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Corte Costituzionale, ordinanza del 2 dicembre 2011 n. 326

Con la riforma della normativa sul rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Riferimenti normativi: Articolo 32 del testo unico sull’immigrazione, come modificato dal decreto-legge del 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. Vedi il test

2011-12-04T19:39:51+01:004 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1999, n. 535

In allegato il Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri.   Il testo è stato recentemente modificato all’articolo 9, in vigore dal 23 novembre 2011, portando da 90 a 120 giorni la durata del soggiorno ammesso per minori provenienti dall’estero nell’ambito di programmi di solidarietà approvati dal Comitato. La modifica è stata apportata dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 23.9.2011 n. 19.  

2011-11-30T13:35:18+01:0030 Novembre 2011|Normativa italiana|

Circolare del Ministero dell’Interno del 16 novembre 2011 n. 8708

Il Ministero dell'Interno ha diramato chiarimenti su come acquisire il parere del Comitato per i Minori Stranieri al fine del rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, quando il/la richiedente, che era stata affidata a comunità familiari o enti o posta in tutela durante la minore età, non può dimostrare di essere in Italia da tre anni e di avere seguito un progetto di integrazione sociale per almeno due anni. In allegato la circolare (pulsante rosso a destra). Il modulo e l'approfondimento a questa pagina del nostro sito internet.

2011-11-30T12:27:59+01:0030 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|

Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003

Il Regolamento stabilisce le norme applicabili in modo uniforme negli Stati dell’Unione Europea riguardo alla giurisdizione, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Si tratta di stabilire quale giudice, in quale Stato, ha il potere di decidere della controversia e se applicherà la legge di quello o di altro Stato per risolverla, in materia di divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio (*) attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale diritto di affidamento e il diritto di visita; tutela, curatela ed altri istituti analoghi; designazione e funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano; collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto; misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. (*) Per determinare quale legge, di quale Stato, deve applicare il giudice che ha giurisdizione (indicato da questo regolamento), in materia di divorzio e separazione, si fa riferimento al Regolamento 1259/2010 del Consigli.   Il presente regolamento non si applica: alla determinazione o all’impugnazione della filiazione; alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione; ai nomi e ai cognomi del minore; all’emancipazione; alle obbligazioni alimentari; ai trust e alle successioni; ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.  

2011-11-28T10:13:45+01:0028 Novembre 2011|Normativa comunitaria|

Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2010 n. 1259

Il regolamento del Consiglio mira ad istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri e garantire ai cittadini soluzioni adeguate e certe. Oltre ad ammettere e a limitare la possibilità di concordare fra i coniugi quale legge applicare alla separazione e al divorzio, il regolamento prevede una serie di criteri in base ai quali individuare la legge applicabile in mancanza di un accordo. Tali norme di conflitto servono ad “impedire le situazioni in cui un coniuge domandi il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi”, come dichiarato nel preambolo del Regolamento. Rimangono applicabili tutte le norme contenute nel Regolamento 2201/200 in materia di competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

2011-11-28T10:11:22+01:0028 Novembre 2011|Normativa comunitaria|

Circolare del Ministero del Lavoro del 12 settembre 2011

Il Ministero del lavoro ha diramato le direttive da applicare ai tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani. La circolare indica i livelli essenziali di tutela in materia di tali tirocini formativi. Le direttive non riguardano altre forme riconosciute di tirocinio (decreto legislativo 167/201), finalizzate al reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati e lavoratori in mobilità, per i quali la competenza rimane in capo alle Regioni. Né riguardano i tirocini curricolari, nell’ambito dell’offerta formativa delle università e degli istituti scolastici.

2011-11-14T02:12:08+01:0014 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|

Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011

Il decreto attua la delega conferita al Governo dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 200 in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani. E’ entrato in vigore il 25 ottobre 2011.      

2011-11-14T01:22:40+01:0014 Novembre 2011|Normativa italiana|

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 20 settembre 2011, A.A. c. Regno Unito

Contrasta con il principio di tutela della vita familiare previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo l’espulsione del minorenne verso la Nigeria, pur a seguito della condanna a un reato grave. Ciò al fine di tutelare l’unità con la famiglia di origine, residente nel Regno Unito, nonché il suo positivo percorso di integrazione. Testo della sentenza in inglese (a lato)

2011-11-13T19:51:05+01:0013 Novembre 2011|Corte Europea per i Diritti Umani|
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