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Corte Costituzionale, ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 4

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. 4 sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:00:51+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 22 luglio 2010 n. 276

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 276

2011-02-02T15:57:58+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sull’adozione internazionale nell’Unione europea

Il Parlamento Europeo chiede agli Stati membri di adottare alcune misure necessarie a migliorare ed agevolare le adozioni internazionali, ma anche di creare "un coordinamento tra Commissione e Stati membri per lo scambio di buone prassi e di strategie al fine di ottenere la massima collaborazione da tutti i Paesi e garantire sia il diritto all’adozione sia la massima trasparenza, evitando così le adozioni illegali". Vedi il test Vedi gli approfondimenti sul sito del Gruppo CRC - per la promozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo: Ambiente familiare e misure alternative - Adozione nazionale e internazional Misure speciali per la tutela dei minori

2011-02-02T15:09:13+01:002 Febbraio 2011|Normativa comunitaria|

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 20134 del 23 settembre 2010

Negato il ricongiungimento familiare al convivente di una cittadina italiana in gravidanza, sulla base della formulazione del divieto di espulsione (limitato al coniuge straniero della donna in gravidanza, art. 19 comma 1 lettera d del Testo Unico sull’immigrazione, d. lgs. 286/98), limitato ai futuri padri sposati. La Corte ha escluso l’applicabilità delle norme comunitarie e italiane a tutela dei familiari di cittadini italiani, non ostante la legge lo preveda esplicitamente all’articolo 28 d. lgs. 286/1998 e articoli 3 e 23 del d. lgs. 30/2007 (Applicabilita’ ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani), al fine di agevolare l’ingresso e il soggiorno dei familiari diversi dal coniuge e dai figli, qualunque sia la loro cittadinanza, se a carico o conviventi, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.

2010-12-18T11:59:10+01:0018 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza del 2 dicembre 2010 n. 24526

L'affidamento condiviso deve essere disposto in ogni caso, tranne quando risulti pregiudizievole per l'interesse del minore con riferimento all'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore. Nel caso di genitori residenti in stati diversi, l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.  

2010-12-17T22:01:10+01:0017 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|

Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 4232

L’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 riformato dalla legge n. 94/2009, consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale. Esso si applica ai minori “affidati” dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Conforme: Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 19 settembre 2010 n. 423

2010-12-14T11:46:15+01:0014 Dicembre 2010|Giurisprudenza italiana|
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