Home/Tag: Immigrazione

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti. Conforme: Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 3 febbraio 2011 n. 264  

2011-04-12T13:02:06+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 3 febbraio 2011 n. 2647

La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce il principio pronunciato dalle Sezioni Unite (v. sentenza del 25.10.2010 n. 2179). La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti.  

2011-04-12T13:00:04+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Giustizia UE, sentenza 8 marzo 2011 in causa C-34/09

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa promossa da Gerardo Ruiz Zambrano contro Office national de l’emploi (ONEm) belga, ha affermato che, una volta acquisita la cittadinanza dello Stato Membro, i figli non possono essere privati dallo stato del godimento reale ed effettivo dei diritti lattribuiti dallo status di cittadini dell’Unione, fra i quali quello di soggiorno dei familiari dai quali dipendono, quale che sia la loro cittadinanza. In precedenza, la Corte aveva affermato il diritto di una cittadina cinese a soggiornare con il figlio minore in Irlanda, dove il figlio era nato ed era stato riconosciuto cittadino. Sentenza 19 ottobre 2004, causa C 200/02, Zhu c. U  

2011-04-06T12:25:56+02:006 Aprile 2011|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 19 ottobre 2004 in causa C‑200/02

Nella sentenza Zhu c. Regno Unito, la Corte ha affermato il diritto al soggiorno di una cittadina cinese in quanto madre di una bambina nata nel Regno Unito (in Irlanda del Nord, riconsciuta cittadina irlandese in base alle norme locali) e trasferitasi in Inghilterra. Il diritto al soggiorno della madre è stato affermato in base allo status di cittadina comunitaria della figlia, in quanto cittadina britannica. Più recentemente la Corte di Giustizia ha affermato il diritto al soggiorno dei genitori colombiani di due bambini nati in Belgio e riconosciuti cittadini belgi. Vedi la sentenza dell’8 marzo 2011 in ->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Giustizia-UE-sentenza-8][causa C-34/09  

2011-04-06T12:21:55+02:006 Aprile 2011|Corte di Giustizia dell'Unione Europea|

TAR Lazio sez IIquater, sentenza 11 febbraio 2011 n. 1362

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, in materia di rilascio del permesso alla maggiore età, si applica in modo da consentire ai minori non accompagnati di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998. Non può trovare applicazione, pertanto, qualora il neomaggiorenne abbia compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge.

2011-04-06T10:09:12+02:006 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto del G.I.P. di Bari dell’11 dicembre 2009

Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari archivia la richiesta di perseguire penalmente l’imputato minorenne per il reato di ingresso e soggiorno illegale istituito con la Legge sulla Sicurezza n. 94/2009 (articolo 10bis del Testo Unico sull’immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998). Non è configurabile il reato a carico del minorenne che si trovi in Italia in condizioni abbandono in quanto egli non può essere espulso bensì deve ricevere protezione sulla base della legislazione italiana in materia di adozione, affidamento e interventi urgenti. Non è configurabile il reato di ingresso illegale anche perché è dubbio l’elemento psicologico del reato (dolo o colpa), in quanto il minore si è verosimilmente affdato a soggetti adulti con legittime aspettative di essere tutelato.  

2011-04-05T17:07:42+02:005 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|
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