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TAR Lazio sez IIquater, sentenza 11 febbraio 2011 n. 1362

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, in materia di rilascio del permesso alla maggiore età, si applica in modo da consentire ai minori non accompagnati di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998. Non può trovare applicazione, pertanto, qualora il neomaggiorenne abbia compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge.

2011-04-06T10:09:12+02:006 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 9 febbraio 2011 n. 40

Una decisione della Corte Costituzionale che segna il punto di riferimento per la normativa e l’applicazione dell’accesso al welfare in Italia. La Corte costituzionale ha affermato l’illlegittimità della normativa introdotta nell’ordinamento regionale del FVG la legge regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 24/2010 per contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza poiché mira ad escludere dai benefici i cittadini non comunitari in base alla loro nazionalità, oltre che a condizionare l’accesso dei cittadini comunitari e italiani in base all’anzianità di residenza. In tal modo la legge regionale comprometterebbe la stessa finalità dell’attribuzione di competenza alle regioni della materia dell’assistenza sociale e integrazione, introducendo distinzioni arbitrarie proprio fra i soggetti bisognosi delle prestazioni.  

2011-04-06T09:52:00+02:006 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto del G.I.P. di Bari dell’11 dicembre 2009

Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari archivia la richiesta di perseguire penalmente l’imputato minorenne per il reato di ingresso e soggiorno illegale istituito con la Legge sulla Sicurezza n. 94/2009 (articolo 10bis del Testo Unico sull’immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998). Non è configurabile il reato a carico del minorenne che si trovi in Italia in condizioni abbandono in quanto egli non può essere espulso bensì deve ricevere protezione sulla base della legislazione italiana in materia di adozione, affidamento e interventi urgenti. Non è configurabile il reato di ingresso illegale anche perché è dubbio l’elemento psicologico del reato (dolo o colpa), in quanto il minore si è verosimilmente affdato a soggetti adulti con legittime aspettative di essere tutelato.  

2011-04-05T17:07:42+02:005 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza del 14.2.2011 n. 3572

L’adozione pronunciata all’estero nei confronti di genitori italiani, ivi residenti da almeno due anni, può essere riconosciuta in Italia, previa verifica della sua conformità ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sull’adozione internazionale (art. 36 della legge n. 184/1983 sul diritto del minore a una famiglia). Tuttavia, questo principio deve essere applicato nel rispetto dei principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (articolo 35 comma 3), fra i quali l’ammissibilità dell’adozione da parte di coniugi uniti in matrimonio (articolo 6). Non è quindi riconosciuta in Italia l’adozione di un bambino da parte di un cittadino non sposato.    

2011-04-05T12:15:49+02:005 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez IIIbis, sentenza del 20 gennaio 2011 n. 552

Scuola: sovraffollamento delle classi Il TAR del Lazio ha accertato l’inerzia dell’Amministrazione per la mancata emanazione del piano generale di edilizia scolastica (articolo 3 del d.P.R. 81/09) e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’emanazione di un piano generale entro sei mesi. La sentenza chiarisce anche l’ambito di applicazione delle azioni individuali e collettive per l’efficienza della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 198/2009).

2011-04-03T12:42:07+02:003 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 15 aprile 2010 n. 138

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 138 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:01:36+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 4

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. 4 sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:00:51+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 22 luglio 2010 n. 276

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 276

2011-02-02T15:57:58+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 20134 del 23 settembre 2010

Negato il ricongiungimento familiare al convivente di una cittadina italiana in gravidanza, sulla base della formulazione del divieto di espulsione (limitato al coniuge straniero della donna in gravidanza, art. 19 comma 1 lettera d del Testo Unico sull’immigrazione, d. lgs. 286/98), limitato ai futuri padri sposati. La Corte ha escluso l’applicabilità delle norme comunitarie e italiane a tutela dei familiari di cittadini italiani, non ostante la legge lo preveda esplicitamente all’articolo 28 d. lgs. 286/1998 e articoli 3 e 23 del d. lgs. 30/2007 (Applicabilita’ ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani), al fine di agevolare l’ingresso e il soggiorno dei familiari diversi dal coniuge e dai figli, qualunque sia la loro cittadinanza, se a carico o conviventi, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.

2010-12-18T11:59:10+01:0018 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|
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