Domande e risposte sulle misure adottate dal Governo per far fronte al Covid – 19

(aggiornate al 19.06.2020)

  1. MINORENNI E FAMIGLIE
  2. UFFICI E TRIBUNALI
  3. IMMIGRAZIONE
  4. DOCUMENTO D’IDENTITA’, TESSERA SANITARIA
  5. EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (C.D. SANATORIA) E REGOLARIZZAZIONE CITTADINI STRANIERI
  6. LAVORO: INDENNITA’, DISOCCUPAZIONE, LAVORATORI IN QUARANTENA E A RISCHIO, LICENZIAMENTI, STIPENDI E PREMI
  7. LIMITAZIONI LIBERTA’ DI MOVIMENTO, VIOLAZIONI, BENEFICI FISCALI PER DONATORI

A. MINORENNI E FAMIGLIE

FIGLI DI GENITORI SEPARATI, SPAZI NEUTRI, GENITORI DI FIGLI DISABILI, SFRATTI, MUTUI, UTENZE, BUONI SPESA, CARTA FAMIGLIA
1. Quali sono le modalità di visita per figli di genitori separati?

Il diritto di visita dei genitori separati è riconosciuto dalla normativa in vigore e va rispettato per garantire il mantenimento di un rapporto genitoriale con i minori coinvolti.

Nelle sue FAQ il Governo ha chiarito: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extraregionale. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire  nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”

2. Quali sono le modalità di svolgimento degli incontri nei c.d. “Spazi neutri” tra minori e genitori?

La Legge n. 27/2020, all’art 83, co.7 bis, ha disposto che fino al 31 maggio 2020 gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato. Tali modalità dovranno essere individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice della causa.

Tali modalità potranno essere derogate solo da espresso provvedimento del Giudice o nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto.

3. Il Centro Semiresidenziale frequentato da mio figlio disabile ha chiuso e non riesco ad andare al lavoro, rischio il licenziamento? Quando riaprono i Centri Semiresidenziali?

No, se si è preventivamente comunicata e motivata al datore di lavoro l’impossibilità di accudire il proprio figlio vista la sospensione dell’attività del centro. In questo caso, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2119 del codice civile.

E’ un diritto utilizzare in questo caso lo smart working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.

Dal 4 maggio 2020, le strutture a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario potranno riaprire in base a piani territoriali, adottati dalle Regioni. Le strutture possono essere riaperte a condizione che si possa garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus e di tutela della salute degli utenti e degli operatori, prevedendo (se non esistono già) specifici protocolli. Gli spostamenti verso queste strutture possono avvenire anche da regione a regione, ma vanno autocertificati come “motivi di salute”.

In ogni caso, è possibile verificare se è attiva l’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili, contattando la tua Regione tramite i numeri verdi regionali dedicati.

Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  e durante  la  sospensione  delle attività sociosanitarie  e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e  per  persone  con disabilità, nei centri diurni e semiresidenziali per minori, per  la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza  fissa  dimora, dei servizi sanitari  differibili, le  ordinanze regionali  o  altri   provvedimenti  possono stabilire che le  pubbliche amministrazioni forniscano, anche avvalendosi  del  personale  disponibile  già  impiegato  in   tali servizi,  prestazioni in forme  individuali domiciliari  o  a  distanza  o  rese  nel  rispetto  delle  direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente  i  servizi senza ricreare  aggregazione.

4. Cosa succede in caso di sfratto? E in caso di pignoramento immobiliare dell’abitazione?

L’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 01 settembre 2020.

Su tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 29 ottobre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

5. Non riesco a pagare le bollette, rischio il distacco delle utenze?

No, fino al 3 maggio 2020, il mancato pagamento delle bollette non comporta il distacco delle utenze. Nel caso in cui sia stato già disposto il distacco, sussiste il diritto dell’utente di richiedere la riattivazione della fornitura.

Il pagamento delle bollette non è però sospeso. In caso di mancato pagamento, si avvieranno quindi le procedure di recupero.

6. Quali misure sono state previste dal governo per i mutui relativi all’acquisto della prima casa?

Oltre ai casi già previsti per legge, l’accesso al Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa al fine di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, potrà essere richiesto dai lavoratori dipendenti che si trovino nelle seguenti situazioni:

  • sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondenti ad una riduzione pari almeno al 20% dell’orario complessivo.

In tali ipotesi, il richiedente dovrà allegare all’istanza uno dei seguenti documenti:

  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, come per esempio l’indennità di disoccupazione;
  • la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
  • l’autocertificazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Per effetto del D.L. 18/2020 è stata, inoltre, prevista la possibilità di fare richiesta di ammissione al beneficio del Fondo per un periodo di nove mesi anche per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Nello specifico l’ammissione potrà essere richiesta dai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in  attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza COVID19. I lavoratori autonomi e liberi professionisti che chiedano l’accesso al Fondo non dovranno presentare il modello Isee.

Per tutti i lavoratori (dipendenti/autonomi/liberi professionisti) la durata massima della sospensione per tutti i casi considerati è di 18 mesi.

L’ammissione al beneficio è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti.

Il contratto di mutuo non deve superare l’importo di Euro 400.000,00, l’abitazione per cui è stato contratto deve essere l’abitazione principale e tale immobile non deve rientrare in una categoria catastale considerata di lusso

Si può accedere alla sospensione del pagamento delle rate anche in caso di mutui già ammessi ai benefici del Fondo, per i quali, da almeno tre mesi, sia ripreso il regolare ammortamento delle rate.

Può accedere a tale sospensione anche chi ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche tra cui il fondo di garanzia per la prima casa.

Si consiglia di chiedere direttamente agli istituti di credito le dovute informazioni su tale beneficio, al fine di valutare anche altre possibili alternative, quali la rinegoziazione del proprio contratto di mutuo o la surroga dello stesso, la possibilità cioè di trasferire il finanziamento da una banca all’altra al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali.

7. Ho diritto al buono spesa?

A seguito dell’ordinanza della protezione civile nr. 658/2020 ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.

I beneficiari di tale misura ed il relativo contributo sono individuati dall’ufficio dei Servizi sociali di ciascun comune tra i nuclei familiari più esposti   agli   effetti    economici    derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

CONSIGLIAMO DI: non recarsi personalmente ai Servizi sociali ma di verificare sul sito del proprio comune di residenza i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta del buono spesa.

