Giudice di Pace di Roma, decreto dell’8 maggio 2008 n. 3382
Annullato il decreto di espulsione ai sensi dell’art. 19 c. 2 lettera a, d.lgs. 286/98, per accertamento della minore età sulla base dell’esame medico.
Annullato il decreto di espulsione ai sensi dell’art. 19 c. 2 lettera a, d.lgs. 286/98, per accertamento della minore età sulla base dell’esame medico.
Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri dopo i 14 anni e al compimento della maggiore età
Un documento di approfondimento e analisi di Save the Children Italia sul Protocollo su “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati”, emesso nel giugno 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (c.d. “Protocollo Ascone”), 29 settembre 2010
Le modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 286/98, introdotte dall’articolo 1 della legge 94/2009, hanno efficacia solo per la situazione delle persone che hanno fatto ingresso in Italia in data successiva alla loro entrata in vigore (8 agosto 2009). Condanna della Questura alle spese di lite nella fase cautelare.
L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423
L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423
Rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età: l’art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998 si applica ai minori “comunque affidati” ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare per i quali, al sopraggiungere della maggiore età, sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non sono applicabili invece gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 bis e ter: presenza in Italia da almeno tre anni e ammissione per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale.
Annullato il decreto di espulsione ex art. 19, comma 2 lettera a, D.Lvo n. 286/1998, per accertamento della minore età sulla base di esame medico.
Annullato il decreto di espulsione a seguito di accertamento della minore età sulla base dell’esame medico.
Annullato il decreto di espulsione a seguito di accertamento della minore età sulla base dell’esame medico.