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Corte di Cassazione, sentenza dell’11 agosto 2011 n. 17191

Dati gli effetti negativi che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della figlia minore dall’affidamento condiviso, in presenza di un continuo comportamento  denigratorio da parte di un genitore e della sua famiglia nei confronti dell’altro, l’affidamento del minore è disposto nei confronti di quest’ultimo: un' eccezione alla regola dell’affidamento condiviso fra i genitori. Conforme: Corte di Cassazione, I Sez. Civile, 15.09.2011 n. 1886

2011-10-25T19:59:23+02:0025 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 15 settembre 2011 n. 18867

La Corte di Cassazione ritiene che l’affidamento soltanto o anche al genitore nei confronti del quale il figlio minore ha espresso netta opposizione in sede di audizione, deve ritenersi contrario al suo interesse superiore. In questo caso l’affidamento condiviso non può essere disposto. Vedi anche: Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 11 agosto 2011 n. 1719  

2011-10-21T16:27:27+02:0021 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472

La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Si richiama la Convenzione di New York sulla protezione del fanciullo, secondo la quale, tramite procedura giudiziaria o previo accordo ratificato da un giudice, un minore per il quale è impossibile il collocamento presso la sua famiglia legittima, può essere affidato ad una coppia o ad un singolo, i quali si impegnano a crescerlo e ad educarlo fino alla maggiore età. L’esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la Kafalah èl’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 20.1.2008 n. 190

2011-05-23T14:49:30+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza del 14.2.2011 n. 3572

L’adozione pronunciata all’estero nei confronti di genitori italiani, ivi residenti da almeno due anni, può essere riconosciuta in Italia, previa verifica della sua conformità ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sull’adozione internazionale (art. 36 della legge n. 184/1983 sul diritto del minore a una famiglia). Tuttavia, questo principio deve essere applicato nel rispetto dei principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (articolo 35 comma 3), fra i quali l’ammissibilità dell’adozione da parte di coniugi uniti in matrimonio (articolo 6). Non è quindi riconosciuta in Italia l’adozione di un bambino da parte di un cittadino non sposato.    

2011-04-05T12:15:49+02:005 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza del 2 dicembre 2010 n. 24526

L'affidamento condiviso deve essere disposto in ogni caso, tranne quando risulti pregiudizievole per l'interesse del minore con riferimento all'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore. Nel caso di genitori residenti in stati diversi, l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.  

2010-12-17T22:01:10+01:0017 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|
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