Legge del 10 dicembre 2012 n. 219
E’ legge la completa equiparazione dei diritti dei figli di genitori non coniugati a quelli dei figli nati da coppie sposate. Cambia la definizione di vincolo di parentela per la legge italiana. Il nuovo testo dell’articolo 74 del codice civile prevede che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Le novità in breve: Per figli naturali e figli legittimi vi è da ora un unico status giuridico di figlio. Scompare ogni distinzione linguistica e la legge si riferirà ad essi solo con il termine "figli". Per la prima volta, la legge riconosce che il vincolo tra figlio e genitore non sposato ha effetto anche nei confronti dei parenti del genitore, con relativi diritti e obblighi di assistenza morale e materiale, oltre che di successione. Inoltre, il figlio nato fuori dal matrimonio può ora essere riconosciuto dai genitori, sia congiuntamente sia separatamente dalla madre e dal padre, anche se erano già uniti in matrimonio con altra persona al concepimento. Il riconoscimento del figlio ha effetto se il minore che ha almeno 14 anni vi acconsente. Le nuove norme abbassano l’età da 16 a 14 anni per l’assenso. Al di sotto dei 14 anni, il riconoscimento del figlio ha effetto solo se vi acconsente il genitore che ha riconosciuto per primo il figlio. Nell’interesse del minore, il giudice potrà autorizzare il riconoscimento dei figli nati da persone unite da vincolo di parentela in linea retta o collaterale di secondo grado, o tra affini in linea retta, al fine di dare maggiore tutela anche i figli nati in situazioni legate ad abusi familiari. Tribunale competente Il tribunale competente per le questioni che riguardano i figli naturali sarà il Tribunale civile, lo stesso che tratta le questioni relative ai figli di coppie sposate, e non più solo il tribunale per i minorenni (nuovo testo dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile). In particolare, sarà da ora competente il Tribunale civile anche per le decisioni che riguardano il comportamento del genitore nei confronti dei figli, al fine di un eventuale provvedimento di modifica delle modalità di gestione della potestà. Eccezioni alla generale competenza del tribunale ordinario sono per le seguenti questioni che riguardano il figlio minore: autorizzazione a unirsi in matrimonio stipulare convenzioni matrimoniali decadenza, reintegrazione, limitazione della potestà genitoriale (ma rimane competente il tribunale ordinario, se è in corso un giudizio di separazione o divorzio) rimozione dall’amministrazione dei beni dei figli e la riammissione provvedimenti sul’educazione e l’amministrazione dei beni (articolo 371 del codice civile)