughi dalla Siria
I legali del progetto CLAIM a Madrid lavorano per superare la burocrazia
I legali del progetto CLAIM a Madrid lavorano per superare la burocrazia
Per la prima volta in Spagna il ricongiungimento familiare di Asa, una bambina della Guinea di nove anni, a fronte del rischio di essere sottoposta a mutilazione genitale. Ci sono riusciti i legali del progetto europeo CLAIM, coordinato da Save the Children Italia con la collaborazione dell'associazione La Merced Migraciones e altri.
Gli atti relativi alla famiglia (matrimonio, divorzio, filiazione, etc...), alla capacità delle persone e ai diritti della personalità, sono riconosciuti in modo automatico in Italia, in base alla legge sul diritto internazionale privato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa (articolo 65 della legge di riforma del diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 21) Per averne riconoscimento in ogni sede ufficiale, bisogna esibire gli atti in originale, legalizzati dal Consolato italiano competente per la zona in cui sono stati formati e tradotti nella stessa sede o in Italia (traduzione asseverata in Tribunale). In caso di contestazione della loro validità in Italia (ad esempio, perché un ufficio ritiene che le condizioni siano contrarie all’ordine pubblico o non siano stati rispettati i diritti essenziali di una delle parti), si potrà sottoporre l’atto alla valutazione della Corte di Appello (articolo 67 della legge suddetta). Simili principi valgono anche per tutti i provvedimenti di giurisdizione volontaria (tutela, affidamento consensuale, separazione consensuale, adozione di maggiorenni, etc...). Ricongiungimento familiare Il tema del riconoscimento dei provvedimenti stranieri di affidamento e tutela del minore è stato affrontato spesso dai tribunali italiani, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei provvedimenti di Kafalà di diritto islamico, ai fini del ricongiungimento familiare. La Corte di Cassazione ha affermato che questo istituto è riconosciuto dall’ordinamento italiano. Pertanto si può ottenere il visto ed il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in base ad esso: sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ]; [sentenza del 20 gennaio 2010 n. 190. La Corte di Appello di Venezia ha affermato che i bambini affidati in Marocco con l’istituto della Kafalà rientrano fra i familiari ammessi al soggiorno in Italia in base alle norme applicabili ai cittadini comunitari e italiani. Pertanto è legittimo il ricongiungimento del minore così affidato al cittadino italiano che ha anche la cittadinanza del Regno del Marocco. Si veda il decreto della Corte di Appello di Venezia del 9 febbraio 2011 n. 47. Un limite di ordine pubblico è stato riconosciuto quando l’affidamento o un altro provvedimento di protezione simile è disposto da autorità estere nei confronti di cittadini italiani, al fine di soggiornare in Italia con il minore straniero. A questo proposito, si è espressa la Corte di Cassazione in due recenti sentenze del 23 settembre 2011 n. 19450->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ,536] e [del 1 marzo 2010 n. 486. Quando gli affidatari sono cittadini italiani, si ritiene prevalente l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995) e il ricongiungimento non si può disporre. La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con l’istituto della Kafalà è stata decisa dai Tribunali e altre corti in modo discordante. Al fine di dirimere il contrasto fra i diversi orientamenti emersi, la questione è stata rimessa alla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si veda, a questo proposito, l’ ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 99 della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con Kafalà è stata decisa dalle corti in modo discordante. Fra le varie decisioni, ricordiamo quelle in cui è riconosciuto il diritto al ricongiungimento quando gli affidatari sono cittadini stranieri o doppi cittadini. Per i cittadini italiani è stato spesso opposto un rifiuto, in quanto è ritenuta prevalnete l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995). Si veda l’approfondimento a questa pagina. Al fine di rivolvere il contrasto di orientamenti, la questione sarà decisa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, come richiesto dai giudici della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 gennaio 2012. Scarica il testo dell’ordinanza (pulsante rosso a destra).
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO: orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri
La Corte di Appello di Venezia dichiara che i bambini affidati in Marocco con l’istituto della Kafalà rientrano fra i familiari ammessi al soggiorno in Italia in base alle norme applicabili ai cittadini comunitari e italiani. Le norme comunitarie in materia di soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione Europea sono applicabili ai cittadini italiani per espresso rinvio della legge italiana (articolo 23 del decreto legislativo n. 30/2007 e articolo 28 del decreto legislativo n. 286/98). Nel caso di specie, la Corte dichiara tali disposizioni applicabili al genitore che ha doppia cittadinanza, italiana e marocchina, nei confronti del quale le competenti autorità marocchine hanno disposto il provvedimento della Kafalà, ritenuto assimilabile a quello dell’affidamento secondo il diritto italiano.
Dì la tua sulla politica europea in materia di ricongiungimento familiare entro il 1 marzo 2012. La Commissione Europea attende contributi sulla revisione della normativa comunitaria (direttiva 2003/86/CE), a partire dal Libro Verde sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell’Unione europea. Leggi la direttiva 2003/86/C e il Libro Verde dell’Unione Europea sul diritto al ricongiungimento familiare (scarica il documento cliccando sul pulsante a destra di questa pagina). Come partecipare? Invia il tuo contributo attraverso la sezione del sito internet della Commissione Europea dedicato alla consultazione sul diritto al ricongiungimento familiare (in inglese.
Pubblicato il 2 dicembre 2011 il decreto interministeriale che indica requisiti e condizioni per il rilascio di visti d'ingresso di cittadini stranieri in Italia. Per i minori è necessario l’atto di assenso del genitore all’espatrio. Il testo in allegato (a destra) ESTRATTO Articolo 3: 1. L’ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all’acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L’assenso all’espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore. 2. L’ingresso di minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all’esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all’art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La direttiva fissa i principi di armonizzazione delle legislazioni dei paesi membri in materia di ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano, ai fini del ricongiungimento familiare, ma non quando esso è disposto nei confronti del “affidatario” che abbia la cittadinanza italiana. La Corte sostiene che il ricongiungimento familiare del minore affidato con provvedimento di Kafalà possa essere realizzato solo dai cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione e non, invece, da cittadini italiani in quanto a questi ultimi dovrebbe applicarsi esclusivamente la normativa italiana di cui alla legge n. 184 del 1983. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 23 settembre 2011 n. 1945.