Il Regolamento stabilisce le norme applicabili in modo uniforme negli Stati dell’Unione Europea riguardo alla giurisdizione, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Si tratta di stabilire quale giudice, in quale Stato, ha il potere di decidere della controversia e se applicherà la legge di quello o di altro Stato per risolverla, in materia di

  • divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio (*)
  • attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale
  • diritto di affidamento e il diritto di visita;
  • tutela, curatela ed altri istituti analoghi;
  • designazione e funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
  • collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
  • misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

(*) Per determinare quale legge, di quale Stato, deve applicare il giudice che ha giurisdizione (indicato da questo regolamento), in materia di divorzio e separazione, si fa riferimento al Regolamento 1259/2010 del Consigli.

 

Il presente regolamento non si applica:

  1. alla determinazione o all’impugnazione della filiazione;
  2. alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;
  3. ai nomi e ai cognomi del minore;
  4. all’emancipazione;
  5. alle obbligazioni alimentari;
  6. ai trust e alle successioni;
  7. ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.