Si riportano quelli disponibili di alcuni Comuni:

8. Cos’è la carta famiglia e come posso richiederla?

La carta famiglia è uno strumento disposto dal governo a sostegno delle famiglie, che consente di ottenere sconti e riduzioni tariffarie su beni e servizi offerti dalle attività commerciali aderenti a tale iniziativa, sia negozi fisici che online. Può essere richiesta da tutti i nuclei familiari che abbiano un figlio convivente dal 31 marzo 2020, per tutto l’anno 2020.

Per richiedere la Carta, uno dei due genitori dovrà registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale (Spid) sulla piattaforma del Dipartimento per le politiche della famiglia– Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una volta registrato sulla piattaforma, la carta sarà emessa solamente in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet. L’elenco dei negozi convenzionati è disponibile online e la lista è al momento in aggiornamento.

SCUOLA
9. Nella scuola come si svolgerà l’esame di stato?

Per quanto riguarda gli esami di Stato, esclusivamente per l’a.s. 2019/20 le ordinanze del ministero dell’Istruzione hanno stabilito:

Esame finale I ciclo (terza media): l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno inerente una tematica condivisa con i docenti della classe, assegnata dal consiglio di classe e attribuisce il voto finale (valutazione finale di almeno sei decimi).

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

Il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.

Tale presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.  Leggi l’ordinanza

Esame finale II ciclo (ultimo anno delle superiori di secondo grado): La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. L’esame è articolato dalla discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta, dalla discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, dall’esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; dall’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Leggi l’ordinanza

Leggi’ordinanza sulla valutazione degli esami

10. Cosa succederà agli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, o di altri bisogni educativi speciali?

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato per l’esame conclusivo del I ciclo e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.  Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

I dirigenti scolastici, sulla “base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità”, tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico, dopo aver sentito i Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l’inclusione della loro scuola, potranno consentire “la reinscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”. Questo al fine di recuperare il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato.

Tutti i servizi attivi per le persone con disabilitàerogati da Enti e Associazioni sono disponibili a questa pagina.

CONGEDI PARENTALI E BONUS BABY SITTER
11. Sono un genitore lavoratore/trice dipendente del settore privato o un genitore lavoratore/trice iscritto/a in via esclusiva alla gestione separata. Posso prendere un congedo dal lavoro per stare con i miei figli?

Con il Decreto Rilancio il Governo ha precisato che a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 del medesimo art.).

Tale congedo è previsto per i figli di ogni età, in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 4, co. 1 l. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

12. Sono un genitore lavoratore autonomo iscritto all’INPS. Posso prendere un congedo dal lavoro per stare con i miei figli?

Con il Decreto Rilancio il Governo ha precisato che a decorrere dal 5 marzo sino al 31 luglio per il periodo di chiusura delle scuole dovuto all’emergenza, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori autonomi del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Tale congedo è previsto per i figli di ogni età in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 4, co. 1 l. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

13. Possiamo usufruire entrambi del congedo straordinario? E cumulare il congedo con altri strumenti di sostegno al reddito?

No. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente all’uno a all’altro genitore, per un totale complessivo di 30 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. La fruizione alternativa da parte di un genitore o l’altro vale anche nel caso di genitori separati o divorziati.

Inoltre gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante questo periodo di sospensione sono convertiti nel congedo straordinario con diritto alla relativa indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

14. Posso usufruire del congedo straordinario se ho figli di età superiore ai 12 anni?

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16,  hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tale forma di congedo può essere richiesta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

15. Se non usufruisco del congedo posso chiedere un bonus baby sitter?

Sì. Per i medesimi lavoratori beneficiari del congedo, in alternativa allo stesso, é prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia da acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o alle Poste, già utilizzato per il pagamento delle prestazioni occasionali come disciplinato dall’art 54-bis l. 50/2017. Nei prossimi giorni l’Inps provvederà a comunicare le modalità di inoltro delle domande. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, quali per es.: avvocati, commercialisti. L’erogazione di tale beneficio è subordinata ad apposite comunicazioni da parte delle rispettive Casse di Previdenza.

Per effetto del Decreto Rilancio è stato previsto, inoltre, che il bonus possa essere erogato direttamente al richiedente in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

16. Il congedo e il bonus baby sitter valgono anche per i genitori affidatari?

Sì, le disposizioni del provvedimento Cura Italia del 17 Marzo 2020 si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

17. Come si ottengono il bonus e il congedo?

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze ai Ministeri del lavoro e dell’economia.

Si suggerisce di consultare il sito dell’Inps.

B. UFFICI E TRIBUNALI

18. Cosa succede alle udienze e ai procedimenti civili e penali?

Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020. Fino all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e tutti i termini procedurali, salvo che per i procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

La proroga dei termini si estende, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione, alla negoziazione assistita e alle altre procedure obbligatorie di risoluzione alternativa delle controversie, ai procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie; ai procedimenti dinanzi le magistrature militari.

Inoltre, i singoli Tribunali hanno predisposto un elenco di rinvii delle udienze consultabile sul sito di ogni Tribunale. Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio i capi degli uffici giudiziari, adotteranno le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, mediante misure di limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti.

Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020 gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti, in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza.

Il DL 30/4/2020 ha previsto alcuni procedimenti urgenti e non rinviabili, che trovi elencati qui.

19. L’ufficio Immigrazione è aperto?

Le Questure hanno disposto la chiusura degli Uffici Immigrazione ufficialmente fino al 14 aprile 2020, ma probabilmente la durata sarà ulteriormente prorogata per il periodo di sospensione dei procedimenti.
Le Questure hanno adottato provvedimenti diversi, pertanto si consiglia di controllare fino a quando l’Ufficio Immigrazione sarà chiuso verificando sul sito della Questura di riferimento. A questo link i siti delle singole Questure in Italia

20. Come posso avere informazioni dalla Questura sullo stato della mia pratica?

Attualmente l’unica modalità per verificare lo stato della pratica relativa al permesso di soggiorno è online al link https://questure.poliziadistato.it/stranieri

21. Come funzionerà la consegna della posta?

Dal 17/3/2020 e fino al 31 luglio 2020, gli operatori postali consegneranno le raccomandate, le assicurate, i pacchi e le notifiche accertando preventivamente la presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, ma senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito sopra descritta. Per maggiori informazioni consultare il sito di Poste Italiane.

