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Legge del 10 dicembre 2012 n. 219

E’ legge la completa equiparazione dei diritti dei figli di genitori non coniugati a quelli dei figli nati da coppie sposate. Cambia la definizione di vincolo di parentela per la legge italiana. Il nuovo testo dell’articolo 74 del codice civile prevede che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.    Le novità in breve: Per figli naturali e figli legittimi vi è da ora un unico status giuridico di figlio. Scompare ogni distinzione linguistica e la legge si riferirà ad essi solo con il termine "figli". Per la prima volta, la legge riconosce che il vincolo tra figlio e genitore non sposato ha effetto anche nei confronti dei parenti del genitore, con relativi diritti e obblighi di assistenza morale e materiale, oltre che di successione. Inoltre, il figlio nato fuori dal matrimonio può ora essere riconosciuto dai genitori, sia congiuntamente sia separatamente dalla madre e dal padre, anche se erano già uniti in matrimonio con altra persona al concepimento. Il riconoscimento del figlio ha effetto se il minore che ha almeno 14 anni vi acconsente. Le nuove norme abbassano l’età da 16 a 14 anni per l’assenso. Al di sotto dei 14 anni, il riconoscimento del figlio ha effetto solo se vi acconsente il genitore che ha riconosciuto per primo il figlio. Nell’interesse del minore, il giudice potrà autorizzare il riconoscimento dei figli nati da persone unite da vincolo di parentela in linea retta o collaterale di secondo grado, o tra affini in linea retta, al fine di dare maggiore tutela anche i figli nati in situazioni legate ad abusi familiari.   Tribunale competente Il tribunale competente per le questioni che riguardano i figli naturali sarà il Tribunale civile, lo stesso che tratta le questioni relative ai figli di coppie sposate, e non più solo il tribunale per i minorenni (nuovo testo dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile). In particolare, sarà da ora competente il Tribunale civile anche per le decisioni che riguardano il comportamento del genitore nei confronti dei figli, al fine di un eventuale provvedimento di modifica delle modalità di gestione della potestà. Eccezioni alla generale competenza del tribunale ordinario sono per le seguenti questioni che riguardano il figlio minore: autorizzazione a unirsi in matrimonio stipulare convenzioni matrimoniali decadenza, reintegrazione, limitazione della potestà genitoriale (ma rimane competente il tribunale ordinario, se è in corso un giudizio di separazione o divorzio) rimozione dall’amministrazione dei beni dei figli e la riammissione provvedimenti sul’educazione e l’amministrazione dei beni (articolo 371 del codice civile)      

2014-01-12T18:47:22+01:0012 Gennaio 2014|Normativa italiana|

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 gennaio 2011

Il terzo Piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato il 21 gennaio 2011 con decreto del Presidente della Repubblica, ha individuato quattro direttrici di intervento, sulle quali sono state elaborate proposte di azioni coordinate: consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all’esclusione sociale, rafforzare la tutela dei diritti, favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale, promuovere l’interculturalità   Il 28 febbraio 2013 è stato pubblicato il Rapporto di sintesi sugli esiti del monitoraggio del terzo Piano nazionale per l’infanzia. Esso raccoglie i risultati dell’ampio lavoro di ricognizione sul Piano curato dall'Osservatorio insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le politiche per la famiglia e al Centro nazionale. Vai al Rapport  

2013-03-04T19:08:58+01:004 Marzo 2013|Prassi nelle normative|

Corte Europea per i Diritti Umani, sentenza del 19.2.2013 (causa n. 19010/07)

