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Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 4232

L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423

2010-12-14T11:46:15+01:0014 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|

Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 4234

L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423

2010-12-14T11:45:05+01:0014 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 21 ottobre 2009 n. 6450

Rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età: l’art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998 si applica ai minori “comunque affidati” ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare per i quali, al sopraggiungere della maggiore età, sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non sono applicabili invece gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 bis e ter: presenza in Italia da almeno tre anni e ammissione per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale.

2010-12-14T10:56:30+01:0014 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|

Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 23.6.2010 n. 2919

L'articolo 1 della legge 15.7.2009 n. 94, che ha modificato l'art. 32 del Testo Unico sull'immigrazione non può riferirsi ai minori che non hanno raggiunto la maggiore età prima o entro due anni dalla  entrata in vigore della legge di modifica (e cioè entro l’agosto 2011) poiché, altrimenti, essa imporrebbe un adempimento impossibile. In quei casi, infatti, il minore non poteva, proprio perché entrato in Italia prima del compimento della maggiore età, partecipare ad un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del compimento della maggiore età.

2010-11-23T16:19:25+01:0023 Novembre 2010|Giurisprudenza italiana|
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