Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ordinanza del 27.10.2010 n. 950
Le modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 286/98, introdotte dall’articolo 1 della legge 94/2009, hanno efficacia solo per la situazione delle persone che hanno fatto ingresso in Italia in data successiva alla loro entrata in vigore (8 agosto 2009). Condanna della Questura alle spese di lite nella fase cautelare.