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Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza del 2 dicembre 2010 n. 24526

L'affidamento condiviso deve essere disposto in ogni caso, tranne quando risulti pregiudizievole per l'interesse del minore con riferimento all'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore. Nel caso di genitori residenti in stati diversi, l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.  

2010-12-17T22:01:10+01:0017 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|

Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 4232

L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423

2010-12-14T11:46:15+01:0014 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|

Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 4234

L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423

2010-12-14T11:45:05+01:0014 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 21 ottobre 2009 n. 6450

Rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età: l’art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998 si applica ai minori “comunque affidati” ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare per i quali, al sopraggiungere della maggiore età, sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non sono applicabili invece gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 bis e ter: presenza in Italia da almeno tre anni e ammissione per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale.

2010-12-14T10:56:30+01:0014 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|
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