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Relocation: la buona prassi di Save the Children

L’Agenzia europea per i Diritti Fondamentali auspica l’adozione di misure efficaci nella procedura di relocation dei minori non accompagnati presenti in Grecia Lo scorso 11 maggio è stato pubblicato l’ultimo rapporto dell’Agenzia europea per i Diritti Fondamentali (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA) dal titolo “Relocating unaccompanied children: applying good practices to future [...]

2020-06-19T09:25:56+02:0019 Giugno 2020|News|

Accertamento dell’età

Identificare la persona in modo corretto è importante soprattutto quando può trattarsi di un minorenne da proteggere. La legge spesso diversifica il trattamento delle persone minori per la capacità ad avere diritti o obblighi, come vittime o autori di reati, o come destinatari di autorizzazioni o provvedimenti amministrativi. Le persone straniere minori di età non possono essere espulse dal territorio italiano. La legge italiana prevede che la minore età della persona sia determinata in base a quanto prevede la legge nazionale della persona considerata. Non è quindi necessariamente a 18 anni, se la persona non ha la cittadinanza italiana. Infatti, la legge dello stato di cui la persona è cittadina potrebbe prevedere un’altra età. Vedi a proposito l’approfondimento nella  scheda: "Protezione dei minori stranieri e maggiore età&quot. I giudici italiani hanno annullato decreti di espulsione emessi senza aver verificato che si tratta effettivamente di una persona maggiorenne. L’accertamento giudiziale è avvenuto sulla base di un’esame medico o anche con riferimento alla legge applicabile alla determinazione della minore età. Si vedano, a tale proposito, le seguenti pronuncie: Giudice di Pace di Roma, decreto del 05.12.2012 in proc. n. 42634/201 Tribunale di Roma, decreto del 20 settembre 2011 in proc. n. 17850/201   Giudice di Pace di Perugia, decreto del 22.02.2010 in proc. 123/201 Giudice di Pace di Roma, decreto del 16.10.2008 in proc. n. 375/200   Come si accerta l’età della persona? L’autorità competente - il Tribunale o la polizia, a seconda della situazione in cui ci si trova - può effettuare degli accertamenti sulla persona, per verificare se può essere minorenne. Questo può essere necessario soprattutto se la persona non dispone di documenti validi d’identità. Gli accertamenti sono fatti da personale medico qualificato. Gli accertamenti non sono mai esatti: è scientificamente provato che nessun accertamento medico può dare una definizione esatta dell’età della persona. Gli esami possono determinare un ambito temporale in cui può collocarsi l’età della persona esaminata. Gli accertamenti e gli esami possono essere compiuti sulla persona solo con il suo consenso. Devono essere rispettosi della dignità della persona. Nel dubbio, le autorità devono presumere che si tratti di una persona minorenne e attivare le misure necessarie per proteggerla adeguatamente. Quando le autorità valutano il comportamento di una persona nel processo penale e hanno il dubbio che questa sia minorenne, anche in base ad eventuali accertamenti medici, la minore età è presunta. Questo è stabilito dall’articolo 8 del del Codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. n. 448 del 1988). Il Ministero della Giustizia ha reso disponibile una relazione interessante sul tema della determinazione dell’età, a cura Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari (vedi a questa pagina). Quando la polizia deve identificare una persona straniera, può valutare la sua età anche in base ad accertamenti medici, sempre con il suo consenso. In caso di dubbio, la minore età è presunta (direttiva del Ministro dell’Interno del 9 luglio 200). Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute hanno sottoscritto nel 2009 un protocollo d’intesa->http://legale.savethechildren.it/Protocollo-Ministero-dell-Interno] per individuare una procedura unitaria di accertamento dell’età in modo rispettoso dei diritti fondamentali dei minori e al fine di tutelare al meglio la loro posizione. Save the Children ha partecipato ai lavori e pubblicato un [Documento di analisi sul protocollo nel 201. Per uno sguardo all’estero, possiamo vedere le raccomandazioni del governo svedese riguardo l’accertamento dell’età di minori stranieri non accompagnati al fine del rilascio del permesso di soggiorno. Vedi le raccomandazioni e scarica il documento a questa pagina.   Testo aggiornato al 5 dicembre 2012  

