Corte di cassazione, sez. VI-1 civile, ordinanza n. 15025 del 7 settembre 2012
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al familiare del minore previsto dall’art. 31 del testo Unico sul'immigrazione, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non è necessaria la presenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute. Le esigenze tutelate dalla legge possono ricomprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e concretamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, derivi o possa derivare al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Vedi anche: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 25 ottobre 201