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Circolare INPS del 5 settembre 2011 n. 115

Dal 14 settembre è accessibile presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori (fino a 35 anni di età) di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.  

2011-11-13T10:58:39+01:0013 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|

Parere del Comitato per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età

Chi e come deve chiedere il parere del Comitato per i Minori stranieri: i chiarimenti del Ministero dell’Interno alle questure nella circolare del 10 ottobre 2011. Di seguito ( e in allegato) il testo.   CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE n. 400/A del 10 ottobre 2011   OGGETTO: Attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 32 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.   AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - COMITATO PER I MINORI STRANIERI Via Fornovo, 8 00192 - ROMA ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO ALL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE - ROMA   Di seguito alle modificazioni introdotte con la legge 2 agosto 2011, n. 129 , nell’ambito dell’ articolo 32 del novellato D. Lgs. 286/98, letto in combinato disposto con il precedente articolo 31, possono essere individuate sei diverse categorie di minori:   i minori stranieri conviventi con i genitori (art. 31, commi 1 e 2); i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 4 della legge 184/83 (art. 31, commi 1 e 2); i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 2 della legge 184/83 (art. 32, commi 1 e 1-bis); i minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (art. 32, comma 1-bis); i minori stranieri che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni ( art. 32, comma 1 ter ); i minori stranieri per i quali, in base al combinato disposto degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75 , il Tribunale dei minorenni può ordinare il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d’età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.   Con specifico riguardo ai minori non accompagnati e alle categorie di stranieri individuate nei punti 3, 4 e 5, si rende necessario definire i termini di attuazione del dispositivo in argomento affinchè possano essere fornite puntuali indicazioni agli uffici territoriali, necessarie per la conversione, al 18° anno d’età, dell’originario permeso di soggiorno. Si rende necessario, pertanto, chiarire se il parere introdotto dalle modifiche suddette debba essere espresso qualora ricorrano le ipotesi indicate ai punti 3 e 4, ovvero sia necessario anche per quelle riconducibili al punto 5: la formulazione della norma, infatti, sembrerebbe escludere tale ultima categoria. Con riguardo in ultimo agli stranieri non accompagnati indicati nel punto 6, occorre richiamare le considerazioni formulate nel corso della periodica riunione del Comitato, del 6 settembre u.s., ove si è chiarito che tale parere non sia necessario. Conseguentemente alla puntuale univoca interpretazione del comma 1-bis, dell’art. 32, si ravvede la necessità di introdurre opportune modalità di attuazione dello stesso dispositivo, mediante la definizione di uno specifico canale di comunicazione dei vari organismi istituzionali e non (Prefetture, Comuni, Questure, Comitato per i minori stranieri ed Associazioni/Enti coinvolti), interagenti nella procedura di conversione del permesso di soggiorno. Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall’interessato già al momento del deposito dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del soggetto che ha in carico il minore. Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri. Sarebbe auspicabile considerare la possibilità che la Questura competente verifichi il rilascio del prescritto parere, accedendo direttamente alla banca dati di codesto Comitato ovvero, in alternativa prevedendo l’inoltro alla medesima Questura, per posta elettronica, della copia del parere espresso. Roma, 10 ottobre 2011 Il Direttore Centrale: Ronconi - Prefetto   Scarica il testo in formato .pdf (pulsante a destra)   Grazie a Sergio Brigugli per la segnalazione  

2011-11-08T14:21:34+01:008 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|

Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 1 marzo 2010 n. 4868

Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano, ai fini del ricongiungimento familiare, ma non quando esso è disposto nei confronti del “affidatario” che abbia la cittadinanza italiana. La Corte sostiene che il ricongiungimento familiare del minore affidato con provvedimento di Kafalà possa essere realizzato solo dai cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione e non, invece, da cittadini italiani in quanto a questi ultimi dovrebbe applicarsi esclusivamente la normativa italiana di cui alla legge n. 184 del 1983. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 23 settembre 2011 n. 1945.

