Manuale per tutori di minori vittime di tratta e sfruttamento
Un nuovo utile strumento di formazione pubblicato in questi giorni
Un nuovo utile strumento di formazione pubblicato in questi giorni
Promuovere l'applicazione degli Standard di riferimento per i tutori di minori non accompagnati nelle pratiche, nelle politiche e nella legislazione.
Gli atti relativi alla famiglia (matrimonio, divorzio, filiazione, etc...), alla capacità delle persone e ai diritti della personalità, sono riconosciuti in modo automatico in Italia, in base alla legge sul diritto internazionale privato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa (articolo 65 della legge di riforma del diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 21) Per averne riconoscimento in ogni sede ufficiale, bisogna esibire gli atti in originale, legalizzati dal Consolato italiano competente per la zona in cui sono stati formati e tradotti nella stessa sede o in Italia (traduzione asseverata in Tribunale). In caso di contestazione della loro validità in Italia (ad esempio, perché un ufficio ritiene che le condizioni siano contrarie all’ordine pubblico o non siano stati rispettati i diritti essenziali di una delle parti), si potrà sottoporre l’atto alla valutazione della Corte di Appello (articolo 67 della legge suddetta). Simili principi valgono anche per tutti i provvedimenti di giurisdizione volontaria (tutela, affidamento consensuale, separazione consensuale, adozione di maggiorenni, etc...). Ricongiungimento familiare Il tema del riconoscimento dei provvedimenti stranieri di affidamento e tutela del minore è stato affrontato spesso dai tribunali italiani, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei provvedimenti di Kafalà di diritto islamico, ai fini del ricongiungimento familiare. La Corte di Cassazione ha affermato che questo istituto è riconosciuto dall’ordinamento italiano. Pertanto si può ottenere il visto ed il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in base ad esso: sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ]; [sentenza del 20 gennaio 2010 n. 190. La Corte di Appello di Venezia ha affermato che i bambini affidati in Marocco con l’istituto della Kafalà rientrano fra i familiari ammessi al soggiorno in Italia in base alle norme applicabili ai cittadini comunitari e italiani. Pertanto è legittimo il ricongiungimento del minore così affidato al cittadino italiano che ha anche la cittadinanza del Regno del Marocco. Si veda il decreto della Corte di Appello di Venezia del 9 febbraio 2011 n. 47. Un limite di ordine pubblico è stato riconosciuto quando l’affidamento o un altro provvedimento di protezione simile è disposto da autorità estere nei confronti di cittadini italiani, al fine di soggiornare in Italia con il minore straniero. A questo proposito, si è espressa la Corte di Cassazione in due recenti sentenze del 23 settembre 2011 n. 19450->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ,536] e [del 1 marzo 2010 n. 486. Quando gli affidatari sono cittadini italiani, si ritiene prevalente l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995) e il ricongiungimento non si può disporre. La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con l’istituto della Kafalà è stata decisa dai Tribunali e altre corti in modo discordante. Al fine di dirimere il contrasto fra i diversi orientamenti emersi, la questione è stata rimessa alla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si veda, a questo proposito, l’ ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 99 della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
Segnaliamo l’iniziativa di formazione dell’Università di Ferrara in materia di protezione dei minori nel contesto familiare e al di fuori di esso. Si può frequentare il ciclo completo di lezioni ed ottenere il Master di I livello. Oppure si può partecipare a uno o più moduli, iscrivendosi entro la data di ciascuno (costo € 200), ottenendo crediti formativi riconosciuti per avvocati e assistenti sociali. Maggiori informazion sul sito internet dell’Università di Ferrara. PROGRAMMA: 25 marzo 2013 per l’iscrizione ai moduli: “Diritto minorile” “interventi di sostegno terapeutico al minore e alla famiglia maltrattante” “Teatro sociale come strumento educativo” “Tutela e protezione della soggettività di genere” 18 maggio 2013 per l’iscrizione ai moduli: “Le seconde generazioni: rappresentazioni e pratiche di vita quotidiana di gruppi di minori di origine straniera” “Diritti evolutivi dei minori in una prospettiva relazionale” “Famiglie e comunità per minori: funzioni genitoriali e processi di crescita” 23 agosto 2013 per l’iscrizione ai moduli: “Gli interventi educativi a sostegno della genitorialità” “La tutela dei diritti delle nuove famiglie” “Responsabilità e tutela del Giudice Onorario Minorile” “La valutazione dei contesti familiari disfunzionali” “Normativa internazionale sulla tutela dei minori” “La valutazione delle interazioni precoci genitori/figli” “L’intervento educativo con le famiglie per prevenire l’allonta-namento dei figli” 12 ottobre 2013 per l’iscrizione ai moduli: “La tutela del minore nel conflitto familiare: aspetti psicodina-mici” “L’intervento di polizia nei casi di maltrattamento e abuso” “L’ascolto del minore” “La consulenza tecnica alla magistratura” Data: 27 novembre 2012
Il programma e i contatti per partecipare all'evento finale del Progetto Daphne "Closing a Protection Gap: standard per i tutori dei minori stranieri non accompagnati", che si terrà a Bologna il 17 novembre 2011, dalle 14.00 alle 18.30, presso la Sala Polivalente della Regione Emilia Romagna. Il programma del seminario e i contatti a questa pagin
Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano, ai fini del ricongiungimento familiare, ma non quando esso è disposto nei confronti del “affidatario” che abbia la cittadinanza italiana. La Corte sostiene che il ricongiungimento familiare del minore affidato con provvedimento di Kafalà possa essere realizzato solo dai cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione e non, invece, da cittadini italiani in quanto a questi ultimi dovrebbe applicarsi esclusivamente la normativa italiana di cui alla legge n. 184 del 1983. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 23 settembre 2011 n. 1945.
La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Si richiama la Convenzione di New York sulla protezione del fanciullo, secondo la quale, tramite procedura giudiziaria o previo accordo ratificato da un giudice, un minore per il quale è impossibile il collocamento presso la sua famiglia legittima, può essere affidato ad una coppia o ad un singolo, i quali si impegnano a crescerlo e ad educarlo fino alla maggiore età. L’esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la Kafalah èl’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 20.1.2008 n. 190
La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Conforme: Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 20 marzo 2008 n. 747