I familiari dei cittadini italiani, in generale, hanno sempre il diritto di rimanere in Italia, qualsiasi sia la loro nazionalità.
Per questo spetta un permesso di soggiorno di lungo periodo, denominato carta di soggiorno.  Ciò vale anche per i minori in affidamento.
Per ottenere la carta di soggiorno, è necessario rivolgersi alla Questura e presentare i seguenti documenti:
– decreto di affidamento
– documento d’identità dell’affidatario
– n. 4 fotografie in formato tessera
Se ne è in possesso, bisogna presentare anche il passaporto o documento d’identità del minore.

Come ottenere la carta di soggiorno per i minori in affidamento

La carta di soggiorno può essere rilasciata anche i minorenni in affidamento, in base alle seguenti norme.
Per prima cosa, si fa riferimento prima alla normativa comunitaria che prevede il rilascio della carta di soggiorno per i familiari. Lo prevede l’articolo  28 comma 2 del testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 286/1998): ai familiari stranieri di cittadini italiani si applicano le norme comunitarie previste per i familiari dei cittadini comunitari.
Le norme sul diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e delle loro famiglie (decreto legislativo 30/2007) prevedono che:
Il diritto a soggiornare in Italia deve essere riconosciuto ai familiari, inclusi i “i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner” (articolo  2 d. lgs. 30/2007 e art. 2 direttiva 2004/34).
Questa norma si applica anche ai familiari dei cittadini italiani (Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu’ favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, articolo 23 d. lgs. 30/2007).
Attenzione:
non sono espressamente previsti fra questi familiari anche i minori in affidamento. Tuttavia, la Commissione Europea ha raccomandato agli stati membri di ricomprendere anche questi fra i familiari che hanno diritto alla carta di soggiorno.
La Commissione UE ha raccomandato a tutte le autorità di includere i minori affidati nella nozione di discendente del cittadino UE (par 2.1.2 COM 2009/313 “Orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE):
Familiari in linea diretta
Fatte salve le questioni relative al riconoscimento delle decisioni delle autorità nazionali, la nozione di discendente diretto/ascendente diretto si estende anche agli adottati/adottanti  e ai minori sottoposti a tutela/tutori permanenti. I minori in affidamento e i genitori affidatari che hanno l’affidamento temporaneo possono beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva a seconda dell’intensità del legame caso per caso. Non sussistono limitazioni quanto al grado di parentela. Le autorità nazionali possono chiedere una prova dell’asserita qualità di familiare.
Nell’attuare la direttiva gli Stati membri devono sempre agire nell’interesse superiore del minore, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. 
In conclusione:
Poiché il minore affidato deve essere considerato a tutti gli effetti un familiare, deve essere riconosciuto il diritto al soggiorno e va rilasciata la carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE (articoli 7 e 10 del d. lgs. 30/2007).
È quindi importante che le Questure considerino i minori affidati come familiari a tutti gli effetti e rilascino loro la carta di soggiorno.
In caso la Questura rifiuti di rilasciare la carta di soggiorno al minore affidato, si può fare ricorso al Tribunale ordinario richiamando le norme e le raccomandazioni della Commissione europea su indicate (articolo 8, decreto legislativo 30/2007).

In alternativa alla carta di soggiorno

Qualora, invece, si voglia escludere il minore affidato dalla nozione di familiare avente diritto al soggiorno ex articolo 2, il minore deve essere incluso nella nozione di “altro familiare” (art.  3 commi 2-3 d. lgs. 30/2007 e art. 3 commi 2-3 direttiva 2004/34):
“ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente”.
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
In base a questo principio, i minori affidati a cittadini italiani possono essere considerati “altri familiari” e ottenere comunque un permesso di soggiorno, ma non vi sono indicazioni ministeriali alle Questure su quale tipo e durata il permesso dovrebbe avere per il minore affidato a cittadini italiani o comunitari.
Bisogna considerare, inoltre, che le le disposizioni della normativa comunitaria si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana solo se più favorevoli (art. 23 d. lgs. 30/2007).
Si può quindi applicare, in subordine, la normativa prevista in geenrale per i cittadini stranieri (Testo Unico sull’immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998).
Tale normativa dice che  “i minori affidati equiparati ai figli ai fini del ricongiungimento familiare” (art. 29 comma 2). Per questo è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Dopo cinque anni di permanenza, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno di durata quinquennale (permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Questi permessi di soggiorno possono essere rinnovati al compimento della maggiore età (art. 31 c. 1 e 32 comma 1).

Come si fa ricorso?

Se la Questura rifiuta la carta di soggiorno o rilascia un permesso di durata troppo breve o inadeguato (ad esempio, un permesso di soggiorno di un anno, o un permesso di soggiorno per “minore età”…), l’affidatario può rivolgersi al Tribunale della zona di residenza per chiedere il rilascio di una carta di soggiorno di almeno 5 anni o comunque un permesso di soggiorno di lunga durata.
In questi casi, la legge prevede tempi e modi brevi per la decisione del tribunale, oltre all’esenzione dalle spese (articolo 8, decreto legislativo 30/2007; articolo 30 comma 6 decreto legislativo 286/1998).
Per presentare il ricorso è richiesta la rappresentanza di un avvocato ed è previsto il patrocinio a spese dello Stato, per chi ne ha diritto.