2011-11-07T19:50:34+01:007 Novembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 23 settembre 2011 n. 19450

Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano quale affidamento, ai fini del ricongiungimento familiare di minori stranieri in stato di abbandono a cittadini stranieri, rispetto a quegli ordinamenti che non prevedono l'adozione. Tale riconoscimento non può avvenire nei confronti di cittadini italiani, essendo obbligatoria l'applicazione ad essi del regime di adozione internazionale (articolo 36, legge n. 184/1983, in attuazione della Convenzione de L’Aja del 1993). Alla domanda di ricongiungimento familiare in base al provvedimento di Kafalah, volta ad ad assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia di un minore straniero versante in stato di abbandono, non possono applicarsi le norme previste per il ricongiungimento, né per il riconosicimento automatico dei  provvedimenti stranieri. Le norme in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri  non si applicano ai casi di adozione (articoli 41, 64 e seguenti della legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato). Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 4868 del 201.  

2011-11-07T19:48:32+01:007 Novembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sentenza dell’11 agosto 2011 n. 17191

Dati gli effetti negativi che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della figlia minore dall’affidamento condiviso, in presenza di un continuo comportamento  denigratorio da parte di un genitore e della sua famiglia nei confronti dell’altro, l’affidamento del minore è disposto nei confronti di quest’ultimo: un' eccezione alla regola dell’affidamento condiviso fra i genitori. Conforme: Corte di Cassazione, I Sez. Civile, 15.09.2011 n. 1886

2011-10-25T19:59:23+02:0025 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 15 settembre 2011 n. 18867

La Corte di Cassazione ritiene che l’affidamento soltanto o anche al genitore nei confronti del quale il figlio minore ha espresso netta opposizione in sede di audizione, deve ritenersi contrario al suo interesse superiore. In questo caso l’affidamento condiviso non può essere disposto. Vedi anche: Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 11 agosto 2011 n. 1719  

2011-10-21T16:27:27+02:0021 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Tribunale di Roma, decreto del 20.09.2011

In base alla legge nazionale e internazionale vigente, devono essere considerati minorenni coloro che sono tali in base alla legge dello stato di origine. Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il cittadino egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge egiziana. In quanto minorenne, il cittadino non può essere espulso in base al divieto generale previsto dal Testo Unico sull’immigrazione (art. 19), salvo che ricorrano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato (art. 13 comma 1), non ricorrenti in questo caso, ove risulta esservi prova di un buon inserimento sociale. Pertanto è illegittimo il diniego della Questura al rilascio del permesso di soggiorno.  

2011-10-14T15:37:58+02:0014 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto del Commissario delegato alla protezione civile, 18 maggio 2011

Con il decreto del 18 maggio 2011 rep. n. 2436, il Commissario delegato alla protezione Civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta provvedimenti straordinari per assicurare l’accoglienza di centinaia di minori soli che hanno raggiunto l’Italia a seguito della crisi in Nord-Africa che ha comportato un eccezionale afflusso di migranti verso il territorio italiano. Si comunica la nomina di un Soggetto attuatore, procedure operative apposite (allegato) il riferimento alle risorse finanziarie già rese disponibili per l’accoglienza dei migranti autorizzati a permanere con decreto del 5 aprile 201. Allegato: procedura operativa per accoglienza minori non accompagnati giunti in Italia a seguito della crisi del Nord-Africa Al fine di predisporre adeguate misure di accoglienza di centinaia di minori soli hanno raggiunto il territorio italiano a seguito dell’emergenza Nord Africa, il Governo ha concordato un’apposita proceduta operativa con le Amministrazioni competenti, come previsto dalla circolare del Dipartimento per la Protezione Civile del 18 maggio 2011 rep. n. 2436.

2011-05-23T16:10:33+02:0023 Maggio 2011|Normativa italiana|
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