C. IMMIGRAZIONE

22. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: chi deve firmare il modulo di autocertificazione necessario in caso di spostamenti in caso di impossibilità del tutore del minore straniero non accompagnato a recarsi presso la struttura?

Il tutore può delegare il responsabile della struttura a firmare il modulo di autocertificazione attesa l’oggettiva impossibilità di spostamenti per il tutore.

23. Cosa fare se il mio Permesso di Soggiorno scade e/o devo convertirlo?

Generalmente il rinnovo del permesso di soggiorno può essere richiesto entro 60 giorni dalla scadenza. Tuttavia attualmente i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e/o di rinnovo del permesso sono sospesi.

In particolare, in base a quanto stabilito dall’art. 37 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (che proroga i termini di cui all’art. 103 del D.L. 18/2020) il termine di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, ricomincia a decorrere dal 15 maggio 2020.

Con circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 14.04.2020, è stata disposta l’applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure urgenti di contenimento del contagio fino al 3 maggio 2020, tra cui si ritiene possibile ricomprendere anche la chiusura degli Uffici Immigrazione inizialmente prorogata in via ufficiale fino al 14 aprile. Si ritiene probabile che la durata continuerà ad essere prorogata per tutto il periodo di sospensione dei procedimenti (ovvero fino al 15 maggio 2020). In attesa di ulteriori proroghe ufficiali e in caso di appuntamenti fissati dopo il 13 aprile si suggerisce di contattare la Questura di riferimento per accertarsi della persistente sospensione e chiusura degli Uffici e in caso di mancata risposta si consiglia di avvisare con raccomandata a/r o pec la propria impossibilità a presentarsi all’appuntamento a causa dell’emergenza Covid-19.

Inoltre in base all’art. 103, co. 2-quater, della L. 27/2020 entrata in vigore il 30.04.2020 (legge di conversione del c.d. “Cura Italia”), la validità di tutti i permessi di soggiorno è prorogata fino al 31.08.2020, ad eccezione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, per cui la proroga è fino al 31.12.2020. Si ritiene che tale proroga riguardi tutti i permessi di soggiorno scaduti dopo il 31.01.2020 e fino al 31.08.2020.

L’art. 103, co. 2-quater, della L. 27/2020, ha espressamente stabilito che la proroga della validità fino al 31.08.2020 si applica anche a: termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; dichiarazione o attestazione di presenza; titoli di viaggio; nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare e rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

In questi casi non è necessario per rispettare i termini procedere alla richiesta del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presso l’ufficio postale – nel caso di tipologia di permesso il cui rinnovo deve essere richiesto a mezzo Kit postale (es: rinnovo permesso per lavoro autonomo/subordinato, conversione minore età in lavoro e/o studio) né comunicare l’impossibilità a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione competente per il rinnovo di specifiche tipologie di permessi (es: permesso per gravidanza, permesso per protezione internazionale, permesso ex art 31 d.lgs. 286/98).

Per i permessi di soggiorno scaduti prima del 31.01.2020 e per i quali non è stato chiesto il rinnovo, si suggerisce di inoltrare la richiesta di rinnovo o di proroga del permesso scaduto alla Questura competente tramite raccomandata postale a/r o con pec dell’avvocato.

In ogni caso, è utile ricordare che per un soggetto non espellibile per legge (es. minore non accompagnato di anni 18, donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, richiedente asilo) il mancato rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (es. per minore età, per gravidanza/cure mediche, per richiesta asilo) non comportano mai per lo stesso una situazione di irregolarità amministrativa sul territorio.

24. Cosa fare se l’Ufficio Immigrazione mi aveva chiesto di integrare con nuovi documenti la richiesta di permesso di soggiorno già inoltrata?

Si applica quanto disposto da D.L. n. 23/2020 – per cui attualmente per i termini stabiliti per l’integrazione di documenti ai fini del rinnovo/conversione del permesso non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data del 23.02.2020 e quella del 15.05.2020, quindi è sospesa fino a questa data anche la richiesta di integrazione documentale.

25. Cosa fare per presentare la domanda di protezione internazionale?

Lo straniero che voglia presentare la propria domanda di protezione internazionale si può recare personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura in quanto il primo accesso alla procedura rimane l’unico servizio al momento non sospeso.

Tuttavia nel caso in cui alcuni Uffici Immigrazione avessero adottato una differente disposizione e avessero chiuso gli uffici, lo straniero che voglia richiedere asilo può manifestare la propria volontà anche con una lettera firmata a mano e inviata per mezzo di raccomandata a/r all’Ufficio Immigrazione o attraverso il proprio avvocato (mandando una PEC all’Ufficio Immigrazione) nel caso in cui ha un proprio avvocato di fiducia.

Una volta manifestata la propria volontà di chiedere protezione internazionale alla Questura del luogo in cui si dimora e in qualsiasi modo questo avvenga (anche con raccomandata o pec) lo straniero diviene “richiedente asilo” quindi regolarmente soggiornante sul territorio e non espellibile.

26. Cosa succede invece se ho già presentato la domanda di protezione internazionale e ho un appuntamento per il fotosegnalamento e/o la compilazione del C3 e/o il rilascio/rinnovo del permesso per richiesta asilo?

Tutte le altre istanze e procedure come ad esempio il fotosegnalamento o la compilazione del modello C3 per la formalizzazione della richiesta rientrano tra le procedure amministrative che sono al momento sospese e riprenderanno – secondo le attuali disposizioni – dopo il 15 maggio.
Sul rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo vale quanto detto sopra al punto 25) sulla sospensione dei termini per la presentazione della richiesta e sulla proroga della validità dei permessi scaduti o in scadenza.

Si suggerisce di contattare la Questura di riferimento per accertarsi della persistente sospensione e chiusura degli Uffici e in caso di mancata risposta si consiglia di avvisare con raccomandata a/r o pec la propria impossibilità a presentarsi all’appuntamento a causa dell’emergenza Covid-19.

