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Corte Costituzionale, sentenza del 16 dicembre 2011 n. 329

E’ incostituzionale l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi).

2012-12-16T16:26:46+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 21 luglio 2011 n. 222

L’applicazione di nuove norme in materia di rilascio del permesso alla maggiore età ai minori non accompagnati che compiano la maggiore età dopo un congruo lasso di tempo per aver maturato i nuovi requisiti (art. 32 del testo Unico sull’Immigrazione, commi 1bis e ter, come modficato dalla legge n. 94/2009). In particolare, la normativa che ha introdotto il requisito di avere frequentato un percorso biennale di integrazione sociale è stata giudicata applicabile solo ai ragazzi che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della modifica legislativa, in modo da consentire agli stessi di partecipare al progetto biennale.  

2012-12-12T11:23:25+01:0012 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 22.11.2012 n. 257

Le libere professioniste che adottano un bambino hanno diritto, come tutte le altre lavoratrici, all’indennità di maternità per cinque mesi e non solo per tre. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. «Gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993)». Scarica e leggi il testo della sentenza (pulsante rosso a destra)    

2012-11-26T13:27:48+01:0026 Novembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 2 dicembre 2011 n. 326

Con la riforma della normativa sul rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Riferimenti normativi: Articolo 32 del testo unico sull’immigrazione, come modificato dal decreto-legge del 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. Vedi il test

2011-12-04T19:39:51+01:004 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza dell’11 marzo 2011 n. 83

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del Codice Civile, nella parte in cui non prevede, per il figlio di età inferiore a sedici anni «adeguate forme di “tutela” dei suoi preminenti personalissimi diritti, nella specie di autonoma rappresentazione e difesa in giudizio, diritti costituzionalmente garantiti, la Corte Costituzionale ha affermato che la norma è conforme al dettato costituzionale in quanto interpretata nel senso di ritenere riconosciuta al minorenne la qualità di parte nel giudizio di opposizione al riconoscimento della filiazione: “Se, di regola, la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (in base agli articoli 317-bis e 320 del Codice Civile), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Ciò può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autorità giudiziaria dall'art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo. In tali sensi interpretato, il citato art. 250, quarto comma, cod. civ. si sottrae alle censure sollevate con l'ordinanza di rimessione, in relazione a tutti i parametri evocati".

2011-04-12T13:31:00+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 9 febbraio 2011 n. 40

Una decisione della Corte Costituzionale che segna il punto di riferimento per la normativa e l’applicazione dell’accesso al welfare in Italia. La Corte costituzionale ha affermato l’illlegittimità della normativa introdotta nell’ordinamento regionale del FVG la legge regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 24/2010 per contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza poiché mira ad escludere dai benefici i cittadini non comunitari in base alla loro nazionalità, oltre che a condizionare l’accesso dei cittadini comunitari e italiani in base all’anzianità di residenza. In tal modo la legge regionale comprometterebbe la stessa finalità dell’attribuzione di competenza alle regioni della materia dell’assistenza sociale e integrazione, introducendo distinzioni arbitrarie proprio fra i soggetti bisognosi delle prestazioni.  

2011-04-06T09:52:00+02:006 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 15 aprile 2010 n. 138

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 138 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:01:36+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 4

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. 4 sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:00:51+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|
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