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Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472

La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Si richiama la Convenzione di New York sulla protezione del fanciullo, secondo la quale, tramite procedura giudiziaria o previo accordo ratificato da un giudice, un minore per il quale è impossibile il collocamento presso la sua famiglia legittima, può essere affidato ad una coppia o ad un singolo, i quali si impegnano a crescerlo e ad educarlo fino alla maggiore età. L’esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la Kafalah èl’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 20.1.2008 n. 190

2011-05-23T14:49:30+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto legislativo del 6 febbraio 2007 n. 30

  Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare. Normativa applicabile anche ai familiari non comunitari di cittadini italiani, in base all'articolo 28 comma 2 del Testo Unico sull'immigrazione e all'articolo 23 del decreto legislativo n. 30/2007 in oggetto.

2011-05-23T13:34:41+02:0023 Maggio 2011|Normativa italiana|

Tribunale Amministrativo del Lazio, sentenza del 18 novembre 2010 n. 33581

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio, in considerazione della giurisprudenza ormai risalente ed univoca. Conforme: TAR Lazio, sez. IIquater, sentenza del 7.10.2010 n. 3271

2011-05-23T11:03:49+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez II-quater, sentenza del 7 ottobre 2010 n. 32718

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio. Conforme: TAR Lazio sez. IIquater, sentenza del 18.11.2010 n. 3358

2011-05-23T10:57:19+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Tribunale di Montepulciano, sentenza del 17 febbraio 2011

Il tribunale di Montepulciano richiama le sentenze con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (articolo 80 comma 19 della legge n. 388/2000) che subordina alle requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità. E’ illegittimo quindi negare l’indennità di frequenza alla minore affetta da autismo, iscritta nel permesso di soggiorno dei genitori con i quali vive, quando tale permesso non è di breve periodo, e tuttavia non è un permesso CE per cittadini straneiri lungosoggiornnati ex articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione (ex carta di soggiorno). Vedi anche: Corte Costituzionale, sentenza del 9.2.2011 n. 4  

2011-05-18T18:07:19+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Appello di Palermo sez. I, Ordinanza del 19 febbraio 2011

La Corte autorizza il genitore alla permanenza sul territorio nazionale, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle due figlie minori, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Dlgs. n. 286/1998. Non risultano ostative tre precedenti condanne penali per vendita di prodotti contraffatti, poiché si tratta di fatti risalenti nel tempo (commessi fino all’anno 2003) e che non destano grave allarme sociale.  

2011-05-18T17:39:32+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez II-quater, sentenza dell’11 marzo 2011 n. 2224

E’ illegittimo oggi negare il rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età con riferimento alla mancata partecipazione, da parte del richiedente, ad un progetto di integrazione sociale di durata almeno biennale. Sebbene il ricorrente abbia fatto domanda di conversione successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa di cui alla l. 94/09, egli non ha avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio. L’adempimento previsto dalla legge è infatti impossibile per chi, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già compiuto sedici anni. Questa normativa, prevista dal nuovo testo dell’articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione non può applicarsi a coloro che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni. Conformi: Consiglio di Stato, ordinanze del 19.9.2010 n. 4232 e 423  

2011-05-18T17:26:32+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|
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