Si ricorda che il richiedente asilo anche se non ha ottenuto il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo non è mai espellibile fino a quando non ci sia la notifica del provvedimento negativo della Commissione Territoriale oppure – se in fase di ricorso davanti al Tribunale – fino a quando non ci sia un provvedimento di rigetto definitivo del giudice.

27. Cosa succede se sono in attesa dell’audizione in Commissione Territoriale e/o ho bisogno di chiedere informazioni o inviare documenti?

La Commissione Nazionale per il diritto di Asilo con circolare n. 2327 del 10 marzo 2020 ha comunicato la sospensione delle audizioni dei richiedenti asilo in tutti i Collegi operanti sul territorio nazionale fino al 3 aprile. In seguito con circolare del 2 aprile 2020 tale sospensione è stata ufficialmente prorogata fino al 13 aprile 2020 ma si ritiene possibile ricomprendere anche la chiusura al pubblico delle Commissioni Territoriali e della Commissione Nazionale tra le misure urgenti di contenimento del contagio estese fino al 3 maggio 2020 con circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 14.04.2020. E’ probabile che la durata continuerà ad essere prorogata per tutto il periodo di sospensione dei procedimenti (ovvero fino al 15 maggio 2020).  

In attesa di ulteriori proroghe ufficiali e in caso di convocazione per l’audizione dopo il 13 aprile si suggerisce di contattare la Commissione di riferimento per accertarsi della persistente sospensione e chiusura degli Uffici e in caso di mancata risposta si consiglia di avvisare con raccomandata a/r o pec la propria impossibilità a presentarsi all’audizione a causa dell’emergenza Covid-19.

Infatti, gli uffici delle Commissioni Territoriali sono chiusi al pubblico in questo periodo. Puoi però richiedere informazioni e/o mandare documenti in qualunque momento mediante una email alla Commissione Territoriale di riferimento. Qui il link agli indirizzi delle varie Commissioni Territoriali.

28. Cosa succede se ho già fatto l’audizione e sono in attesa dell’esito oppure ho ricevuto in questi giorni la risposta della Commissione Territoriale?

Se hai già fatto l’audizione e sei in attesa della decisione riceverai una comunicazione con l’esito non appena possibile.

Se in questi giorni hai ricevuto la decisione e ti è stata riconosciuta la protezione, devi attendere la conclusione dell’emergenza per recarti in Questura a chiedere il tuo permesso di soggiorno.

Se hai ricevuto la decisione ma non ti soddisfa e vuoi fare ricorso, devi sapere che a causa delle difficoltà causate dall’emergenza i termini per impugnare sono al momento sospesi. Quindi hai più tempo per presentare il ricorso. Puoi comunque già prendere contatti via telefono o via email con il tuo avvocato oppure con l’operatore legale del centro in cui, eventualmente, ti trovi.

29. Cosa succede se sono cessate le condizioni per rimanere nel centro di accoglienza in cui sono accolto oppure se non sono inserito in nessun centro ma necessito di accoglienza?

L’art. 86 bis del DL Cura Italia, come modificato dalla l. di conversione n. 27/2020, ha previsto che i SIPROIMI (ex Sprar) titolari di progetti prorogati o con durata fino al 30 giugno 2020, sono autorizzati a proseguire l’accoglienza fino al 30 dicembre 2020 alle medesime condizioni.

La stessa norma ha stabilito:

per quanto riguarda le persone attualmente in strutture di accoglienza (sia SIPROIMI che CAS): i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti asilo nonché i minori   stranieri non accompagnati, anche oltre il compimento della maggiore età, se anche non sono più nelle condizioni di rimanere in accoglienza, possono prolungare la permanenza all’interno della propria struttura fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020). In particolare, si suggerisce ai MSNA prossimi alla maggiore età o che abbiano da poco compiuto i 18 anni di chiedere in ogni caso il proseguo amministrativo fino ai 21 anni anche qualora, a causa del Covid-19, ci sia stata un’interruzione o un’impossibilità di avviare il percorso di formazione o di inserimento sociale.

– Per quanto riguarda le persone che non sono in accoglienza ma necessitano di essere accolte: fino al 31.07.2020 è possibile utilizzare eccezionalmente i posti disponibili nei SIPROIMI anche per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari  di protezione umanitaria che siano sottoposti alle misure di quarantena (sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e la Prefettura) oppure di persone in stato di necessità (previa autorizzazione del Ministero dell’Interno e su decisione dell’ente locale).

Infine, secondo l’art. 16 del DL Rilancio, i richiedenti asilo hanno diritto ad essere accolti nei SIPROIMI anche dopo il 31.07.2020 ma non oltre il 31.01.2021 fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 142/2015 in materia di servizi per l’accoglienza.

D. DOCUMENTO D’IDENTITA’, TESSERA SANITARIA

30. Cosa devo fare se il mio documento o quello dei miei figli minorenni è scaduto?

I documenti di riconoscimento, quali per esempio carta d’identità e passaporto, che sono scaduti o scadranno dopo la data del 18-03-2020 sono validi: la loro validità è prorogata alla data del 31-agosto 2020. I documenti scaduti non sono però validi per viaggiare al di fuori dell’Italia.

31. Cosa succede se la mia tessera sanitaria è scaduta?

La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020. La proroga non riguarda la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione o per cui è stato richiesto il duplicato, è disponibile una copia provvisoria in via telematica presso la ASL di assistenza ovvero tramite il portale www.sistemats.it

E. EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (C.D. SANATORIA) E REGOLARIZZAZIONE CITTADINI STRANIERI

Qui trovate la scheda di approfodimento.

32. La procedura di emersione/regolarizzazione riguarda tutti i settori lavorativi?

L’art. 103 del DL Rilancio che introduce la c.d. sanatoria riguarda unicamente i rapporti di lavoro subordinato nei seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (queste ultime sono indicate nello specifico nell’allegato del decreto ministeriale del 27.05.2020, consultabile a questo link;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (es. badanti);

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (es. colf, baby-sitter, giardiniere, custode, etc. purché il lavoro sia svolto in ambito domestico).

33. Quali lavoratori possono accedere alla procedura di emersione/regolarizzazione?

Nel caso dei cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell’UE possono accedere i lavoratori subordinati che stiano attualmente lavorando in maniera irregolare in uno di questi specifici settori (n. 32).

