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Corte Europea per i Diritti Umani, sentenza del 19.2.2013 (causa n. 19010/07)

E' illegittimo rifiutare l'adozione del bambino da parte della compagna della madre. Nel caso di X e altri c Austria, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione della Convenzione. Il caso riguardava la denuncia presentata da due donne che vivono in una relazione stabile per il rifiuto dei giudici austriaci di concedere il diritto di adottare il figlio della compagna. Lo scopo è riconoscere il vincolo di genitorialità fra il bambino e la compagna della madre. La legge austriaca presume l’eterosessualità della coppia e prevede che l’adozione da parte della compagna avrebbe comportato la perdita della potestà della madre. La Corte ha constatato che la differenza di trattamento tra i ricorrenti e una coppia non sposata eterosessuale era basata sull’orientamento sessuale dei ricorrenti. Il governo austriaco non ha fornito ragioni convincenti per dimostrare che l’esclusione dell’adozione da parte della compagna della madre è necessaria per la tutela della famiglia nel senso tradizionale o per la tutela degli interessi del minore. La distinzione è quindi discriminatoria (principi sanciti agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per i diritti umani). La corte ha pertanto affermato che vi è violazione di questi principi e ha dichiarato illegittimo il rifiuto dei giudici austriaci di concedere il diritto di adottare il figlio della compagna senza recidere legami giuridici della madre con il bambino (adozione del bambino da parte del genitore elettivo). Allo stesso tempo, la Corte ha sottolineato che la Convenzione non obbliga gli Stati ad estendere il diritto di secondo genitore adozione alle coppie non sposate. Il testo della sentenza è disponibile in lingua inglese e francese.  

2013-03-04T16:17:39+01:004 Marzo 2013|Corte Europea per i Diritti Umani|

Tribunale di Treviso, sentenza del sentenza del 18 dicembre 2012 n. 2063

I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio anche la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza. Il Tribunale applica tale normativa anche se essa comporta l’immediato scioglimento del matrimonio, senza passare attraverso il periodo triennale di separazione previsto dalla legge italiana. Il tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento immediato del matrimonio celebrato in Italia fra un cittadino italiano ed una cittadina messicana in applicazione del regolamento comunitario e del Codice civile federale messicano. Questo è un esempio degli effetti dell’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personal, adottato il 20 dicembre 2010, ed applicabile in Italia dal 21 giugno 2012. L’applicazione del regolamento prevale su quella della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995.   Fonte: ASGI http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2579&l=i        

2013-01-24T00:19:58+01:0024 Gennaio 2013|Giurisprudenza italiana|
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