Quale permesso di soggiorno per minorenni affidati a cittadini italiani?
Come ottenere la carta di soggiorno per i minori in affidamento
Come ottenere la carta di soggiorno per i minori in affidamento
Le norme sull'affidamento e l'adozione in Italia
Il 29 ottobre l'Associazione 21 luglio presenta una ricerca sulle adozioni dei bambini rom a Roma e nel Lazio.
Gli atti relativi alla famiglia (matrimonio, divorzio, filiazione, etc...), alla capacità delle persone e ai diritti della personalità, sono riconosciuti in modo automatico in Italia, in base alla legge sul diritto internazionale privato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa (articolo 65 della legge di riforma del diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 21) Per averne riconoscimento in ogni sede ufficiale, bisogna esibire gli atti in originale, legalizzati dal Consolato italiano competente per la zona in cui sono stati formati e tradotti nella stessa sede o in Italia (traduzione asseverata in Tribunale). In caso di contestazione della loro validità in Italia (ad esempio, perché un ufficio ritiene che le condizioni siano contrarie all’ordine pubblico o non siano stati rispettati i diritti essenziali di una delle parti), si potrà sottoporre l’atto alla valutazione della Corte di Appello (articolo 67 della legge suddetta). Simili principi valgono anche per tutti i provvedimenti di giurisdizione volontaria (tutela, affidamento consensuale, separazione consensuale, adozione di maggiorenni, etc...). Ricongiungimento familiare Il tema del riconoscimento dei provvedimenti stranieri di affidamento e tutela del minore è stato affrontato spesso dai tribunali italiani, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei provvedimenti di Kafalà di diritto islamico, ai fini del ricongiungimento familiare. La Corte di Cassazione ha affermato che questo istituto è riconosciuto dall’ordinamento italiano. Pertanto si può ottenere il visto ed il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in base ad esso: sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ]; [sentenza del 20 gennaio 2010 n. 190. La Corte di Appello di Venezia ha affermato che i bambini affidati in Marocco con l’istituto della Kafalà rientrano fra i familiari ammessi al soggiorno in Italia in base alle norme applicabili ai cittadini comunitari e italiani. Pertanto è legittimo il ricongiungimento del minore così affidato al cittadino italiano che ha anche la cittadinanza del Regno del Marocco. Si veda il decreto della Corte di Appello di Venezia del 9 febbraio 2011 n. 47. Un limite di ordine pubblico è stato riconosciuto quando l’affidamento o un altro provvedimento di protezione simile è disposto da autorità estere nei confronti di cittadini italiani, al fine di soggiornare in Italia con il minore straniero. A questo proposito, si è espressa la Corte di Cassazione in due recenti sentenze del 23 settembre 2011 n. 19450->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ,536] e [del 1 marzo 2010 n. 486. Quando gli affidatari sono cittadini italiani, si ritiene prevalente l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995) e il ricongiungimento non si può disporre. La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con l’istituto della Kafalà è stata decisa dai Tribunali e altre corti in modo discordante. Al fine di dirimere il contrasto fra i diversi orientamenti emersi, la questione è stata rimessa alla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si veda, a questo proposito, l’ ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 99 della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
Confermato l’affidamento di un bambino alla madre separata che convive con un’altra donna a cui è legata da una relazione omosessuale. La sentenza non ha precedenti in Italia. Si tratta della conferma della decisione della Corte d’Appello di Brescia di affidare in via esclusiva il figlio minore alla mamma, a fronte del comportamento pregiudizievole del padre. Il fatto che la madre conviva con una donna non è di per sé un impedimento. Si deve infatti provare che vi è o può essere un pregiudizio per il bambino che vive in tale contesto. Nelle parole della Corte: "Non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita dle bambino, dell’ambiente familiare in cui il bambino viveva presso la madre (...). All base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo dle bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo, si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’Appello ha preteso fosse specificamente argomentata." La sentenza, pronunciata l’8 novembre 2012, è stata depositata l’11 gennaio.
Presentata il 22 novembre 2012 la ricerca condotta dall’Istituto degli Innocenti per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine - Affidamenti familiari e collocamenti in comunità”. L’indagine mostra che sono circa 30 mila i bambini e ragazzi di minore età che al 31 dicembre 2010 si trovavano fuori dalla famiglia di origine, ospitati da famiglie affidatarie o da strutture di accoglienza per almeno cinque giorni a settimana. In termini assoluti circa un bambino ogni mille famiglie. Eppure l’Italia è uno dei paesi in cui l’incidenza degli allontanamenti è più bassa. In Germania, Francia e Regno Unito, ad esempio, risulta più che doppia. Rispetto al 1998, gli affidi e l’accoglienza in strutture sono andati aumentando, pur mantenendo un trend stabile negli ultimi anni. Cresce l’affidamento familiare ma non a discapito del collocamento in comunità, che resta sostanzialmente invariato a causa della maggiore presenza di minori stranieri. Nel 37% dei casi il motivo dell’accoglienza è dovuto all’inadeguatezza familiare, legata principalmente alle condizioni di povertà in cui versa la famiglia di origine. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Social Scarica la sintesi (pulsante rosso a destra) Sull'argomento, vedi anche: Linee d'indirizzo per l'affidamento familiar
Questo nuovo documento contiene raccomandazioni tecnico-politiche finalizzate a promuovere e sostenere l’affidamento come modalità di tutela e protezione del bambino. Le Linee di indirizzo si inseriscono nel progetto nazionale “Un percorso nell’affido”, attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l’UPI, l’ANCI e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Obiettivo prioritario del progetto è stimolare l’apertura delle famiglie e della comunità all’affidamento familiare, consolidando o costituendo servizi di supporto in grado di sostenere le famiglie ed i bambini durante l’esperienza. In riferimento alla linee di indirizzo, approvate con un accordo in Conferenza Unificata fra Stato Regioni e Comuni, il Sottosegretario Guerra ha evidenziato la portata storica di quella che - a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione che ha affidato alle regioni la competenza esclusiva nelle materie proprie delle politiche sociali - può diventare una via per l’interpretazione futura del ruolo dell’Amministrazione centrale nella regia del nostro sistema dei servizi sociali. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Social Data: 22 novembre 2012 Scarica il documento (pulsante rosso a destra) Sull’argomento, vedi anche: Indagine su affidamenti e collocamenti in comunità 201
La conflittualità tra i genitori non può di per sé giustificare l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei coniugi. La Corte di Cassazione ha precisato che l'affido condiviso è maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli. Nel caso concreto, il rapporto difficile del padre con i figli è stato addebitato almeno in parte alla mancanza di cooperazione tra i genitori e alla loro scelta di non volersi avvalere di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali.
La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con Kafalà è stata decisa dalle corti in modo discordante. Fra le varie decisioni, ricordiamo quelle in cui è riconosciuto il diritto al ricongiungimento quando gli affidatari sono cittadini stranieri o doppi cittadini. Per i cittadini italiani è stato spesso opposto un rifiuto, in quanto è ritenuta prevalnete l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995). Si veda l’approfondimento a questa pagina. Al fine di rivolvere il contrasto di orientamenti, la questione sarà decisa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, come richiesto dai giudici della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 gennaio 2012. Scarica il testo dell’ordinanza (pulsante rosso a destra).
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.