2014-01-20T00:00:00+01:0020 Gennaio 2014|Schede Tematiche|

Protezione dei minori stranieri e maggiore età

La maggiore età dei ragazzi e delle ragazze stranieri deve essere stabilita in base alla legge dello stato di cui hanno la cittadinanza, e non secondo la legge italiana. Lo dice la legge n. 218/95->http://legale.savethechildren.it/Legge-del-31-5-1995-n-218] (articolo 42). Essa prevede che si deve applicare in ogni caso la [Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori(articolo 12). Per conseguenza, le autorità italiane devono considerare minorenni i ragazzi che sono tali in base alla legge dello stato di origine e adottare i provvedimenti di protezione previsti dalla legge italiana per i minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età così stabilita. Sulla base di questa argomentazione, sono stati annullati dal Tribunale di Roma dei decreti di espulsione emessi nei confronti di ragazzi stranieri diciottenni, perché la normativa dello stato di origine (Egitto), li considera tali solo al compimento dei 21 anni. Si vedano, ad esempio, le seguenti pronuncie: Giudice di Pace di Roma, decreto del 05.12.2012 in proc. n. 42634/201 Tribunale di Roma, decreto del 20 settembre 2011 in proc. n. 17850/201 Per questo motivo, la tutela e l’affidamento dei minori stranieri in Italia hanno una durata commisurata alla minore età, stabilita in base alla legge nazionale di ogni ragazzo o ragazza, e non in base alla legge italiana.   Normativa applicabile: Articolo 42 della legge 218/1995: Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori. 1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.   Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, articolo 12: Ai fini della presente Convenzione, per « minore » s’intende qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza. Scheda aggiornata al 5 dicembre 2012  

2021-04-08T10:28:45+02:0010 Aprile 2013|Schede Tematiche|

Minori non accompagnati – Quadro di riferimento normativo e diritto all’identità (11 ottobre 2012)

Il documento è basato sulla relazione presentata nel corso del Meeting del 21 ottobre 2010 presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” dal titolo: "Età’ ossea: attualità e nuove prospettive con la risonanza magnetica” Direttore Generale Serenella Pesarin Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari INDICE:   Minori stranieri non accompagnati La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione Il rimpatrio assistito Minori comunitari: romeni Diritto all’identità Età nella valutazione del minore imputabile Accertamento età anagrafica: esigenze del sistema Giustizia Minorile Metodi di determinazione dell'età per i minori non accompagnati a livello europeo Approccio multidimensionale per l’accertamento dell’età Conclusioni   Scarica il documento (pulsante rosso a destra) Fonte: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=SPS78873    

2013-03-06T17:30:58+01:006 Marzo 2013|News|

Direttiva del Governo Svedese sull’accertamento dell’età del 26 giugno 2012

Il Consiglio Nazionale per la Sanità e il Welfare svedese (Socialstyrelsen) ha adottato le seguenti raccomandazioni in materia di accertamento dell’età di minori stranieri non accompagnati al fine del rilascio del permesso di soggiorno. Scarica il documento (in inglese) con il pulsante rosso a destra. Queste le raccomandazioni: 1. Una valutazione medica dell’età deve iniziare con un esame clinico e pediatrico del/la giovane. Deve comprenderne la storia medica e una valutazione antropometrica. 2. Per una valutazione dell’età medica, gli esami radiografici delle ossa delle mani e dei denti dovrebbero essere complementare a quello di indagine pediatrica. 3. I bisogni sanitari del bambino identificato durante la valutazione dell’età dovrebbero essere controllati, con riferimento alle cure odontoiatriche e sanitarie. 4. Le incertezze che esistono con i metodi disponibili radiografici devono essere espresse in modo standardizzato utilizzando protocolli consolidati per comunicare i risultati della valutazione dell’età medica sulla base di esami radiografici. 5. La valutazione della probabilità che un individuo sia superiore a 18 anni dovrebbe essere fatta ad un livello accettabile, che in un contesto medico è del 95 per cento di probabilità. 6. In considerazione delle incertezze dei metodi disponibili, la valutazione complessiva di tutti i materiali di indagine devono essere generosi e di essere guidati dai principi del beneficio del dubbio e del rispetto del superiore interesse per il bambino. 7. Protocolli sviluppati congiuntamente dal Consiglio per l’Immigrazione (Migrationsverket) e il Consiglio Nazionale della sanità e del Welfare (Socialstyrelsen) devono essere utilizzati come riferimento per gli esami medici/radiografici e per gli esiti. 8. Gli esami radiografici e pediatrica e le valutazioni devono preferibilmente essere condotti da radiologi, dentisti forensi e pediatri in un numero limitato di cliniche in tutto il paese. Una completa valutazione medica sulla base degli esiti di tali esami, deve essere eseguitia da specialisti in una o più istituzioni, autorità o equivalenti, con cui il Consiglio per l’Immigrazione (Migrationsverket) ha stipulato convenzioni. Fonte: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-5  

2012-07-15T15:18:39+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Svezia|

Protocollo Ministero dell’Interno – Ministero della Salute sull’accertamento dell’età del 21 maggio 2009

Protocollo sulla “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati” Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute si impegnano ad individuare un procedimento unitario cui fare riferimento nelle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”, in relazione a casi nei quali è incerta la determinazione della maggiore o minore età, al fine di evitare conseguenze lesive dei diritti del minore. Scarica il documento (pulsante rosso a destra). Ai lavori ha partecipato Save the Children. Il documento di analisi elaborato da Save the Children è disponibile a questa pagina.  

2012-07-15T13:02:33+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Italia|
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