L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423