Direttiva del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008
Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri dopo i 14 anni e al compimento della maggiore età
Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri dopo i 14 anni e al compimento della maggiore età
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
Un documento di approfondimento e analisi di Save the Children Italia sul Protocollo su “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati”, emesso nel giugno 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (c.d. “Protocollo Ascone”), 29 settembre 2010
Negato il ricongiungimento familiare al convivente di una cittadina italiana in gravidanza, sulla base della formulazione del divieto di espulsione (limitato al coniuge straniero della donna in gravidanza, art. 19 comma 1 lettera d del Testo Unico sull’immigrazione, d. lgs. 286/98), limitato ai futuri padri sposati. La Corte ha escluso l’applicabilità delle norme comunitarie e italiane a tutela dei familiari di cittadini italiani, non ostante la legge lo preveda esplicitamente all’articolo 28 d. lgs. 286/1998 e articoli 3 e 23 del d. lgs. 30/2007 (Applicabilita’ ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani), al fine di agevolare l’ingresso e il soggiorno dei familiari diversi dal coniuge e dai figli, qualunque sia la loro cittadinanza, se a carico o conviventi, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.
Le modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 286/98, introdotte dall’articolo 1 della legge 94/2009, hanno efficacia solo per la situazione delle persone che hanno fatto ingresso in Italia in data successiva alla loro entrata in vigore (8 agosto 2009). Condanna della Questura alle spese di lite nella fase cautelare.
L’accordo del 1 febbraio 2007 tra la Repubblica di Francia e la Repubblica di Romania per il rimpatrio di minori rumeni non accompagnati è incostituzionale per violazione del diritto a un rimedio giusdizionale effettivo contro la decisione di rimpatrio.
L'affidamento condiviso deve essere disposto in ogni caso, tranne quando risulti pregiudizievole per l'interesse del minore con riferimento all'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore. Nel caso di genitori residenti in stati diversi, l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.
L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423
L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423
Rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età: l’art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998 si applica ai minori “comunque affidati” ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare per i quali, al sopraggiungere della maggiore età, sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non sono applicabili invece gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 bis e ter: presenza in Italia da almeno tre anni e ammissione per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale.