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Spagna: fermata l’espulsione di tre bambini ecudoriani

Fermato il rimpatrio all'estero di tre bambini in Spagna. Tre figli minori di una mamma ecudoriana, detenuta in Spagna, sono stati sostenuti da CLAIM per essere ascoltati e vedere attuato il loro migliore interesse di rimanere in Spagna con la madre, annullando la decisione dell'autorità di rinviarli in Ecuador, dove i parenti non sono in [...]

2013-10-28T00:00:00+01:0028 Ottobre 2013|News|

Riconoscimento in Italia degli atti stranieri relativi alla famiglia

Gli atti relativi alla famiglia (matrimonio, divorzio, filiazione, etc...), alla capacità delle persone e ai diritti della personalità, sono riconosciuti in modo automatico in Italia, in base alla legge sul diritto internazionale privato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa (articolo 65 della legge di riforma del diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 21) Per averne riconoscimento in ogni sede ufficiale, bisogna esibire gli atti in originale, legalizzati dal Consolato italiano competente per la zona in cui sono stati formati e tradotti nella stessa sede o in Italia (traduzione asseverata in Tribunale). In caso di contestazione della loro validità in Italia (ad esempio, perché un ufficio ritiene che le condizioni siano contrarie all’ordine pubblico o non siano stati rispettati i diritti essenziali di una delle parti), si potrà sottoporre l’atto alla valutazione della Corte di Appello (articolo 67 della legge suddetta). Simili principi valgono anche per tutti i provvedimenti di giurisdizione volontaria (tutela, affidamento consensuale, separazione consensuale, adozione di maggiorenni, etc...).   Ricongiungimento familiare Il tema del riconoscimento dei provvedimenti stranieri di affidamento e tutela del minore è stato affrontato spesso dai tribunali italiani, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei provvedimenti di Kafalà di diritto islamico, ai fini del ricongiungimento familiare. La Corte di Cassazione ha affermato che questo istituto è riconosciuto dall’ordinamento italiano. Pertanto si può ottenere il visto ed il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in base ad esso: sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ]; [sentenza del 20 gennaio 2010 n. 190. La Corte di Appello di Venezia ha affermato che i bambini affidati in Marocco con l’istituto della Kafalà rientrano fra i familiari ammessi al soggiorno in Italia in base alle norme applicabili ai cittadini comunitari e italiani. Pertanto è legittimo il ricongiungimento del minore così affidato al cittadino italiano che ha anche la cittadinanza del Regno del Marocco. Si veda il decreto della Corte di Appello di Venezia del 9 febbraio 2011 n. 47.   Un limite di ordine pubblico è stato riconosciuto quando l’affidamento o un altro provvedimento di protezione simile è disposto da autorità estere nei confronti di cittadini italiani, al fine di soggiornare in Italia con il minore straniero. A questo proposito, si è espressa la Corte di Cassazione in due recenti sentenze del 23 settembre 2011 n. 19450->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ,536] e [del 1 marzo 2010 n. 486. Quando gli affidatari sono cittadini italiani, si ritiene prevalente l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995) e il ricongiungimento non si può disporre. La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con l’istituto della Kafalà è stata decisa dai Tribunali e altre corti in modo discordante. Al fine di dirimere il contrasto fra i diversi orientamenti emersi, la questione è stata rimessa alla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si veda, a questo proposito, l’ ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 99 della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione.      

2013-04-10T15:47:01+02:0010 Aprile 2013|Schede Tematiche|

Corte Europea per i Diritti Umani, sentenza del 19.2.2013 (causa n. 19010/07)

E' illegittimo rifiutare l'adozione del bambino da parte della compagna della madre. Nel caso di X e altri c Austria, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione della Convenzione. Il caso riguardava la denuncia presentata da due donne che vivono in una relazione stabile per il rifiuto dei giudici austriaci di concedere il diritto di adottare il figlio della compagna. Lo scopo è riconoscere il vincolo di genitorialità fra il bambino e la compagna della madre. La legge austriaca presume l’eterosessualità della coppia e prevede che l’adozione da parte della compagna avrebbe comportato la perdita della potestà della madre. La Corte ha constatato che la differenza di trattamento tra i ricorrenti e una coppia non sposata eterosessuale era basata sull’orientamento sessuale dei ricorrenti. Il governo austriaco non ha fornito ragioni convincenti per dimostrare che l’esclusione dell’adozione da parte della compagna della madre è necessaria per la tutela della famiglia nel senso tradizionale o per la tutela degli interessi del minore. La distinzione è quindi discriminatoria (principi sanciti agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per i diritti umani). La corte ha pertanto affermato che vi è violazione di questi principi e ha dichiarato illegittimo il rifiuto dei giudici austriaci di concedere il diritto di adottare il figlio della compagna senza recidere legami giuridici della madre con il bambino (adozione del bambino da parte del genitore elettivo). Allo stesso tempo, la Corte ha sottolineato che la Convenzione non obbliga gli Stati ad estendere il diritto di secondo genitore adozione alle coppie non sposate. Il testo della sentenza è disponibile in lingua inglese e francese.  

