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Costituzione italiana in 8 lingue

è in inglese, francese, spagnolo, albanese, arabo, cinese, russo, filippino, oltre che in italiano. La versione tradotta in otto lingue della Constituzione italiana è stata realizzata dall’ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani e pubblicata l'11 settembre 2012 nell’ambito del Programma di Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri - II Edizione, finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno con il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi.      

2013-01-21T16:39:20+01:0021 Gennaio 2013|Normativa italiana|

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza dell’11 gennaio 2013 n. 601

Confermato l’affidamento di un bambino alla madre separata che convive con un’altra donna a cui è legata da una relazione omosessuale. La sentenza non ha precedenti in Italia.   Si tratta della conferma della decisione della Corte d’Appello di Brescia di affidare in via esclusiva il figlio minore alla mamma, a fronte del comportamento pregiudizievole del padre. Il fatto che la madre conviva con una donna non è di per sé un impedimento. Si deve infatti provare che vi è o può essere un pregiudizio per il bambino che vive in tale contesto. Nelle parole della Corte: "Non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita dle bambino, dell’ambiente familiare in cui il bambino viveva presso la madre (...). All base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo dle bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo, si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’Appello ha preteso fosse specificamente argomentata." La sentenza, pronunciata l’8 novembre 2012, è stata depositata l’11 gennaio.    

2013-01-12T11:04:29+01:0012 Gennaio 2013|Giurisprudenza italiana|

Accordo Stato-Regioni sull’assistenza sanitaria agli immigrati

Concluso l’accordo per la corretta applicazione della normativa sull’accesso al SSN degli stranieri presenti sul territorio nazionale. La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 definisce un Accordo sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” considerato che: - sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata; - è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza; - è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari. Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche (vedi quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della Caritas di Roma) sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011) e che ha visto la SIMM una competente protagonista. L’approvazione di tale documento è stata richiesta formalmente al Ministro della salute nell’incontro con il Presidente della SIMM l’11 maggio 2012 e tale volontà è stata ribadita dal Ministro stesso nel video messaggio al Congresso nazionale SIMM del 12 ottobre 2012. Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e P.A. Le novità principali sono: - iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno; - iscrizione obbligatoria al SSN dei regolarizzandi; - iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo pds per uno dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN; - iscrizione volontaria al SSR per gli over 65enni con tariffe attuali; garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche eventuali trapianti; - rilascio preventivo del codice STP per facilitare l’accesso alle cure; - definizione del codice di esenzione X01 per gli STP; - iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani; - iscrizione volontaria per i comunitari residenti; - iscrizione volontaria per studenti comunitari con il solo domicilio; equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI; - proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora previsto. Questo Accordo è uno strumento prezioso soprattutto per i GrIS per quell’azione di advocacy perché nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un’ottica di equità e giustizia sociale (SG).   fonte: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni http://www.simmweb.it  

2013-01-10T00:00:00+01:0010 Gennaio 2013|Regolamenti e Prassi in Italia|

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012

Dal 2013 le famiglie usufruiranno di bonus per l’asilo nido o per pagare la baby sitter, per un massimo di sei mesi e fino all’anno di età del bambino. Il contributo è di 300 euro al mese, con precedenza per le famiglie con il valore più basso per l’Isee, l’indicatore della ricchezza delle famiglie. Il fondo destinato dal Governo è di 20 milioni di euro. Le domande si potranno presentare a partire da un giorno prestabilito, di cui il governo darà informazione al più presto. Chi otterrà il contributo dovrà rinunciare per lo stesso periodo di tempo al congedo facoltativo successivo alla maternità obbligatoria: un periodo di aspettativa con stipendio al 30% che di cui si può fruire fino ai tre anni di età del bambino. Queste e altre importanti novità sono contenute nel decreto approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 22 dicembre 2012. Leggi il testo del decreto (pulsante rosso a destra)  

2013-01-09T00:39:41+01:009 Gennaio 2013|Normativa italiana|

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sentenza dell’11 dicembre 2012 n. 1833

L’indennità di accompagnamento per minori invalidi per la frequenza di centri ambulatoriali per l’assistenza e la riabilitazione, ovvero di scuole o centri fi formazione per il reinserimento sociale è prestazione di carattere assistenzale che spetta anche ai minori stranieri, anche se privi di un permesso di soggiorno di lungo periodo (legge 21 novembre 1988, n. 508). Il tribunale richiama la decisione della Corte Costituzionale che dichiarò illegittimo l’articolo 80 comma 19 della legge 388/2000 nella parte in cui subordina il requisito della carta di soggiorno la concesisone ai minori stranieri regolarmente soggiornanti la concessione dell’indennità di frequenza suddetta (sentenza della Corte Costituzionale del 16 dicembre 2011 n. 32).  

2012-12-16T16:28:44+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 16 dicembre 2011 n. 329

E’ incostituzionale l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi).

2012-12-16T16:26:46+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 21 luglio 2011 n. 222

L’applicazione di nuove norme in materia di rilascio del permesso alla maggiore età ai minori non accompagnati che compiano la maggiore età dopo un congruo lasso di tempo per aver maturato i nuovi requisiti (art. 32 del testo Unico sull’Immigrazione, commi 1bis e ter, come modficato dalla legge n. 94/2009). In particolare, la normativa che ha introdotto il requisito di avere frequentato un percorso biennale di integrazione sociale è stata giudicata applicabile solo ai ragazzi che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della modifica legislativa, in modo da consentire agli stessi di partecipare al progetto biennale.  

2012-12-12T11:23:25+01:0012 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di cassazione – Sezione I civile – sentenza del 3 dicembre 2012 n. 21591

La conflittualità tra i genitori non può di per sé giustificare l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei coniugi. La Corte di Cassazione ha precisato che l'affido condiviso è maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli. Nel caso concreto, il rapporto difficile del padre con i figli è stato addebitato almeno in parte alla mancanza di cooperazione tra i genitori e alla loro scelta di non volersi avvalere di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali.  

2012-12-12T10:08:38+01:0012 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|
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