L’assegno di mantenimento del figlio è previsto in proporzione
alle sostanze dei genitori e al loro reddito, ma anche alla capacità,
di lavoro professionale e casalingo. 

Quando il figlio è affidato al
genitore che vive all’estero, l’ammontare dell’assegno è determinato
secondo gli stessi principi di equità e proporzionalità, senza
tenere conto dlel’eventuale disparità di potere d’acquisto fra
l’Italia e lo stato in cui il minore vive con il genitore
affidatario.

Nel caso di un bambino italiano affidato alla madre in Ucraina, la
Suprema Corte di Cassazione conferma la sentenza del tribunale di
Bari, nel solco della giurisprudenza ormai consolidata. 

Leggi il
testo dell’ordinanza del 20 maggio 2013 quì allegato. L’assegno deve
essere corrisposto dal momento della nascita del figlio, se da allora
il genitore non affidatario si è disinteressato della sua
assistenza.