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Articolo 155bis del Codice Civile

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.  

2012-06-27T23:15:02+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Articolo 155 del Codice Civile

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Testo aggiornato a giugno 2012  

2012-06-27T22:32:32+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez II quater, sentenza del 16.05.2012 n. 4431

Il permesso di soggiorno per motivo di affidamento spetta al cittadino straniero anche oltre il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche dopo tale età. Nel caso di specie, il ragazzo egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge della Repubblica Araba d'Egitto e tale normativa deve essere rispettata dalle autorità italiane, in base alla legge italiana di diritto internazionale privato. Conformemente a tale principio, era stato nominato un tutore dopo i diciotto anni dal giudice tutelare.  

2012-06-05T12:04:01+02:005 Giugno 2012|Giurisprudenza italiana|

Ricongiungimento familiare in Europa: revisione della direttiva comunitaria

Dì la tua sulla politica europea in materia di ricongiungimento familiare entro il 1 marzo 2012. La Commissione Europea attende contributi sulla revisione della normativa comunitaria (direttiva 2003/86/CE), a partire dal Libro Verde sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell’Unione europea. Leggi la direttiva 2003/86/C e il Libro Verde dell’Unione Europea sul diritto al ricongiungimento familiare (scarica il documento cliccando sul pulsante a destra di questa pagina). Come partecipare? Invia il tuo contributo attraverso la sezione del sito internet della Commissione Europea dedicato alla consultazione sul diritto al ricongiungimento familiare (in inglese.  

2012-01-10T21:07:39+01:0010 Gennaio 2012|News|

Articolo 155 del Codice Civile: l’affidamento dei figli

Dal 2006 la legge italiana prevede la regola dell’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori che si separano. Il giudice decide le modalità dell’affidamento condiviso, anche su proposta dei genitori, privilegiando l’interesse superiore dei figli. Le modalità sono previste dall’articolo 155 e dai seguenti (fino all’art. 155 sexies) del Codice Civile, che si può leggere di seguito e scaricare come documento premendo il pulsante rosso a destra.   CODICE CIVILE {(testo aggiornato al 27.12.2011)}   Articolo 155   Provvedimenti riguardo ai figli.   Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.   Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.   La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori [c.c. 316]. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.   Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:   1) le attuali esigenze del figlio;   2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;   3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;   4) le risorse economiche di entrambi i genitori;   5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.   L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.   Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.       Articolo 155-bis   Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.   Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.   Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.*   *{Articolo 96 c. 1 del codice di procedura civile:} "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza."     Articolo 155-ter   Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.   I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.     Articolo 155-quater   Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.   Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.   Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.     Articolo 155-quinquies   Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.   Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.   Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.   Articolo 155-sexies   Poteri del giudice e ascolto del minore.   Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.   Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.    

2011-12-27T17:54:15+01:0027 Dicembre 2011|Normativa italiana|

Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003

Il Regolamento stabilisce le norme applicabili in modo uniforme negli Stati dell’Unione Europea riguardo alla giurisdizione, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Si tratta di stabilire quale giudice, in quale Stato, ha il potere di decidere della controversia e se applicherà la legge di quello o di altro Stato per risolverla, in materia di divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio (*) attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale diritto di affidamento e il diritto di visita; tutela, curatela ed altri istituti analoghi; designazione e funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano; collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto; misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. (*) Per determinare quale legge, di quale Stato, deve applicare il giudice che ha giurisdizione (indicato da questo regolamento), in materia di divorzio e separazione, si fa riferimento al Regolamento 1259/2010 del Consigli.   Il presente regolamento non si applica: alla determinazione o all’impugnazione della filiazione; alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione; ai nomi e ai cognomi del minore; all’emancipazione; alle obbligazioni alimentari; ai trust e alle successioni; ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.  

2011-11-28T10:13:45+01:0028 Novembre 2011|Normativa comunitaria|

Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2010 n. 1259

Il regolamento del Consiglio mira ad istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri e garantire ai cittadini soluzioni adeguate e certe. Oltre ad ammettere e a limitare la possibilità di concordare fra i coniugi quale legge applicare alla separazione e al divorzio, il regolamento prevede una serie di criteri in base ai quali individuare la legge applicabile in mancanza di un accordo. Tali norme di conflitto servono ad “impedire le situazioni in cui un coniuge domandi il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi”, come dichiarato nel preambolo del Regolamento. Rimangono applicabili tutte le norme contenute nel Regolamento 2201/200 in materia di competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

2011-11-28T10:11:22+01:0028 Novembre 2011|Normativa comunitaria|
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