Nel caso dei cittadini extracomunitari possono accedere sia i lavoratori subordinati che stiano già lavorando in maniera irregolare in uno di questi specifici settori sia coloro che abbiano una promessa di assunzione per un lavoro subordinato ex novo con il datore di lavoro in uno di questi specifici settori (n. 32).

34. Quali ulteriori requisiti sono richiesti ai lavoratori cittadini extracomunitari?

I cittadini extracomunitari che vogliono regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare o che vogliono contrarre una nuova assunzione, devono, in entrambi i casi, dimostrare di essere presenti in Italia da prima dell’8 marzo 2020 e di non essersi allontanati dall’Italia dopo l’8 marzo 2020.

La prova della presenza dello straniero sul territorio italiano può essere fornita solo attraverso:

  1. i rilievi fotodattiloscopici (ad es. per il rilascio o il rinnovo avvenuto anche molti anni fa di un permesso di soggiorno oppure per un’espulsione per ingresso irregolare oppure per un accertamento d’identità);
  2. la dichiarazione di presenza effettuata al momento dell’ingresso in Italia per soggiorni di breve durata (a cui corrisponde anche il visto sul passaporto);
  3. le attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici (es. certificazioni mediche, scolastiche, verbali di polizia, sanzioni amministrative, atti giudiziari, denunce, STP o rilascio di codice fiscale, etc…)
35. Possono accedere alla procedura di emersione anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno?

Sì. Possono accedere sia gli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia sia quelli titolari di un qualsiasi permesso di soggiorno (es. richiesta asilo, cure mediche, art. 31, protezione speciale, etc.) ma che sono interessati alla stipula di un contratto di soggiorno e al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

36. I datori di lavoro che requisiti devono avere?

I datori di lavoro possono essere cittadini italiani, dell’UE o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno illimitato o carta di soggiorno. Essi dovranno presentare un’istanza sia per regolarizzare un rapporto di lavoro già in essere, quindi irregolarmente instaurato con un lavoratore comunitario, non comunitario o italiano, sia per assumere un lavoratore extracomunitario presente sul territorio dello Stato.

37. I datori di lavoro devono avere un reddito minimo?

I datori di lavoro, al momento di presentazione dell’istanza, dovranno dimostrare di possedere la capacità economica per poter assumere i lavoratori. Nel caso dell’agricoltura, allevamento, pesca, etc, il datore (sia persona fisica che giuridica) deve possedere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Nel caso dell’assistenza alla persona o del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non può essere inferiore a 30.000 euro annui mentre se persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui (integrabile con il reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare convivente oppure dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado non conviventi, ma in tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro). In caso di datore di lavoro non autosufficiente, non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap.

38. Che tipo di contratto bisogna concludere con il datore di lavoro?

L’istanza dovrà contenere l’indicazione della durata del contratto di lavoro ed il trattamento retributivo, che non potrà essere inferiore a quello previsto dal relativo contratto collettivo. Comunque non è fissata una durata minima del contratto che potrà essere stagionale, determinato o indeterminato e potrà essere a tempo pieno o part-time (minimo 20 ore settimanali) in tutti i settori indicati e nel rispetto della specifica disciplina contrattuale di settore (come specificato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 5 giugno 2020 ). Inoltre, in caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non può essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (circa 460 euro mensili).

Non è escluso che il lavoratore abbia più contratti di lavoro, tuttavia, i requisiti di orario e retribuzione minima devono essere soddisfatti dal contratto concluso in uno dei settori di cui al punto 32.

39. Che permesso di soggiorno viene rilasciato allo straniero il cui datore di lavoro presenta istanza di emersione o nuova assunzione?

La norma stabilisce che allo straniero che accede alla procedura di cui al n. 33 e che stipula con il datore di lavoro il contratto di soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La durata di quest’ultimo corrisponde alla durata determinata del contratto di lavoro oppure alla durata biennale in caso di contratto a tempo indeterminato.

40. Se attualmente sono disoccupato e non ho alcuna promessa di assunzione in uno dei settori di cui sopra posso ugualmente fare richiesta di regolarizzazione?

Il secondo comma dell’art. 103 prevede questa possibilità unicamente per i cittadini extracomunitari che abbiano due ulteriori requisiti: un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31.10.2019, che non sia stato rinnovato né convertito e la prova di aver lavorato prima del 31.10.2019 in uno dei settori di cui sopra (n. 32). Pure in questo caso valgono i requisiti di cui ai numeri 34 (sulla prova della presenza del lavoratore straniero). In questo caso lo straniero accede alla procedura senza bisogno della collaborazione di un datore di lavoro e ha diritto a richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro nel caso in cui trovi in questi sei mesi un lavoro sempre in uno dei settori di cui sopra (n. 32).

41. Posso richiedere il permesso temporaneo di cui al punto 40 se ho chiesto il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno scaduto dopo il 31.10.2019 e non ho ancora avuto una risposta?

La norma parla unicamente di “permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno”, dunque si ritiene possibile l’interpretazione secondo la quale se si è chiesto il rinnovo ma l’istanza non è ancora stata evasa dall’amministrazione il permesso risulta attualmente non rinnovato e – in presenza degli altri requisiti – si rientra in questa fattispecie.

42. Cosa succede se il rapporto di lavoro in uno dei settori indicati per legge (n. 32) cessa dopo la conclusione del contratto di soggiorno e/o dopo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro?

In caso di cessazione del rapporto lavorativo che ha consentito l’emersione o il rilascio del permesso per lavoro a seguito di permesso temporaneo, lo straniero ha diritto al rilascio del permesso per attesa occupazione e successivamente alla conversione di quest’ultimo anche con altro permesso per lavoro in un settore diverso da quelli di cui sopra. Si ritiene che nel caso dell’emersione o nuova assunzione la cessazione debba comunque intervenire dopo la conclusione del contratto di soggiorno in Prefettura.

43. E’ possibile accedere alla procedura anche in caso di commissione di un reato da parte del datore di lavoro o del lavoratore?

Per il lavoratore, impedisce di accedere all’emersione o alla regolarizzazione una sentenza di condanna anche non definitiva o una sentenza di patteggiamento per i reati indicati qui.