2013-03-04T16:17:39+01:004 Marzo 2013|Corte Europea per i Diritti Umani|

Tribunale di Treviso, sentenza del sentenza del 18 dicembre 2012 n. 2063

I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio anche la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza. Il Tribunale applica tale normativa anche se essa comporta l’immediato scioglimento del matrimonio, senza passare attraverso il periodo triennale di separazione previsto dalla legge italiana. Il tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento immediato del matrimonio celebrato in Italia fra un cittadino italiano ed una cittadina messicana in applicazione del regolamento comunitario e del Codice civile federale messicano. Questo è un esempio degli effetti dell’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personal, adottato il 20 dicembre 2010, ed applicabile in Italia dal 21 giugno 2012. L’applicazione del regolamento prevale su quella della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995.   Fonte: ASGI http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2579&l=i        

2013-01-24T00:19:58+01:0024 Gennaio 2013|Giurisprudenza italiana|

Approvato alla Camera: pari diritti ai figli naturali

Nella seduta del 27 novembre 2012, la Camera ha approvato in via definitiva il testo unificato dei progetti di legge che equipara i diritti dei figli di genitori non coniugati a quelli dei figli nati da coppie sposate. I testi approvat Leggi il testo della legg pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012, n. 293.   Le novità in breve: Per figli naturali e figli legittimi vi è da ora un unico status giuridico di figlio. Scompare ogni distinzione linguistica e la legge si riferirà ad essi solo con il termine "figli". Per la prima volta, la legge riconosce che il vincolo tra figlio e genitore non sposato ha effetto anche nei confronti dei parenti del genitore, con relativi diritti e obblighi di assistenza morale e materiale, oltre che di successione. Inoltre, il figlio nato fuori dal matrimonio può ora essere riconosciuto dai genitori, sia congiuntamente sia separatamente dalla madre e dal padre, anche se erano già uniti in matrimonio con altra persona al concepimento. Il riconoscimento del figlio ha effetto se il minore che ha almeno 14 anni vi acconsente. Le nuove norme abbassano l’età da 16 a 14 anni per l’assenso. Al di sotto dei 14 anni, il riconoscimento del figlio ha effetto solo se vi acconsente il genitore che ha riconosciuto per primo il figlio. Nell’interesse del minore, il giudice potrà autorizzare il riconoscimento dei figli nati da persone unite da vincolo di parentela in linea retta o collaterale di secondo grado, o tra affini in linea retta, al fine di dare maggiore tutela anche i figli nati in situazioni legate ad abusi familiari.    

2013-01-14T16:32:19+01:0014 Gennaio 2013|News|

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza dell’11 gennaio 2013 n. 601

Confermato l’affidamento di un bambino alla madre separata che convive con un’altra donna a cui è legata da una relazione omosessuale. La sentenza non ha precedenti in Italia.   Si tratta della conferma della decisione della Corte d’Appello di Brescia di affidare in via esclusiva il figlio minore alla mamma, a fronte del comportamento pregiudizievole del padre. Il fatto che la madre conviva con una donna non è di per sé un impedimento. Si deve infatti provare che vi è o può essere un pregiudizio per il bambino che vive in tale contesto. Nelle parole della Corte: "Non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita dle bambino, dell’ambiente familiare in cui il bambino viveva presso la madre (...). All base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo dle bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo, si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’Appello ha preteso fosse specificamente argomentata." La sentenza, pronunciata l’8 novembre 2012, è stata depositata l’11 gennaio.    

2013-01-12T11:04:29+01:0012 Gennaio 2013|Giurisprudenza italiana|

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012

Dal 2013 le famiglie usufruiranno di bonus per l’asilo nido o per pagare la baby sitter, per un massimo di sei mesi e fino all’anno di età del bambino. Il contributo è di 300 euro al mese, con precedenza per le famiglie con il valore più basso per l’Isee, l’indicatore della ricchezza delle famiglie. Il fondo destinato dal Governo è di 20 milioni di euro. Le domande si potranno presentare a partire da un giorno prestabilito, di cui il governo darà informazione al più presto. Chi otterrà il contributo dovrà rinunciare per lo stesso periodo di tempo al congedo facoltativo successivo alla maternità obbligatoria: un periodo di aspettativa con stipendio al 30% che di cui si può fruire fino ai tre anni di età del bambino. Queste e altre importanti novità sono contenute nel decreto approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 22 dicembre 2012. Leggi il testo del decreto (pulsante rosso a destra)  

2013-01-09T00:39:41+01:009 Gennaio 2013|Normativa italiana|
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