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Circolare INPS del 5 settembre 2011 n. 115

Dal 14 settembre è accessibile presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori (fino a 35 anni di età) di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.  

2011-11-13T10:58:39+01:0013 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|

Tribunale Amministrativo del Lazio, sentenza del 18 novembre 2010 n. 33581

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio, in considerazione della giurisprudenza ormai risalente ed univoca. Conforme: TAR Lazio, sez. IIquater, sentenza del 7.10.2010 n. 3271

2011-05-23T11:03:49+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez II-quater, sentenza del 7 ottobre 2010 n. 32718

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio. Conforme: TAR Lazio sez. IIquater, sentenza del 18.11.2010 n. 3358

2011-05-23T10:57:19+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez II-quater, sentenza dell’11 marzo 2011 n. 2224

E’ illegittimo oggi negare il rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età con riferimento alla mancata partecipazione, da parte del richiedente, ad un progetto di integrazione sociale di durata almeno biennale. Sebbene il ricorrente abbia fatto domanda di conversione successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa di cui alla l. 94/09, egli non ha avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio. L’adempimento previsto dalla legge è infatti impossibile per chi, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già compiuto sedici anni. Questa normativa, prevista dal nuovo testo dell’articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione non può applicarsi a coloro che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni. Conformi: Consiglio di Stato, ordinanze del 19.9.2010 n. 4232 e 423  

2011-05-18T17:26:32+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez IIquater, sentenza 11 febbraio 2011 n. 1362

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, in materia di rilascio del permesso alla maggiore età, si applica in modo da consentire ai minori non accompagnati di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998. Non può trovare applicazione, pertanto, qualora il neomaggiorenne abbia compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge.

2011-04-06T10:09:12+02:006 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez IIIbis, sentenza del 20 gennaio 2011 n. 552

Scuola: sovraffollamento delle classi Il TAR del Lazio ha accertato l’inerzia dell’Amministrazione per la mancata emanazione del piano generale di edilizia scolastica (articolo 3 del d.P.R. 81/09) e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’emanazione di un piano generale entro sei mesi. La sentenza chiarisce anche l’ambito di applicazione delle azioni individuali e collettive per l’efficienza della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 198/2009).

2011-04-03T12:42:07+02:003 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 15 aprile 2010 n. 138

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 138 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:01:36+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 4

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. 4 sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:00:51+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 22 luglio 2010 n. 276

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 276

2011-02-02T15:57:58+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|
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