L’affidamento condiviso deve essere disposto in ogni caso, tranne quando risulti pregiudizievole per l’interesse del minore con riferimento all’inidoneità educativa o manifesta carenza dell’altro genitore. Nel caso di genitori residenti in stati diversi, l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.