Home/Tag: Ricongiungimento familiare

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 23 settembre 2011 n. 19450

Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano quale affidamento, ai fini del ricongiungimento familiare di minori stranieri in stato di abbandono a cittadini stranieri, rispetto a quegli ordinamenti che non prevedono l'adozione. Tale riconoscimento non può avvenire nei confronti di cittadini italiani, essendo obbligatoria l'applicazione ad essi del regime di adozione internazionale (articolo 36, legge n. 184/1983, in attuazione della Convenzione de L’Aja del 1993). Alla domanda di ricongiungimento familiare in base al provvedimento di Kafalah, volta ad ad assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia di un minore straniero versante in stato di abbandono, non possono applicarsi le norme previste per il ricongiungimento, né per il riconosicimento automatico dei  provvedimenti stranieri. Le norme in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri  non si applicano ai casi di adozione (articoli 41, 64 e seguenti della legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato). Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 4868 del 201.  

2011-11-07T19:48:32+01:007 Novembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472

La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Si richiama la Convenzione di New York sulla protezione del fanciullo, secondo la quale, tramite procedura giudiziaria o previo accordo ratificato da un giudice, un minore per il quale è impossibile il collocamento presso la sua famiglia legittima, può essere affidato ad una coppia o ad un singolo, i quali si impegnano a crescerlo e ad educarlo fino alla maggiore età. L’esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la Kafalah èl’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 20.1.2008 n. 190

2011-05-23T14:49:30+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto legislativo del 6 febbraio 2007 n. 30

  Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare. Normativa applicabile anche ai familiari non comunitari di cittadini italiani, in base all'articolo 28 comma 2 del Testo Unico sull'immigrazione e all'articolo 23 del decreto legislativo n. 30/2007 in oggetto.

2011-05-23T13:34:41+02:0023 Maggio 2011|Normativa italiana|

Corte di Appello di Palermo sez. I, Ordinanza del 19 febbraio 2011

La Corte autorizza il genitore alla permanenza sul territorio nazionale, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle due figlie minori, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Dlgs. n. 286/1998. Non risultano ostative tre precedenti condanne penali per vendita di prodotti contraffatti, poiché si tratta di fatti risalenti nel tempo (commessi fino all’anno 2003) e che non destano grave allarme sociale.  

2011-05-18T17:39:32+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Tribunale per i Minorenni di Venezia, sentenza del 31 gennaio 2011 n. 383

L’autorizzazione al soggiorno del genitore irregolarmente soggiornante, prevista dalla legge per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano (articolo 31 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione), può essere concessa anche come misura cautelare al fine di impedire danni irreparabili durante il processo, qualora il genitore sia espulso.  

2011-05-18T16:49:49+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti. Conforme: Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 3 febbraio 2011 n. 264  

2011-04-12T13:02:06+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 3 febbraio 2011 n. 2647

La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce il principio pronunciato dalle Sezioni Unite (v. sentenza del 25.10.2010 n. 2179). La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti.  

2011-04-12T13:00:04+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 19 ottobre 2004 in causa C‑200/02

Nella sentenza Zhu c. Regno Unito, la Corte ha affermato il diritto al soggiorno di una cittadina cinese in quanto madre di una bambina nata nel Regno Unito (in Irlanda del Nord, riconsciuta cittadina irlandese in base alle norme locali) e trasferitasi in Inghilterra. Il diritto al soggiorno della madre è stato affermato in base allo status di cittadina comunitaria della figlia, in quanto cittadina britannica. Più recentemente la Corte di Giustizia ha affermato il diritto al soggiorno dei genitori colombiani di due bambini nati in Belgio e riconosciuti cittadini belgi. Vedi la sentenza dell’8 marzo 2011 in ->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Giustizia-UE-sentenza-8][causa C-34/09  

2011-04-06T12:21:55+02:006 Aprile 2011|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 20134 del 23 settembre 2010

Negato il ricongiungimento familiare al convivente di una cittadina italiana in gravidanza, sulla base della formulazione del divieto di espulsione (limitato al coniuge straniero della donna in gravidanza, art. 19 comma 1 lettera d del Testo Unico sull’immigrazione, d. lgs. 286/98), limitato ai futuri padri sposati. La Corte ha escluso l’applicabilità delle norme comunitarie e italiane a tutela dei familiari di cittadini italiani, non ostante la legge lo preveda esplicitamente all’articolo 28 d. lgs. 286/1998 e articoli 3 e 23 del d. lgs. 30/2007 (Applicabilita’ ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani), al fine di agevolare l’ingresso e il soggiorno dei familiari diversi dal coniuge e dai figli, qualunque sia la loro cittadinanza, se a carico o conviventi, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.

2010-12-18T11:59:10+01:0018 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|
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