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Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 23 settembre 2011 n. 19450

Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano quale affidamento, ai fini del ricongiungimento familiare di minori stranieri in stato di abbandono a cittadini stranieri, rispetto a quegli ordinamenti che non prevedono l'adozione. Tale riconoscimento non può avvenire nei confronti di cittadini italiani, essendo obbligatoria l'applicazione ad essi del regime di adozione internazionale (articolo 36, legge n. 184/1983, in attuazione della Convenzione de L’Aja del 1993). Alla domanda di ricongiungimento familiare in base al provvedimento di Kafalah, volta ad ad assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia di un minore straniero versante in stato di abbandono, non possono applicarsi le norme previste per il ricongiungimento, né per il riconosicimento automatico dei  provvedimenti stranieri. Le norme in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri  non si applicano ai casi di adozione (articoli 41, 64 e seguenti della legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato). Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 4868 del 201.  

2011-11-07T19:48:32+01:007 Novembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sentenza dell’11 agosto 2011 n. 17191

Dati gli effetti negativi che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della figlia minore dall’affidamento condiviso, in presenza di un continuo comportamento  denigratorio da parte di un genitore e della sua famiglia nei confronti dell’altro, l’affidamento del minore è disposto nei confronti di quest’ultimo: un' eccezione alla regola dell’affidamento condiviso fra i genitori. Conforme: Corte di Cassazione, I Sez. Civile, 15.09.2011 n. 1886

2011-10-25T19:59:23+02:0025 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 15 settembre 2011 n. 18867

La Corte di Cassazione ritiene che l’affidamento soltanto o anche al genitore nei confronti del quale il figlio minore ha espresso netta opposizione in sede di audizione, deve ritenersi contrario al suo interesse superiore. In questo caso l’affidamento condiviso non può essere disposto. Vedi anche: Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 11 agosto 2011 n. 1719  

2011-10-21T16:27:27+02:0021 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Tribunale di Roma, decreto del 20.09.2011

In base alla legge nazionale e internazionale vigente, devono essere considerati minorenni coloro che sono tali in base alla legge dello stato di origine. Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il cittadino egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge egiziana. In quanto minorenne, il cittadino non può essere espulso in base al divieto generale previsto dal Testo Unico sull’immigrazione (art. 19), salvo che ricorrano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato (art. 13 comma 1), non ricorrenti in questo caso, ove risulta esservi prova di un buon inserimento sociale. Pertanto è illegittimo il diniego della Questura al rilascio del permesso di soggiorno.  

2011-10-14T15:37:58+02:0014 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472

La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Si richiama la Convenzione di New York sulla protezione del fanciullo, secondo la quale, tramite procedura giudiziaria o previo accordo ratificato da un giudice, un minore per il quale è impossibile il collocamento presso la sua famiglia legittima, può essere affidato ad una coppia o ad un singolo, i quali si impegnano a crescerlo e ad educarlo fino alla maggiore età. L’esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la Kafalah èl’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 20.1.2008 n. 190

2011-05-23T14:49:30+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Tribunale Amministrativo del Lazio, sentenza del 18 novembre 2010 n. 33581

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio, in considerazione della giurisprudenza ormai risalente ed univoca. Conforme: TAR Lazio, sez. IIquater, sentenza del 7.10.2010 n. 3271

2011-05-23T11:03:49+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez II-quater, sentenza del 7 ottobre 2010 n. 32718

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio. Conforme: TAR Lazio sez. IIquater, sentenza del 18.11.2010 n. 3358

2011-05-23T10:57:19+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Tribunale di Montepulciano, sentenza del 17 febbraio 2011

Il tribunale di Montepulciano richiama le sentenze con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (articolo 80 comma 19 della legge n. 388/2000) che subordina alle requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità. E’ illegittimo quindi negare l’indennità di frequenza alla minore affetta da autismo, iscritta nel permesso di soggiorno dei genitori con i quali vive, quando tale permesso non è di breve periodo, e tuttavia non è un permesso CE per cittadini straneiri lungosoggiornnati ex articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione (ex carta di soggiorno). Vedi anche: Corte Costituzionale, sentenza del 9.2.2011 n. 4  

2011-05-18T18:07:19+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Appello di Palermo sez. I, Ordinanza del 19 febbraio 2011

La Corte autorizza il genitore alla permanenza sul territorio nazionale, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle due figlie minori, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Dlgs. n. 286/1998. Non risultano ostative tre precedenti condanne penali per vendita di prodotti contraffatti, poiché si tratta di fatti risalenti nel tempo (commessi fino all’anno 2003) e che non destano grave allarme sociale.  

2011-05-18T17:39:32+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|
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