Per il datore di lavoro, impedisce di accedere all’emersione o alla regolarizzazione una sentenza di condanna anche non definitiva o una sentenza di patteggiamento negli ultimi cinque anni per i reati indicati qui.

Si suggerisce di richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e la visura del casellario giudiziale per conoscere i precedenti sia con riferimento al datore che al lavoratore.

44. Il lavoratore straniero che ha avuto un’espulsione può accedere alla procedura?

Bisogna considerare il tipo di espulsione. In caso di espulsione per ingresso o permanenza irregolare (la più frequente) è possibile accedere alla procedura e, anzi, in questo caso lo straniero può provare mediante la rilevazione delle impronte digitali avvenuta in tale occasione, la presenza in Italia da prima dell’8 marzo 2020. Invece non possono accedere alla procedura coloro i quali: abbiano avuto una segnalazione nel sistema Schengen per motivi diversi dall’ingresso irregolare in Italia (ad es. per ingresso irregolare in altro Stato Schengen); abbiano avuto in Italia un’espulsione disposta direttamente dal Ministro dell’Interno (art.13, co.1, D.lgs. n.286/1998) o dal Prefetto per “pericolosità” (art.13, co. 2, lett. c, D.lgs. n. 286/1998) essendo stati ritenuti, in seguito ad un esame complessivo della specifica situazione, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nei casi dubbi, potrebbe essere utile presentare un’istanza di accesso agli atti in Questura per conoscere il tipo di espulsione subìta.

45. Il richiedente asilo in attesa di definizione della domanda di protezione (innanzi alla Commissione o al Giudice) per accedere alla sanatoria o alla richiesta di permesso temporaneo deve rinunciare alla propria domanda di asilo?

Assolutamente no, si tratta di due procedure del tutto differenti che possono coesistere. Si noti che molte Questure e CAF stanno diffondendo la notizia contraria, tuttavia, si tratta di una pretesa illegittima e priva di fondamento giuridico. Lo straniero sarà costretto a scegliere l’una o l’altra strada soltanto al momento della conclusione definitiva del suo procedimento di protezione internazionale, ovvero in caso di accoglimento della stessa (con riconoscimento della protezione internazionale o speciale) oppure in caso di rigetto non più impugnabile in sede giurisdizionale, solo a questo punto lo straniero dovrà optare tra quale permesso di soggiorno mantenere, posto che non è consentito mantenere due permessi di soggiorno.

46. Il lavoratore straniero di quali documenti ha bisogno per accedere a tali procedure?

Per quanto riguarda la procedura di emersione o nuova assunzione al momento della prima istanza si richiede soltanto di indicare gli estremi di un documento di riconoscimento del lavoratore, anche scaduto, come il permesso di soggiorno (es. per richiesta asilo). L’esibizione del documento dovrà avvenire – secondo la circolare del Dipartimento delle libertà civili del 30.5.2020 – al momento della convocazione in Prefettura. La circolare stessa chiarisce che se nell’istanza è stato indicato un documento scaduto, o se sia scaduto nelle more della procedura, deve comunque essere esibita la copia. In caso di mancanza di documento di riconoscimento, possono essere esibiti documenti equipollenti quali, a titolo esemplificativo: lasciapassare comunitario; lasciapassare frontiera; titolo di viaggio per stranieri; titolo di viaggio per apolidi; titolo di viaggio per rifugiati politici; attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine.

Per quanto riguarda la richiesta di permesso temporaneo, lo straniero deve inserire nell’istanza da inviare alle Poste copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del Paese di appartenenza.

In ogni caso, si suggerisce di chiedere da subito – laddove possibile – il rilascio o il rinnovo del passaporto (nel caso del richiedente asilo la copia del passaporto depositato in Questura) in quanto questo sarà probabilmente comunque richiesto al momento del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro presso la Questura.

47. Come e quando sarà possibile presentare l’istanza di emersione o la domanda di permesso temporaneo?

Le istanze si devono presentare dal 01/06/2020 al 15/08/2020 e sono state stabilite differenti procedure.

Mentre per i cittadini italiani e comunitari l’istanza deve essere presentata presso l’INPS, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari bisogna distingue48re i due casi:

  1. per i lavoratori con un rapporto già esistente o con una promessa di assunzione (n. 33), l’istanza viene presentata online a nome del datore di lavoro, anche attraverso CAF o patronato, con accesso mediante SPID al sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. In seguito all’invio dell’istanza online, sarà fissato il giorno per la convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura del luogo in cui avrà sede il rapporto di lavoro. In tale occasione il datore ed il lavoratore sottoscriveranno il contratto di soggiorno e perfezioneranno la richiesta.
  2. nel caso di cui al n. 40) la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo è presentata direttamente dallo straniero all’Ufficio postale a cui seguirà una convocazione presso la Questura del luogo di residenza o dimora.

Nelle more della definizione dei procedimenti di emersione il cittadino straniero non può essere espulso e può svolgere da subito attività lavorativa nell’ambito dei tre settori di riferimento.

48. Quali costi bisogna sostenere?

Per quanto riguarda la procedura di emersione o nuova assunzione, il datore di lavoro deve effettuare il versamento di 500 euro mediante modello F24 per ogni lavoratore che intende regolarizzare (si veda qui la guida dell’Agenzia delle Entrate). La ricevuta del pagamento deve essere presentata insieme ad una marca da 16 euro al CAF al momento di presentazione dell’istanza online. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali (art. 103, comma 7 d.l. n. 24/2020). Esso però riguarderà soltanto il datore di lavoro che presenta istanza che denunci un rapporto di lavoro già in essere e per il momento il decreto ministeriale non è stato ancora emanato.

Per quanto riguarda la richiesta di rilascio di permesso temporaneo di sei mesi, lo straniero deve pagare un contributo di 130 euro e la marca da bollo di 16 euro.

49. Il datore di lavoro rischia conseguenze in caso di presentazione dell’istanza di emersione di un preesistente rapporto lavorativo in nero?

