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Accertamento dell’età

Identificare la persona in modo corretto è importante soprattutto quando può trattarsi di un minorenne da proteggere. La legge spesso diversifica il trattamento delle persone minori per la capacità ad avere diritti o obblighi, come vittime o autori di reati, o come destinatari di autorizzazioni o provvedimenti amministrativi. Le persone straniere minori di età non possono essere espulse dal territorio italiano. La legge italiana prevede che la minore età della persona sia determinata in base a quanto prevede la legge nazionale della persona considerata. Non è quindi necessariamente a 18 anni, se la persona non ha la cittadinanza italiana. Infatti, la legge dello stato di cui la persona è cittadina potrebbe prevedere un’altra età. Vedi a proposito l’approfondimento nella  scheda: "Protezione dei minori stranieri e maggiore età&quot. I giudici italiani hanno annullato decreti di espulsione emessi senza aver verificato che si tratta effettivamente di una persona maggiorenne. L’accertamento giudiziale è avvenuto sulla base di un’esame medico o anche con riferimento alla legge applicabile alla determinazione della minore età. Si vedano, a tale proposito, le seguenti pronuncie: Giudice di Pace di Roma, decreto del 05.12.2012 in proc. n. 42634/201 Tribunale di Roma, decreto del 20 settembre 2011 in proc. n. 17850/201   Giudice di Pace di Perugia, decreto del 22.02.2010 in proc. 123/201 Giudice di Pace di Roma, decreto del 16.10.2008 in proc. n. 375/200   Come si accerta l’età della persona? L’autorità competente - il Tribunale o la polizia, a seconda della situazione in cui ci si trova - può effettuare degli accertamenti sulla persona, per verificare se può essere minorenne. Questo può essere necessario soprattutto se la persona non dispone di documenti validi d’identità. Gli accertamenti sono fatti da personale medico qualificato. Gli accertamenti non sono mai esatti: è scientificamente provato che nessun accertamento medico può dare una definizione esatta dell’età della persona. Gli esami possono determinare un ambito temporale in cui può collocarsi l’età della persona esaminata. Gli accertamenti e gli esami possono essere compiuti sulla persona solo con il suo consenso. Devono essere rispettosi della dignità della persona. Nel dubbio, le autorità devono presumere che si tratti di una persona minorenne e attivare le misure necessarie per proteggerla adeguatamente. Quando le autorità valutano il comportamento di una persona nel processo penale e hanno il dubbio che questa sia minorenne, anche in base ad eventuali accertamenti medici, la minore età è presunta. Questo è stabilito dall’articolo 8 del del Codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. n. 448 del 1988). Il Ministero della Giustizia ha reso disponibile una relazione interessante sul tema della determinazione dell’età, a cura Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari (vedi a questa pagina). Quando la polizia deve identificare una persona straniera, può valutare la sua età anche in base ad accertamenti medici, sempre con il suo consenso. In caso di dubbio, la minore età è presunta (direttiva del Ministro dell’Interno del 9 luglio 200). Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute hanno sottoscritto nel 2009 un protocollo d’intesa->http://legale.savethechildren.it/Protocollo-Ministero-dell-Interno] per individuare una procedura unitaria di accertamento dell’età in modo rispettoso dei diritti fondamentali dei minori e al fine di tutelare al meglio la loro posizione. Save the Children ha partecipato ai lavori e pubblicato un [Documento di analisi sul protocollo nel 201. Per uno sguardo all’estero, possiamo vedere le raccomandazioni del governo svedese riguardo l’accertamento dell’età di minori stranieri non accompagnati al fine del rilascio del permesso di soggiorno. Vedi le raccomandazioni e scarica il documento a questa pagina.   Testo aggiornato al 5 dicembre 2012  

2014-01-20T00:00:00+01:0020 Gennaio 2014|Schede Tematiche|
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