Corte di Cassazione, sentenza 23 ottobre 2013 n. 43292
Confermata la condanna della madre che trasferisce la figlia minore dalla casa familiare non ostante la decisione del giudice della separazione.
Confermata la condanna della madre che trasferisce la figlia minore dalla casa familiare non ostante la decisione del giudice della separazione.
Per meglio tutelare l'interesse del minore, è sempre competente il giudice del luogo della sua residenza, e non di quella del genitore.
Da rifare il bando nazionale per il servizio civile perché esclude i ragazzi e le ragazze di cittadinanza straniera residenti in Italia.
Quando il figlio è riconosciuto dalla sola madre, e solo successivamente dal padre, è apposto il cognome secondo il criterio del suo superiore interesse.
Sì al ricongiungimento familiare del minore straniero affidato a cittadino italiano. La Corte di Cassazione ha enunciato questo principio a sezioni unite.
Lo stato competente a trattare la domanda di asilo di un minore è lo stato in cui il bambino è di fatto presente, anche se il minore già ha presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro.
Quando il figlio è affidato al genitore che vive all'estero, l'ammontare dell'assegno è determinato secondo gli stessi principi di equità e proporzionalità, senza tenere conto dlel'eventuale disparità di potere d'acquisto fra l'Italia e lo stato in cui il minore vive con il genitore affidatario.
Inammissibile il ricorso del genitore contro la decisione del giudice tutelare di ottenere il passaporto individuale intestato alla figlia minore, di anni due, chiesto senza l'assenso dell'altro genitore, durante il giudizio di separazione.