No, anzi, dal 19 maggio 2020 fino alla definizione delle istanze di emersione presentate, rimangono sospesi nei confronti del datore di lavoro i procedimenti penali e amministrativi (anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale) riconducibili all’impiego irregolare dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione. La sospensione dei procedimenti cessa se non viene presentata l’istanza di emersione oppure se la stessa si conclude con un rigetto o un’archiviazione. I procedimenti sospesi nei confronti del datore di lavoro vengono, tuttavia, ugualmente archiviati se l’esito negativo dell’istanza di emersione deriva da cause indipendenti dalla volontà e dalla condotta del datore di lavoro. In ogni caso l’istanza può essere presentata soltanto dal datore di lavoro che non sia già stato condannato negli ultimi cinque anni per l’occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori privi di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, d.lgs. 286/98). Inoltre, nell’ambito delle situazioni di emersione o nuova assunzione, qualora l’istanza si concluda positivamente ed intervenga la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno, i reati e gli illeciti amministrativi oggetto dei procedimenti sospesi si estinguono sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti del lavoratore. Nell’ambito delle situazioni di regolarizzazione con permesso temporaneo, i reati e gli illeciti amministrativi nei confronti del cittadino straniero si estinguono solo nel caso in cui intervenga la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

F. LAVORO: INDENNITA’, DISOCCUPAZIONE, LAVORATORI IN QUARANTENA E A RISCHIO, LICENZIAMENTI, STIPENDI E PREMI

50. Che cos’è il reddito di emergenza e chi ha diritto a richiederlo?

Il reddito di emergenza è un sostegno straordinario al reddito (denominato anche Rem), erogato dall’Inps e previsto in favore dei nuclei familiari in difficoltà.Le domande potranno essere presentate entro il 31 luglio e tale misura di sostegno  verrà erogato in due quote, pari a 400 euro, per un massimo di 800 euro.Tale cifra può essere aumentata fino a Euro 840 nel caso in cui nel nucleo familiare richiedente siano presenti componenti con  disabilità grave o non autosufficienza.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari che al momento della domanda presentino tali requisiti:

  1. Residenza in Italia: tale requisito verrà verificato con riferimento al componente che richiede il beneficio
  2. Isee inferiore ad Euro 15.000
  3. Patrimonio mobiliare (deposito e conti correnti bancari e postali, possesso di titoli di stato e azioni etc) inferiore, per l’anno 2019, a euro 10.000. Tale soglia potrà essere accresciuta di Euro 5000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di Euro 20.000. Il limite di Euro 20.000 può essere incrementato di euro 5000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Per maggior informazioni consultare la pagina dedicata al sito dell’INPS.

51. In quali casi è escluso il riconoscimento del reddito di emergenza?

Il Rem non può essere richiesto qualora nel nucleo familiare sia presente un componente che si trovi in una di tali condizioni:

  1. Essere titolare di una pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  2. Essere titolare di un contratto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad euro 800;
  3. Essere percettore del reddito di cittadinanza;
  4. Essere percettore delle nuove indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid-19 e per i lavoratori domestici dal Decreto Rilancio (artt. 84 e 85);
  5. Essere percettore o aver percepito una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia come convertito in legge (artt. 27, 28, 29, 30 e 38) o una delle indennità previste dall’istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza come disciplinato dall’art 44 di tale Decreto.
52. È prevista una indennità per i professionisti e lavoratori titolari di partita IVA o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Le domande che supereranno il limite di spesa previsto verranno respinte. Essa è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa previsto.  Si attendono le indicazioni dell’Inps circa le modalità di presentazione delle domande. Questo il link dedicato.

53. I lavoratori domestici hanno diritto al riconoscimento di un’indennità?

Sì, come disciplinato dal Decreto “Rilancio”, ai lavoratori domestici che abbiano in essere alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta dall’INPS un’indennità mensile pari a 500 euro, per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che tali lavoratori non siano conviventi con il datore di lavoro.

Tale indennità non spetta ai lavoratori domestici che abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico e che siano titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

54. In quali casi non può essere richiesta l’indennità per lavoro domestico?

L’indennità non può essere richiesta qualora il lavoratore domestico già percepisca il reddito di cittadinanza. Nel caso in cui il reddito di cittadinanza percepito sia inferiore alle indennità per lavoro domestico, il lavoratore ha diritto all’integrazione del reddito di cittadinanza come percepito, fino all’ammontare dell’indennità dovuta per ciascuna mensilità, pari a Euro 500.

Tale indennità non può essere cumulata con le nuove indennità previste dal Decreto Rilancio per i lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid-19 (art. 84) nonché con le indennità previste dal Decreto Cura Italia come convertito in legge (artt. 27, 28, 29, 30 e 38) o con una delle indennità previste dall’istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza come disciplinato dall’art. 44 del Decreto Cura Italia.

55. Cosa succede alle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL?

Per agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

56. Sono disoccupato/a e ho percepito la Naspi fino al 30-04-2020, ho diritto a qualche agevolazione?

Per effetto del Decreto “Rilancio”, i soggetti che hanno percepito la Naspi e la Dis-Coll con scadenza della fruizione nel periodo compreso tra il 01-03-2020 e il 30-04-2020, potranno percepire tali prestazioni per ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, per un importo pari, per ognuna delle due mensilità, all’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che hanno beneficiato delle indennità previste dal Decreto Cura Italia come convertito in legge (artt. 27, 28, 29, 30 e 38) o delle indennità previste dall’istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza come disciplinato dall’art 44 di tale Decreto nonché delle indennità previste dal Decreto “Rilancio” per i lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid-19 (artt. 84, 95 e 98).

57. Sono un lavoratore dipendente nel settore privato e sono stato messo in quarantena. Come verrà calcolato in busta paga tale periodo?

Ai sensi del DL n. 18 del 17.03.2020, per i lavoratori dipendenti nel settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, come prescritto dal D.L n.6 del 23-02-2020 è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dal contratto di riferimento.

58. Sono un lavoratore dipendente nel settore privato /pubblicato con una patologia oncologica per la quale, essendo considerato a rischio, non mi sto recando a lavoro. Come verrà calcolato in busta paga tale periodo?

Il periodo di assenza dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (ai sensi dell’art. 3 co. 1 l. 104/1992) viene equiparato al ricovero ospedaliero.