E' illegittimo rifiutare l'adozione del bambino da parte della compagna della madre. Nel caso di X e altri c Austria, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione della Convenzione. Il caso riguardava la denuncia presentata da due donne che vivono in una relazione stabile per il rifiuto dei giudici austriaci di concedere il diritto di adottare il figlio della compagna. Lo scopo è riconoscere il vincolo di genitorialità fra il bambino e la compagna della madre. La legge austriaca presume l’eterosessualità della coppia e prevede che l’adozione da parte della compagna avrebbe comportato la perdita della potestà della madre. La Corte ha constatato che la differenza di trattamento tra i ricorrenti e una coppia non sposata eterosessuale era basata sull’orientamento sessuale dei ricorrenti. Il governo austriaco non ha fornito ragioni convincenti per dimostrare che l’esclusione dell’adozione da parte della compagna della madre è necessaria per la tutela della famiglia nel senso tradizionale o per la tutela degli interessi del minore. La distinzione è quindi discriminatoria (principi sanciti agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per i diritti umani). La corte ha pertanto affermato che vi è violazione di questi principi e ha dichiarato illegittimo il rifiuto dei giudici austriaci di concedere il diritto di adottare il figlio della compagna senza recidere legami giuridici della madre con il bambino (adozione del bambino da parte del genitore elettivo). Allo stesso tempo, la Corte ha sottolineato che la Convenzione non obbliga gli Stati ad estendere il diritto di secondo genitore adozione alle coppie non sposate. Il testo della sentenza è disponibile in lingua inglese e francese.  

2013-03-04T16:17:39+01:004 Marzo 2013|Corte Europea per i Diritti Umani|

Ministero dell’Istruzione, nota del 25 gennaio 2013

Chiarimenti in merito all’iscrizione di bambini stranieri senza il permesso di soggiorno, iscrizioni multiple per più figli, e per i figli di persone non coniugate. Leggi il testo di seguito Scarica il testo (allegato)   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica   Ufficio Sesto   Nota Prot. n.375   Roma, 25-1-2013   OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014. Chiarimenti.   A seguito di nuovi quesiti qui pervenuti, relativi alla procedura delle iscrizioni on line, si ritiene di dover chiarire alcune questioni.   E’ opportuno subito informare che è disponibile sul portale SIDI nell’Area Alunni - Gestione Alunni la nuova funzione “Gestione iscrizioni”, che consente alle scuole di visualizzare sia le domande ricevute sia di verificare lo stato di iscrizione dei propri alunni frequentanti le classi conclusive. Alla voce “Gestione domande ricevute” è possibile visualizzare le domande compilate dalle famiglie, ed eventualmente restituirle alle famiglie stesse per effettuare le necessarie rettifiche.   Sui quesiti posti, si fa presente:   1)- Alunni non ancora in regola con il permesso di soggiorno Come specificato nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, allegate alla CM n.24 dell’1-3-2006, l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione. Pertanto, sarà cura delle scuole provvedere alla iscrizione on line degli studenti stranieri, ancora non in regola con il permesso di soggiorno. Le scuole procederanno all’inserimento dei dati anagrafici nella procedura delle iscrizioni on line, con le stesse modalità previste per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale alunni. La stessa procedura sarà adottata per i minori interessati da adozioni internazionali non ancora perfezionate.   2)- Iscrizione di più figli Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte. La registrazione infatti serve per ottenere un codice di accesso al servizio delle iscrizioni on line con cui possono essere presentate tutte le domande di iscrizione necessarie.   3) - Iscrizione di alunni figli di genitori non coniugati Nel caso di genitori non coniugati è possibile indicare nel modulo di iscrizioni on line l’“affido congiunto” senza dover necessariamente selezionare l’opzione “divorziato / separato”.   IL DIRETTORE GENERALE Carmela Palumbo  

2013-01-28T22:28:04+01:0028 Gennaio 2013|Regolamenti e Prassi in Italia|

Tribunale di Treviso, sentenza del sentenza del 18 dicembre 2012 n. 2063

I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio anche la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza. Il Tribunale applica tale normativa anche se essa comporta l’immediato scioglimento del matrimonio, senza passare attraverso il periodo triennale di separazione previsto dalla legge italiana. Il tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento immediato del matrimonio celebrato in Italia fra un cittadino italiano ed una cittadina messicana in applicazione del regolamento comunitario e del Codice civile federale messicano. Questo è un esempio degli effetti dell’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personal, adottato il 20 dicembre 2010, ed applicabile in Italia dal 21 giugno 2012. L’applicazione del regolamento prevale su quella della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995.   Fonte: ASGI http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2579&l=i        

2013-01-24T00:19:58+01:0024 Gennaio 2013|Giurisprudenza italiana|
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