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Direttiva 2011/92/CE del 13 dicembre 2011

La direttiva dell'Unione Europea detta principi fondamentali in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile. E' entrata in vigore il 17 dicembre 2011 e dovrà essere attuata dagli stati membri entro il 18 dicembre 2013. La direttiva prevede la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Contiene disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. Scarica il documento a destra di questa pagina

2012-01-29T23:18:46+01:0029 Gennaio 2012|Normativa comunitaria|

Corte Appello Venezia, decreto del 9 febbraio 2011 n. 475

La Corte di Appello di Venezia dichiara che i bambini affidati in Marocco con l’istituto della Kafalà rientrano fra i familiari ammessi al soggiorno in Italia in base alle norme applicabili ai cittadini comunitari e italiani. Le norme comunitarie in materia di soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione Europea sono applicabili ai cittadini italiani per espresso rinvio della legge italiana (articolo 23 del decreto legislativo n. 30/2007 e articolo 28 del decreto legislativo n. 286/98). Nel caso di specie, la Corte dichiara tali disposizioni applicabili al genitore che ha doppia cittadinanza, italiana e marocchina, nei confronti del quale le competenti autorità marocchine hanno disposto il provvedimento della Kafalà, ritenuto assimilabile a quello dell’affidamento secondo il diritto italiano.

2012-01-22T23:01:37+01:0022 Gennaio 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione Sez. I Civ., ordinanza del 28.12.2011 n. 29424

La disponibilità di accoglienza delle coppie non può essere condizionata né limitata in funzione delle caratteristiche del minore, poché l’adozione internazionale è prima di tutto uno strumento di solidarietà. Perciò non è idonea ad adottare un bambino la coppia che pone delle riserve tali da escludere bambini per la loro provenienza da genitori di religione diversa da quella cattolica, o di origine rom, o con difficoltà psichiatriche. 

2012-01-10T20:53:32+01:0010 Gennaio 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione Sez. I Civ. – sentenza del 15.12.2011, n. 27069

Doppio cognome per il figlio riconosciuto dal padre successivamente alla nascita. Corrisponde all’interesse del bambino aggiungere il cognome paterno a quello originario della madre. In tal modo si intende garantire la tutela dell’identità personale, in relazione all’ambiente familiare e sociale di vita, anche non si prospetta la convivenza con il padre. Si tratta di affermare il diritto all’dentità della persona, anche quando è appena nata. La Corte richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni, il diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (e quindi diritto “alla personalità” e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al vissuto del minore, alla vita sua trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future.

2011-12-31T11:21:44+01:0031 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Articolo 155 del Codice Civile: l’affidamento dei figli

Dal 2006 la legge italiana prevede la regola dell’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori che si separano. Il giudice decide le modalità dell’affidamento condiviso, anche su proposta dei genitori, privilegiando l’interesse superiore dei figli. Le modalità sono previste dall’articolo 155 e dai seguenti (fino all’art. 155 sexies) del Codice Civile, che si può leggere di seguito e scaricare come documento premendo il pulsante rosso a destra.   CODICE CIVILE {(testo aggiornato al 27.12.2011)}   Articolo 155   Provvedimenti riguardo ai figli.   Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.   Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.   La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori [c.c. 316]. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.   Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:   1) le attuali esigenze del figlio;   2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;   3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;   4) le risorse economiche di entrambi i genitori;   5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.   L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.   Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.       Articolo 155-bis   Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.   Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.   Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.*   *{Articolo 96 c. 1 del codice di procedura civile:} "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza."     Articolo 155-ter   Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.   I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.     Articolo 155-quater   Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.   Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.   Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.     Articolo 155-quinquies   Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.   Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.   Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.   Articolo 155-sexies   Poteri del giudice e ascolto del minore.   Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.   Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.    

2011-12-27T17:54:15+01:0027 Dicembre 2011|Normativa italiana|

Decreto interministeriale 11 maggio 2011

Pubblicato il 2 dicembre 2011 il decreto interministeriale che indica requisiti e condizioni per il rilascio di visti d'ingresso di cittadini stranieri in Italia. Per i minori è necessario l’atto di assenso del genitore all’espatrio. Il testo in allegato (a destra) ESTRATTO Articolo 3: 1. L’ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all’acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L’assenso all’espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore. 2. L’ingresso di minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all’esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all’art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.    

2011-12-05T11:37:14+01:005 Dicembre 2011|Normativa italiana|
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