59. Il mio datore di lavoro vuole licenziarmi, cosa devo fare?

Dal 17 marzo 2020, per 5 mesi, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della l. 604/1966. Allo stesso modo non possono essere avviate le procedure per licenziamenti collettivi per riduzione di personale a partire dal 17 marzo 2020 e qualora tali procedure fossero state avviate dal 23 febbraio vanno sospese per lo stesso periodo.

Sono altresì sospese le procedure di licenziamento individuale, già in corso, per giustificato motivo oggettivo di cui all’art.  7 delle legge 15 luglio 1966 n.604

Il blocco dei licenziamenti non è previsto per i lavoratori domestici, colf e badanti.

 60. Ci saranno proroghe al pagamento degli stipendi?

Non sono né prorogati o differiti i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.

61. Sono un lavoratore dipendente, ho diritto ad un premio in busta paga in questo periodo se mi sto recando fisicamente al lavoro?

Sì, ai titolari di lavoro dipendente (con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro) spetta per il mese di marzo 2020 un premio pari a euro 100 da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

62. Sono previsti ulteriori permessi in favore dei lavoratori che già ne usufruiscono ai sensi della Legge n. 104/1992?

Ai sensi del” Decreto “Rilancio”, per il bimestre maggio-giugno 2020 sono concessi 12 giorni di permesso in più ai lavoratori disabili e ai lavoratori che assistono figli con handicap grave oppure parenti ed affini, portatori di handicap gravi entro il terzo grado.

Sono quindi aggiunti 12 giorni nel bimestre ai tre mensili già previsti per legge, per un totale di 18 giorni.

L’Inps ha precisato come tali permessi potranno essere usufruiti anche nel corso di un singolo mese a differenza dei tre giorni di permesso già previsti che devono essere fruiti mensilmente, in quanto non cumulabili e/o utilizzabili nel mese successivo.

Tali 12 giorni possono essere frazionati anche in ore ed è prevista la possibilità di cumulo nel caso in cui lo stesso lavatore assista due persone disabili: in tal caso il lavoratore maturerà un totale di 36 giorni di permesso (18 +18).

In caso di lavoratori appartenenti al personale sanitario, ai sensi del Decreto “Cura Italia”, la concessione è prevista compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario nazionale impegnati nell’emergenza Covid-19 e del comparto sanità.

F. LIMITAZIONI LIBERTA’ DI MOVIMENTO, VIOLAZIONI, BENEFICI FISCALI PER I DONATORI

Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata circa le varie misure indicate in tale sezione a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità̀dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

63. Si possono incontrare gli amici?

Si, dal 18 maggio è possibile incontrare anche gli amici, ma solamente se si trovano all’interno della stessa Regione. Inoltre andrà rispettato l’obbligo di distanziamento fisico di almeno un metro o l’obbligo di indossare la mascherina quando non sia possibile garantire la distanza di sicurezza.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento fisico con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. Rimane il divieto di assembramento.

Non è più obbligatoria l’autocertificazione per gli spostamenti all’interno della propria Regione.

64. Si può uscire dalla propria regione?

A partire dal 3 giugno è nuovamente consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo senza autocertificazione e senza obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per 14 giorni. Gli spostamenti interregionali potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o ordinanze del Ministro della salute), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

65. Si può accedere ai parchi, ville e giardini?

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’accesso dei minori è consentito, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

66.E’ consentito svolgere attività sportiva?

E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attività  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti

E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

67.E’ consentita l’attività sportiva in palestre e piscine?

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

68. E’ consentito lo svolgimento di sport di contatto?  (calcetto, basket, pallavolo, arti marziali)

A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con   l’andamento   della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

69. E’ consentito l’accesso ai centri estivi?

E’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

70. Sono consentiti gli spettacoli? (teatro, concerto, cinema)

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a

condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all’aperto  e  di  200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non  e’  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera.

71. E’ possibile accedere ai luoghi di culto?

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

71. I musei sono aperti?

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché́dei flussi di visitatori garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

72. Si può andare in spiaggia?

Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

73. E’ obbligatorio l’uso della mascherina?

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire  continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché’ i soggetti  con  forme  di  disabilità  non  compatibili  con  l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

74. Quali sono le disposizioni per chi entra in Italia?

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario o terrestre, è tenuto a  consegnare dichiarazione recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato di:

a) motivi del viaggio;

b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di  sorveglianza  sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario.

Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all’atto dell’imbarco.
In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta’ del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate   esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;

i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

75. Quali stati non hanno limitazioni per gli spostamenti ?

Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  1. a) Stati membri dell’Unione Europea;
  2. b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
  3. c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  4. d) Andorra, Principato di Monaco;
  5. e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano;
  6. f) dei residenti nei seguenti Paesi (salvo che non provengano da Paesi dai quali è temporaneamente vietato l’ingresso in Italia): Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio.

Per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, resta l’obbligo di isolamento fiduciario, fatte salve alcune eccezioni.

Gli spostamenti diversi da quelli indicati sopra potranno essere effettuati – oltre che per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione – anche per motivi di studio. Spostamenti diversi da quelli indicati sopra non motivati da una di queste ragioni restano vietati.

76. Ci sono Paesi dai quali l’ingresso in Italia è vietato?

Sì. Fino al 31 luglio è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia (per Kosovo, Montenegro e Serbia il divieto si applica dal 16 luglio, per tutti gli altri Paesi dell’elenco il divieto si applica dal 9 luglio).

Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:

  • cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020;
  • funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
  • solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro, Serbia: equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito (massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).
77. Quali sono le sanzioni per chi viola le disposizioni?

Il Decreto Legge n. 19/20, in vigore dal 26.03.2020, all’art. 4 ha modificato le sanzioni per chi viola le disposizioni per contrastare l’emergenza Coronavirus. Attualmente, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 25.03.2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

78. Cosa succede in caso di false auto dichiarazioni?

In tal caso si applica quanto disposto da:

  • articolo 76 del dpr n. 445/2000: reati di falso anche commessi ai danni di pubblici ufficiali;
  • articolo 495 codice penale recante falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri con la pena da uno a sei anni di reclusione.
79. Benefici in caso di donazioni: in caso di donazione per l’emergenza posso usufruire di benefici fiscali?

Sì. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

 

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