Corte Costituzionale, ordinanza del 2 dicembre 2011 n. 326
Con la riforma della normativa sul rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Riferimenti normativi: Articolo 32 del testo unico sull’immigrazione, come modificato dal decreto-legge del 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. Vedi il test