Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003
Il Regolamento stabilisce le norme applicabili in modo uniforme negli Stati dell’Unione Europea riguardo alla giurisdizione, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Si tratta di stabilire quale giudice, in quale Stato, ha il potere di decidere della controversia e se applicherà la legge di quello o di altro Stato per risolverla, in materia di divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio (*) attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale diritto di affidamento e il diritto di visita; tutela, curatela ed altri istituti analoghi; designazione e funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano; collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto; misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. (*) Per determinare quale legge, di quale Stato, deve applicare il giudice che ha giurisdizione (indicato da questo regolamento), in materia di divorzio e separazione, si fa riferimento al Regolamento 1259/2010 del Consigli. Il presente regolamento non si applica: alla determinazione o all’impugnazione della filiazione; alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione; ai nomi e ai cognomi del minore; all’emancipazione; alle obbligazioni alimentari; ai trust e alle successioni; ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.