Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.

Testo
in vigore all’01-09-2017

1.
Al compimento della maggiore eta’, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono
stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, puo’ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.

1-bis.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo’ essere rilasciato per
motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o
autonomo, al compimento della maggiore eta’, ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del
Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente
testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto
di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia
iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il mancato rilascio del
parere richiesto non puo’ legittimare il rifiuto del rinnovo del
permesso di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1, 2 e 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

1-ter.
L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore eta’ del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova
sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita’ di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita’
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita’ previste dalla
legge italiana, ovvero e’ in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato.

1-quater.
Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente
articolo e’ portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.