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Articolo 155 del Codice Civile

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Testo aggiornato a giugno 2012  

2012-06-27T22:32:32+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO: orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri    

2012-06-26T10:51:46+02:0026 Giugno 2012|Normativa comunitaria|

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez II quater, sentenza del 16.05.2012 n. 4431

Il permesso di soggiorno per motivo di affidamento spetta al cittadino straniero anche oltre il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche dopo tale età. Nel caso di specie, il ragazzo egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge della Repubblica Araba d'Egitto e tale normativa deve essere rispettata dalle autorità italiane, in base alla legge italiana di diritto internazionale privato. Conformemente a tale principio, era stato nominato un tutore dopo i diciotto anni dal giudice tutelare.  

2012-06-05T12:04:01+02:005 Giugno 2012|Giurisprudenza italiana|

Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20.11.1989

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (comunemente abbreviato come il CRC, CROC, o CRC) è un trattato sui diritti umani che stabilisce i diritti civili, politici, economici, sociali, sanitari e culturali dei bambini. Scarica il testo (pulsante rosso a destra) Leggi e scarica la convenzione illustrata a [questa pagina->http://legale.savethechildren.it/Leggi-e-racconta-la-Convenzione]

2012-05-29T06:47:58+02:0029 Maggio 2012|Normativa internazionale|

Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni introdotte da Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, (indicato con DPR 334/2004). Scarica il testo (pulsante rosso a destra)

2012-05-28T23:34:22+02:0028 Maggio 2012|Normativa italiana|

Tribunale civile di Roma, sentenza del 13 maggio 2012 n. 8748 est. Mauro

Per la dichiarazione di apolidia è sufficiente provare che l'interessato non è riconosciuto come cittadino dalle autorità dello stato in cui hanno origine i genitori. Nella specie, il giovane nato in Italia, figlio di genitori croati, ha presentato una dichiarazione delle autorità croate in cui si afferma che non è compreso nelle liste dei cittadini croati.

2012-05-15T09:49:45+02:0015 Maggio 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Europea per i Diritti Umani, sentenza del 23.02.2012 Hirsi et al. v. Italia

Sono illegittimi i respingimenti in mare per violazione dei diritti umani fondamentali. Il processo ha origine dal respingimento da parte delle autorità italiane di circa 200 cittadini eritrei e somali, inclusi donne e bambini, intercettati in acque internazionali al largo di Lampedusa e successivamente ricondotti in Libia lo scorso 6 maggio 2009. La Corte ha accolto il ricorso di 22 ricorrenti condannando l’Italia per l’azione di refoulement in Libia commessa dalle autorità italiane, in violazione degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 13 ( diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, nonché dell’art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive). Scarica la sentenza, disponibile in lingua francese e inglese (pulsante a destra) Ref.: ricorso n. 27765/09  

2012-02-23T14:19:23+01:0023 Febbraio 2012|Corte Europea per i Diritti Umani|

Guida e banca dati sulla normativa internazionale (in inglese)

In un documento di 50 pagine la descrizione di tutti gli organismi e meccanismi internazionali e regionali che si occupano della promozione, tutela e monitoraggio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: sfoglia onlin la Guida agli strumenti internazionali per i diritti dei bambini: Guide to Child Rights Mechanisms (in inglese) oppure scaricala gratuitamente cliccando sul pulsante a destra di questa pagina. E’ stata pubblicata alla fine del 2011 a cura della Rete Internazionale per i diritti dei bambini - Child Rights International Network (CRIN che raccoglie 2230 organizzazioni nel mondo per la tutela dei diritti dei bambini. E’ una guida per tutti coloro che si occupano di infanzia e di adolescenza, ma non solo, per comprendere i “meccanismi” istituiti per la tutela e promozione dei diritti dei bambini in tutto il Mondo, dal Comitato ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ad altri organismi e Comitati delle Nazioni Unite che si occupano trasversalmente dei diritti dei minori, a enti regionali come l’Unione africana ed organismi nazionali indipendenti, quali i Garanti. Oltre alla versione elettronica, il CRIN ha sviluppato una banca dat sulle leggi internazionali, regionali e nazionali in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

2012-02-23T09:21:44+01:0023 Febbraio 2012|Normativa internazionale|

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori

Per i provvedimenti di protezione dei minori è competente lo stato di cui essi hanno la cittadinanza. Se il minore è abitualmente residente fuori dallo stato di cui è cittadino, le autorità dello stato di residenza sono competenti ad adottare i necessari provvedimenti di protezione. Se il minore si trova temporaneamente fuori dallo stato di abituale residenza, in caso di necessità, le autorità dello stato in cui si trova adottano provvedimenti urgenti, tenendo informate le autorità dello stato di abituale residenza. Tali provvedimenti rimangono afficaci fino a quando non siano adottate decisioni da parte dlele autorità dello stato di residenza abituale. In caso di trasferimento della residenza abuale in altro stato, le misure adottate dalle autorità dello Stato di precedente abituale residenza resteranno in vigore fino a che le autorità dello Stato di nuova abituale residenza non le avranno abolite o sostituite.  

2012-02-13T18:17:16+01:0013 Febbraio 2012|Normativa internazionale|
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