Con la legge del 10 dicembre 2012 n. 219, è completa
equiparazione dei diritti dei figli di genitori non coniugati a
quelli dei figli nati da coppie sposate.

Cambia la definizione di vincolo di parentela per la legge
italiana.

Il nuovo testo dell’articolo 74 del codice civile prevede che la
parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno
del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di
esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.

Le novità:

Per figli naturali e figli legittimi vi è da ora un unico status
giuridico di figlio. Scompare ogni distinzione linguistica e la legge
si riferirà ad essi solo con il termine “figli”.

Per la prima volta, la legge riconosce che il vincolo tra figlio e
genitore non sposato ha effetto anche nei confronti dei parenti del
genitore, con relativi diritti e obblighi di assistenza morale e
materiale, oltre che di successione.

Inoltre, il figlio nato fuori dal matrimonio può ora essere
riconosciuto dai genitori, sia congiuntamente sia separatamente dalla
madre e dal padre, anche se erano già uniti in matrimonio con altra
persona al concepimento.

Il riconoscimento del figlio ha effetto se il minore che ha almeno
14 anni vi acconsente. Le nuove norme abbassano l’età da 16 a 14
anni per l’assenso. Al di sotto dei 14 anni, il riconoscimento del
figlio ha effetto solo se vi acconsente il genitore che ha
riconosciuto per primo il figlio.

Nell’interesse del minore, il giudice potrà autorizzare il
riconoscimento dei figli nati da persone unite da vincolo di
parentela in linea retta o collaterale di secondo grado, o tra affini
in linea retta, al fine di dare maggiore tutela anche i figli nati in
situazioni legate ad abusi familiari.

Tribunale competente

Il tribunale competente per le questioni che riguardano i figli
naturali sarà il Tribunale civile, lo stesso che tratta le questioni
relative ai figli di coppie sposate, e non più solo il tribunale per
i minorenni (nuovo testo dell’articolo 38 delle disposizioni di
attuazione del Codice Civile).

In particolare, sarà da ora competente il Tribunale civile anche
per le decisioni che riguardano il comportamento del genitore nei
confronti dei figli, al fine di un eventuale provvedimento di
modifica delle modalità di gestione della potestà.

Eccezioni alla generale competenza del tribunale ordinario sono
per le seguenti questioni che riguardano il figlio minore:

  1. autorizzazione a unirsi in matrimonio
  2. stipulare convenzioni matrimoniali
  3. decadenza, reintegrazione, limitazione della potestà genitoriale
    (ma rimane competente il tribunale ordinario, se è in corso un
    giudizio di separazione o divorzio)
  4. rimozione dall’amministrazione dei beni dei figli e la
    riammissione
  5. provvedimenti sul’educazione e l’amministrazione dei beni
    (articolo 371 del codice civile)