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Q&A su Emergenza Coronavirus

Domande e risposte sulle misure adottate dal Governo per far fronte al Covid - 19 (aggiornate al 19.06.2020) MINORENNI E FAMIGLIE UFFICI E TRIBUNALI IMMIGRAZIONE DOCUMENTO D’IDENTITA’, TESSERA SANITARIA EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (C.D. SANATORIA) E REGOLARIZZAZIONE CITTADINI STRANIERI LAVORO: INDENNITA’, DISOCCUPAZIONE, LAVORATORI IN QUARANTENA E A RISCHIO, LICENZIAMENTI, STIPENDI E PREMI LIMITAZIONI LIBERTA’ [...]

2020-07-17T13:53:46+02:0012 Giugno 2020|News, Non categorizzato|

Minori stranieri accolti in strutture: chi paga le spese?

In generale, la competenza a coprire le spese dell’accoglienza è del Comune in cui le persone risiedono. E’ applicabile il principio previsto dalla legge-quadro sul Servizio Sociale, n. 328/2000, articolo 6 comma 4: "{4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica}."   Quando le persone minorenni non sono registrate come residenti, la competenza si valuta con riferimento al luogo in cui esse hanno i principali interessi. Questo anche in base a principi di diritto internazionale minorile, secondo i quali la residenza è da intendersi in senso sostanziale, e non in base alle diverse registrazioni eventualmente previste negli stati (ad esempio, per la Convenzione internazionale sulla competenza delle autorià e legge applicabile in materia di protezione dei minor, L’Aja, 5 ottobre 1961). Si ricorda che le persone straniere si considerano minorenni in base alla legge dello stato di cui hanno la cittadinanza, e non secondo legge italiana. Vedi la scheda "Protezione dei minori stranieri e maggiore età&quot.   Scheda aggornata al 20 giugno 2012  

2015-06-08T00:00:00+02:008 Giugno 2015|Schede Tematiche|

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sentenza dell’11 dicembre 2012 n. 1833

L’indennità di accompagnamento per minori invalidi per la frequenza di centri ambulatoriali per l’assistenza e la riabilitazione, ovvero di scuole o centri fi formazione per il reinserimento sociale è prestazione di carattere assistenzale che spetta anche ai minori stranieri, anche se privi di un permesso di soggiorno di lungo periodo (legge 21 novembre 1988, n. 508). Il tribunale richiama la decisione della Corte Costituzionale che dichiarò illegittimo l’articolo 80 comma 19 della legge 388/2000 nella parte in cui subordina il requisito della carta di soggiorno la concesisone ai minori stranieri regolarmente soggiornanti la concessione dell’indennità di frequenza suddetta (sentenza della Corte Costituzionale del 16 dicembre 2011 n. 32).  

2012-12-16T16:28:44+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 16 dicembre 2011 n. 329

E’ incostituzionale l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi).

2012-12-16T16:26:46+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|
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